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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25218/2026

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d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data[OSCURATO:DATA_NASCITA];ritenuto che tutti i motivi di ricorso come di seguito individuati: il primo, conil quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di insufficienza econtraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta afondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 61, n.5, 628, commi primo, secondo e terzo, n. 1, cod. pen.; il secondo, con il quale sideduce il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine allamancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624, cod. pen.; il terzo, con ilquale si deduce il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione inordine al diniego di applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen., nonché infine ilquarto, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio d’insufficientemotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensidegli artt. 132, 133, cod. pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) eivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosiin una proposta di lettura alternativa del merito non scrutinabile in sede dilegittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altrocaratterizzata da richiami al fatto e da evidente genericità nella suaformulazione, in assenza di approfondito confronto con la motivazione (si vedanopagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove il giudice adito motiva sull’attendibilitàdella persona offesa, la cui narrazione appare coerente e circostanziata, anchealla luce dell’inattendibilità totale, per contro, della versione del ricorrente, lacondotta del quale segue la sequenza tipica della rapina e la cui personalitàimpedisce una riforma in melius del trattamento sanzionatorio, in considerazionedella scarsa genuinità del suo contributo processuale e dei suoi precedentipenali);osservato che, inoltre, ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delladeposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi allaCorte di cassazione, in ossequio al principio secondo il quale la valutazione dellacredibilità della per sona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto cheha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicee non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non siaincorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr., Sez.

U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione).

Contraddizioni che non si rinvengononella motivazione della sentenza in esame.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;evidenziato, infine, che non può darsi seguito alla richiesta di condannaalla rifusione delle spese sostenute nel grado, tardivamente avanzata dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA];osservato che, a tale riguardo, l’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod.proc. pen. stabilisce che le parti private hanno facoltà di presentare motivi nuovie memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza; la stessa norma fissa unsuccessivo termine, fino a cinque giorni prima dell’udienza, per presentarememoria di replica.

Ciò premesso, va rilevato come la parte civile non abbiarispettato il primo termine, visto che le memorie sono pervenute in data05/06/2026, undici giorni prima dell’udienza, quando era oramai spirato iltermine di quindici giorni ora richiamato;rimarcato che l'ulteriore termine di cinque giorni prima dell’udienza(astrattamente rispettato) è fissato per le memorie di replica e non per lapresentazione delle richieste principali, che vanno avanzate nel già richiamatotermine di quindici giorni prima dell’udienza, al fine di stabilire un contraddittoriopieno sul punto, consentendo alla controparte di replicare alla richiesta.

Replicache viene, invece, impedita ove la richiesta principale -come nel caso in esame-sia avanzata nel termine stabilito per le memorie di replica;ritenuto che da quanto esposto consegue che la memoria di parte civilenon può essere presa in considerazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data[OSCURATO:DATA_NASCITA];ritenuto che tutti i motivi di ricorso come di seguito individuati: il primo, conil quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di insufficienza econtraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta afondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 61, n.5, 628, commi primo, secondo e terzo, n. 1, cod. pen.; il secondo, con il quale sideduce il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine allamancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624, cod. pen.; il terzo, con ilquale si deduce il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione inordine al diniego di applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen., nonché infine ilquarto, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio d’insufficientemotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensidegli artt. 132, 133, cod. pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) eivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosiin una proposta di lettura alternativa del merito non scrutinabile in sede dilegittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altrocaratterizzata da richiami al fatto e da evidente genericità nella suaformulazione, in assenza di approfondito confronto con la motivazione (si vedanopagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove il giudice adito motiva sull’attendibilitàdella persona offesa, la cui narrazione appare coerente e circostanziata, anchealla luce dell’inattendibilità totale, per contro, della versione del ricorrente, lacondotta del quale segue la sequenza tipica della rapina e la cui personalitàimpedisce una riforma in melius del trattamento sanzionatorio, in considerazionedella scarsa genuinità del suo contributo processuale e dei suoi precedentipenali);osservato che, inoltre, ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delladeposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi allaCorte di cassazione, in ossequio al principio secondo il quale la valutazione dellacredibilità della per sona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto cheha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicee non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non siaincorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr., Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengononella motivazione della sentenza in esame.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;evidenziato, infine, che non può darsi seguito alla richiesta di condannaalla rifusione delle spese sostenute nel grado, tardivamente avanzata dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA];osservato che, a tale riguardo, l’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod.proc. pen. stabilisce che le parti private hanno facoltà di presentare motivi nuovie memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza; la stessa norma fissa unsuccessivo termine, fino a cinque giorni prima dell’udienza, per presentarememoria di replica. Ciò premesso, va rilevato come la parte civile non abbiarispettato il primo termine, visto che le memorie sono pervenute in data05/06/2026, undici giorni prima dell’udienza, quando era oramai spirato iltermine di quindici giorni ora richiamato;rimarcato che l'ulteriore termine di cinque giorni prima dell’udienza(astrattamente rispettato) è fissato per le memorie di replica e non per lapresentazione delle richieste principali, che vanno avanzate nel già richiamatotermine di quindici giorni prima dell’udienza, al fine di stabilire un contraddittoriopieno sul punto, consentendo alla controparte di replicare alla richiesta. Replicache viene, invece, impedita ove la richiesta principale -come nel caso in esame-sia avanzata nel termine stabilito per le memorie di replica;ritenuto che da quanto esposto consegue che la memoria di parte civilenon può essere presa in considerazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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