CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03159/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22785/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22; –ricorrente – contro I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 897 /20 2 1 , depositata il5 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] civile -Interruzione del processo – Riassunzione – Termine – Decorrenza - [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dic embre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. chiese e ottenne dal Tribunale di Roma l’emissione di decreto ingiuntivo (n. 22220 del 2006) nei confronti dell’Enam per il pagamento della somma di € 190.231,70, oltre accessori. Vi si oppose l’Ente. Nel corso del giudizio di opposizione, all’udienza del 9 novembre 2011, il suo procuratore ne dichiarò la sopravvenuta estinzione per effetto dell’accorpamento nell'Inpdap; il Tribunaledichiarò l'interruzione del giudizio. Successivamente, con ricorso ex art. 303 cod. proc. civ. depositato il 30 luglio 2012, [OSCURATO:SOCIETA]., rilevata la mancata riassunzione nel termine di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ., chiesedichiararsi estinto il procedimento ed esecutivo il decreto. L'Inps si oppose deducen do che , n el termine entro il quale l'Inpdap (succeduta all'Enam)avrebbe dovuto riassumere il giudizio , era sopravvenuta, in virtù del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, l’estinzione dell’Inpdap e la successione dell’Inps nei rapporti attivi e passivi dell’ente soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2012. Dedusse che, non avendone avuto alcuna notizia dal procuratore dell'Enam, l’Istituto era venuto a conoscenza del giudizio, della sua interruzione e della necessità di riassumerlo soltanto con la notifica del ricorso ex art. 303 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e che , pertanto , nessuna decadenza era predicabile a suo danno, in forza di quanto previsto dagli artt. 299 e 305 cod. proc. civ. e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 159del 1971. 2. Con ordinanza in data 14 marzo 2013 il Tribunale di Roma, disattese le argomentazioni dell'Inps, dichiarò l'estinzione del processo e l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. 3. In accoglimento del gravame interposto dall’Istituto di previdenza, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 828/2021 del 5 febbraio 2021,ha «revocato l’ordinanza di estinzione» e disposto la rimessione degli atti al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio. Ha considerato, infatti, «inesigibile», nel contesto descritto, « la pretesa di ancorare la decorrenza del termine di riassunzione del processo, da parte del nuovo soggetto subentrato all'opponente, dalla data di soppressione dell'Inpdap, essendo invece necessaria la conoscenza da parte dell'Inps (successore del successore della parte dichiarata estinta) del pregresso evento interruttivo, proprio perché non riguardante il proprio diretto dante causa, ma il dante causa del proprio dante causa». Ha conseguentemente ritenuto che il dies a quo del termine di riassunzione per l'Inps dovevaindividuarsi « nella data di conoscenza del procedimento interrotto e,quindi, in quella della notifica ricevuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]e del decreto di riassunzione del giudizio». 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste l’Inps depositando controricorso. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300 e 305 cod. proc. civ.. Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che, al fine di individuare il dies a quo della decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio, a seguito del venir meno della parte costituita, dichiarata in udienza da parte del procuratore, abbia rilevanza, per i successori del successore — a sua volta v enuto meno durante la pendenza del termine per la riassunzione — non già la dichiarazione del procuratore del dante causa resa in udienza, come previsto dal combinato disposto degli artt. 300 e 305 del codice di rito, né la legale conoscenza dell'evento interruttivo ex art. 299, ma addirittura necessiti la «conoscenza del procedimento interrotto», individuata nella data di notificazione dell'atto di riassunzione. 2. La censura è fondata. L’interruzione del processo si è nella specie determinata, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., non per effetto automatico dell’evento (estinzione dell’ente opponente) ma della dichiarazione fattane in giudizio dal suo procuratore. In tal caso, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 136 del 1992 e poi nell’ordinanza n. 153 del 2000, «la necessaria correlazione tra le norme sostanziali, in tema di mandato, e quelle processuali, relative alla disciplina dell'interruzione, attesta l'esistenza dell'obbligo del procuratore di rendere noto ai successori del mandante il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di concordare quindi con essi la eventuale dichiarazione produttiva dell'effetto interruttivo». L’esistenza di tale obbligo giustifica la presunzione che il primo successore abbia avuto piena conoscenza dell’interruzione del processo sin dal momento della dichiarazione resa in udienza dal procuratore della parte colpita dall’evento. 3. La successiva estinzione che ha colpito detto successore (ossia, nella specie, l’Inpdap) prima dello spirare del termine per la riassunzione non è evento che possa comportare, in assenza di alcuna previsione in tal senso, l’interruzione del relativo decorso: la scelta del primo successore di non riassumere il processo (ancorché si tratti di scelta non definitiva per la pendenza di residuo segmento temporale per esercitare la relativa facoltà in senso opposto) non consente di considerarlo, al momento della sua estinzione, quale parte di un processo pendente e non consente pertanto di estendere al suo successore (nella specie, l’Inps) le garanzie che la disciplina processuale, così come interpretata dalla Corte costituzionale,riserva all’ipotesi di interruzione del processo (si tratterebbe peraltro di interruzione del termine per riassumere, non del processo già interrotto, non essendo predicabile l’interruzione di un processo già interrotto). 4. Né l’ipotesi è assimilabile a quella disciplinata dall’art. 328 cod. proc. civ.; a differenza dell’ipotesi ivi prevista l’estinzione del successore (della parte colpita dall’evento interruttivo) nel caso in esame interviene in una fase in cui l’interruzione del processo si è già verificata e di questa il primo successore (poi estinto) era pienamente a conoscenza. Nel caso previsto dall’art. 328 cod. proc. civ. si tratta invece di un evento interruttivo propriamente tale in quanto interviene nel corso di un processo pendente, per essere ancora i n corso il termine per impugnare. In altri termini è dirimente il rilievo che l’estinzione dell’ente che, in quanto successore di altro, è chiamato ad esercitare la facoltà di riassumere il processo già interrotto, essendo nelle condizioni di farlo per averne legale conoscenza, non è di per sé evento interruttivo (non essendo configurabile l’interruzione di un processo già interrotto) e sfugge pertanto alla disciplina ed alle garanzie previste a favore del (primo) della parte colpita dall’evento interruttivo, chiamato a riassumere il processo. S i tratta, in definitiva, di un fatto giuridicamente irrilevante ai fini in discorso. 5. Pertiene, poi, ai rapporti interni tra primo e secondo successore nonché agli oneri di diligenza del secondo l’acquisizione della conoscenza della pendenza del termine per riassumere il processo interrotto. 6. La memoria che, come detto, è stata depositata dal la ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. 7. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc . civ., con la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 8. Segue la condanna dell’Inps al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito ed al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.22220 del 2006 con le conseguenze di legge. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali liquidate: a) per il primo grado in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoed agli accessori di legge; b) per il giudizio di appello in Euro 4.800 per compensi, o ltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge; c) per il presente giudizio di legittimità in Euro 6.000 per compensi, olt