CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23/12/2025, il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con cui, il precedente 24/11/2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (di cui al capo 4 della rubrica) e di illecita cessione di sostanza stupefacente (di cui al capo 15), per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, inosservanza della norma processuale di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al più grave delitto associativo. Sostiene, in specie, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente affermata la sussistenza di gravità indiziaria in ordine all'indicato delitto-mezzo, in quanto: a) gli elementi a carico dell'indagato sarebbero costituiti da mere captazioni telefoniche e ambientali, del tutto prive di riscontri e riguardanti, peraltro, soggetti diversi; b) la messa a disposizione, da parte sua, della propria abitazione per l'occultamento dello stupefacente sarebbe frutto di un'interpretazione capziosa dell'operante di polizia preposto all'ascolto; c) risulterebbero, comunque, indimostrate la coscienza e la volontà del predetto di far parte del sodalizio, alla luce di rapporti intercorsi con un solo coindagato; d) il suo coinvolgimento nella commissione di un unico delitto-fine sarebbe, ex se, inidoneo a provare l'intraneità al gruppo criminale. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Assume, in particolare, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ritenuta la sussistenza di esigenze preventive correlate al pericolo di condotte recidivanti, posto che non sarebbe stata apprezzata - come era doveroso fare - l'attualità di detto pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Inammissibile perché versato in fatto è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, inosservanza della norma processuale di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta 2sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo, sostenendo che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente affermata la sussistenza di gravità indiziaria in ordine al menzionato illecito, in quanto: a) gli elementi a carico sarebbero costituiti da captazioni telefoniche e ambientali prive di riscontri e riguardanti, oltretutto, soggetti diversi; b) la messa a disposizione, da parte dell'indagato, della propria abitazione per l'occultamento della droga sarebbe frutto di un'interpretazione capziosa del personale di polizia preposto all'ascolto; c) risulterebbero indimostrate la coscienza e la volontà del predetto di far parte del sodalizio; d) sarebbe, comunque, inidoneo a provare la sua intraneità al gruppo criminale il coinvolgimento nella commissione di un unico delitto-fine. Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che l'ordinanza impugnata non sia affetta da alcuna violazione normativa, sostanziale o processuale, né presenti vizi motivazionali di sorta. E invero, in essa risulta compiutamente affrontato il profilo della gravità indiziaria, con riguardo al quale si è evidenziato, con ricchezza di argomenti, che, alla stregua dei plurimi e convergenti elementi acquisiti (attività di pedinamento e osservazione, captazioni telefoniche e sequestri di sostanze), doveva intendersi dimostrata, a livello indiziario, sia l'esistenza, sul territorio palermitano, di una ristretta, ma efficiente struttura dedita alla spaccio di droga, sia la consapevole affiliazione ad essa dell'indagato (in tal senso, le pagg. 9 e 10 dell'ordinanza del Tribunale del riesame). Non colgono nel segno, quindi, le deduzioni fatte valere con il motivo di ricorso de quo, atteso che gli elementi indiziari a carico dell'indagato non si sostanziano affatto nelle sole risultanze dell'attività captativa, che, oltretutto, non richiederebbero riscontri estrinseci, che, inoltre, la messa a disposizione, da parte del predetto, della propria abitazione per l'occultamento dello stupefacente risulta provata anche dagli esiti delle attività di osservazione e dai sequestri di sostanze effettuati dagli operanti e che, da ultimo, emerge con evidenza dagli elementi acquisiti che il soggetto agente, durante il periodo di operatività del sodalizio, ebbe ad intrattenere rapporti con tutti gli affiliati. Deve concludersi, pertanto, che, con la dedotta lamentazione, si è formulata di fatto una richiesta di rivalutazione del quadro indiziario, dì cui si è caldeggiata una valutazione alternativa a quella operata dal Tribunale del riesame. È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito o cautelari, essendogli preclusa la rivalutazione del fatto. 33. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ritenuta la sussistenza di esigenze preventive correlate al pericolo di reiterazione, posto che non sarebbe stata apprezzata la sua attualità. Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno. Ciò perché, vigendo, con riguardo al delitto-mezzo, rispetto al quale si è ritenuta sussistente la gravità indiziaria, la duplice presunzione relativa, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola misura intramuraria, avrebbero dovuto essere dedotti, da parte del ricorrente, elementi valevoli ad assicurarne il superamento. Tali elementi, tuttavia, non sono stati prospettati, in quanto il ricorrente, nell'impugnativa, si è limitato a evidenziare che il pericolo di recidiva, ritenuto sussistente, avrebbe dovuto caratterizzarsi per attualità e concretezza, senza motivare l'affermata insussistenza, nel caso di specie, del requisito dell'attualità. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q. P.Q.M