CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 12922/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10168/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - avv.fabrizio.borchi@certmail - cnf.it) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IMPERIA-intimati- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.352/2023 depositata il 7/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co