CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 agosto 2023
Cassazione n. 28587/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20537/2023R.G. proposto da MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale presso PEC del difensore [OSCURATO:EMAIL] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato – Docenti a tempo determinato – Ferie – Indennità sostitutiva - Presupposti R.G.N. 20537/2023 Ud. 25/10/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 20537/2023 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 2 di 9 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 114/2023 depositata il 19/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 114/2023, depositata in data 19 agosto 2023, la Corte d'Appello di Perugia, ha – per quel che ancora rileva nella presente sede – respinto l’appello proposto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nei confronti della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva condannato l’appellante a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] –docente in ruolo dal 2017, il quale, prima dell’immissione in ruolo ed a far tempo dall’a.s. 1999/2000, aveva svolto reiterati incarichi temporanei di supplenza –somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie. 2. La Corte territoriale, nel respingere il gravame, dopo aver evidenziato che lo stesso non contestava la condanna relativamente all’a.s. 2012-2013, ma solo la condanna relativa agli anni successivi, ha richiamato le previsioni di cui agli artt. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 ed 1, commi 54 e 55, Legge n. 228/2012, disattendendo la tesi dell’appellante, secondo il quale erano computabili, tra i giorni di sospensione delle lezioni, anche quelli intercorrenti fra il completamento delle attività valutative dellafine dell’anno scolastico e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno, dovendosi quindi equiparare tali giorni a ferie fruite, da sottrarre al numero complessivo di giorni di ferie spettanti. Sez. S4/L- R.G. 20537/2023 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 3 di 9 La Corte territoriale, infatti, richiamati gli orientamenti della Corte di Giustizia U.E., nonché di questa Corte, ha escluso che il docente con rapporto di lavoro a tempo determinato potesse perdere il diritto all’indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto di fruirne, eventualmente anche una volta completate le attività della fine dell’anno scolastico, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, nell’ipotesi della mancata fruizione, del diritto alle ferie stesse e all’indennità sostitutiva. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia ricorre il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Consigliere delegato ha formulato, in data 12 aprile 2024, proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. di manifesta infondatezza. Il ricorrente ha formulato istanza di decisione, ex art. 380-bis, secondo comma c.p.c., in data 21 maggio 2024. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, CCNL 29.11.07; 5, comma 8, D.L. n. 95/12; 1, commi 54-56, Legge n. 228/12. Il MINISTERO ricorrente, ricostruita la complessiva disciplina in materia tramite richiamo agli artt. 19, CCNL 29.11.07; 5, comma 8, D.L. n. 95/12; 1, commi 54-56, Legge n. 228/12, invoca la specialità del regime che caratterizza i docenti a tempo determinato, in relazione Sez. S4/L- R.G. 20537/2023 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 4 di 9 ai quali verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche -in quanto in tali periodi i docenti percepiscono la retribuzione senza svolgere attività lavorative – con la conse guenza che non vi sarebbe necessità di sollecitazione alla fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico, proprio in virtù dell’operare di tale presunzione. Con l’istanza di fissazione ex art. 380-bis c.p.c., poi, il MINISTERO argomenta la non piena pertinenza alla fattispecie in esame del precedente di Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 – richiamato nella proposta ex art. 380 - bis c.p.c. – reiterando le proprie argomentazioni in ordine alla sussistenza di una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie durante la sospensione delle lezioni. 2. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in Sez. S4/L- R.G. 20537/2023 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 5 di 9 condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato –contrariamente a quanto dedotto dal MINISTERO ricorrente –l’infondatezza di una tesi che venisse a postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell’anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che “ deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo neigiorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs.n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve Sez. S4/L- R.G. 20537/2023 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 6 di 9 ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”. Osserva, ulteriormente, questa Corte che l’opposta interpretazione sostenuta dall’odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all’entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l’effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l’anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio. La decisione impugnata risulta essersi conformata a tali principi da ciò conseguendo il rigetto del ricorso. 3. Dal rigetto consegue, in primo luogo la condanna delricorrente alla rifusione,in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, deve invece trovare applicazione l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il quale richiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. con la conseguente Sez. S4/L- R.G. 20537/2023 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 7 di 9 condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo. Quanto a tale seconda statuizione, appare opportuno chiarire che: − per quanto l’applicazione della sanzione dell’art. 380 - bis , ultimo comma, c.p.c.non possa ritenersi automaticamente ricollegabile alla mera corrispondenza tra l’esito del giudizio di legittimità e quanto prospettato nella proposta del consigliere delegato, resta ndo affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto,e quindi dovendosi pur sempre verificare se –al di là di tale formale corrispondenza – vi sia sop rattutto coincidenza delle ragioni poste alla base dei due provvedimenti (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15354 del 2024), detta coincidenza, nel caso di specie, non può ritenersi esclusa sulla scorta della mera anteriorità della proposta ex art. 380-bis, c.p.c. rispetto al precedente di questa Corte che ha affrontato ex professo la fattispecie oggetto anche del ricorso – e cioè la già richiamata Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 – e che non poteva essere conosciuto dalla ricorrente nel momento in cui ha formulato istanza di decisione ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; ciò perché, al di là della puntualizzazione contenuta in tale precedente, la valutazione di infondatezza Sez. S4/L- R.G. 20537/2023 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 8 di 9 del ricorso avrebbe potuto essere affermata– come poi è avvenuto –sulla scorta dell’esame dei precedenti anteriori di questa Corte e, soprattutto, delle nette indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria; − come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15354 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19356 del 2024) i presupposti per la pronuncia di condanna alla corresponsione della somma in favore della Cassa delle Ammende possono essere ritenuti sussistenti anche nei confronti di una pubblica Amministrazione, posto che il beneficiario della sanzione, la Cassa delle Ammende, costituisce un Ente di diritto pubblico autonomo, con soggettività distinta da quella del Ministero obbligatoe con una propria contabilità (art. 4, comma 4, Legge 9 maggio 1932 n. 547) e proprio bilancio (art. 7, comma 1 lett. h), Allegato al DPCM del 10 aprile 2017, n. 102) e non potendosi, quindi, discorrere di confusione della relativa obbligazione. 5. Non occorre, invece,dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P. Q. M. La Corte, Sez. S4/L- R.G. 20537/2023 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 9 di 9 rigetta il ricorso. condanna ilricorrente a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma equitativamente determinata in € 1.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento, in favore d