CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 03283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sull'istanza proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Con la quale si chiede l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] per il decorso del termine previsto dall'art. 21 della legge 69/2005 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità. PREMESSO che la Corte di appello di Palermo ha disposto con sentenza depositata in data 27 dicembre 2021 la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità della Germania, in relazione al nn.a.e. emesso il 13 febbraio 2014 dal Tribunale Amtsgericht di Cheminitz di (Germania) per il reato di rapina commesso in data 5 ottobre 2013;che avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per la cui decisione è stata fissata l'udienza del 26 gennaio 2022; RILEVATO Che con l'istanza di scarcerazione si deduce violazione di legge in relazione all'art.17, co.2 legge n.69/2005, come novellato dal d.l.vo n. 10 del 2 febbraio 2021, perchè la decisione sull'esecuzione del mandato è stata emessa in data 22 dicembre 2021 e quindi oltre il termine di giorni quindici dall'esecuzione della misura cautelare intervenuta il giorno 18 novembre 2021, prorogato per ulteriori giorni dieci dalla Corte di appello ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, e scaduto in data 13 dicembre 2021; RITENUTO Che con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-bis, introdotto dal citato d.lgs. n.10/21 e con l'abrogazione dell'art. 21 della citata I. n.69/2005 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell'adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica della misura cautelare, ma essendo stato rimesso alla corte di appello il potere-dovere di revoca della custodia cautelare, secondo delle diverse scansioni temporali che sono state non solo prolungate oltre la scadenza dei più brevi termini previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre ai tempi di decisione della Corte di appello, ma che soprattutto si differenziano da quelle previgenti perché riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo riferite alla decisione "definitiva" sulla richiesta di consegna; che a seguito delle nuove disposizioni di cui all'art. 22 bis cit. la competenza comunque a decidere sull'istanza di revoca non è più regolata dall'art. 279 cod. proc. pen., essendo stata prevista la esclusiva competenza della Corte di appello ed essendo stata espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 279 cod. proc. pen alla materia delle misure cautelari collegate alla ricezione del mandato di arresto europeo (ex art. 9, comma 5, della citata I. n.69/2005, come modificato dal d.l.vo n. 10 del 2 febbraio 2021); rilevato che il decorso del diverso termine di giorni sessanta dall'esecuzione della misura cautelare prima della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, ai sensi del comma 1 dell'art. 22-bis, non ha comunque alcun effetto caducatorio della custodia cautelare in atto, essendo previsti solo degli obblighi di comunicazione al Ministero della Giustizia; P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità dell'istanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C