Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2024

Cassazione n. 14536/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14954/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

DI D ’ [OSCURATO:PERSONA] E CO., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentata e difesa ex lege dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicili o digital e [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimat a - avverso la sentenza n. 3428 del 21/12/2020 della Corte d ’ appello di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]Alberto di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Al- berto convenivano in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. chie- dendo la loro condanna al risarcimento dei danni cagionati nel corso della procedura di espropriazione forzata intrapresa dalle convenute; in particolare, affermavano che, nonostante il provvedimento di so- spensione dell’esecuzione adottato dal giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]., incaricata dall’agente della riscossione della vendita dei beni mobili pignorati, aveva alienato i cespiti il 24/6/2016. 2.[OSCURATO:PERSONA], nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuto l’amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA]Alberto ([OSCURATO:PERSONA]Alberto), il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 516/2019, respingeva la do- manda risarcitoria. 3.[OSCURATO:PERSONA]Alberto di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Al- berto (rappresentato dall’amministratore di sostegno) proponevano appello. 4.Con la sentenza n. 3428 del 21/12/2020, la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione; per quanto qui ancora rileva, nel con- fermare la pronuncia di prime cure, il giudice di secondo grado così illustrava la propria decisione: «… La Corte osserva che i motivi di ap- pello sono destituiti di ogni fondamento, anche tenuto conto del fatto assorbente che gli appellanti non contestano specificamente, non es- sendo sufficiente exart 342 CPC riportarsi alle difese già svolte in primo grado come fanno gli appellanti, la circostanza, condivisa da questa Corte in quanto giuridicamente ineccepibile, per cui “alla luce della cro- nologia degli eventi succedutisi né [OSCURATO:SOCIETA]. né [OSCURATO:SOCIETA]. po- tevano essere al corrente del provvedimento di sospensione pronun- ciato dai giudice dell’esecuzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal momento che era onere della società opponente notificarlo in tempo utile al creditore procedente e al delegato alla vendita”.

Né si può pretendere un onere di informazione dello stato del giudizio di opposizione all’esecuzione da parte della Agenzia delle Entrate … Alla luce di tale considerazione è destituita di ogni fondamento la pretesa che fosse l’Agenzia a dovere appurare se, e non si comprende come, fosse stata effettuata opposi- zione e se fosse stata disposta la sospensione dell’esecuzione da parte del GE.

Coerente e condivisa dunque è la conclusione del giudice di prime cure secondo il quale “conseguentemente, fino al momento della notifica, l’opposto si trovava impossibilitato a conoscere dell’opposi- zione pendente.

Nella fattispecie in esame, la decisione di sospendere la procedura esecutiva era stata adottata dal giudice dell’esecuzione con il decreto di fissazione dell’udienza, ossia in un momento antece- dente all’instaurazione del contraddittorio tra le parti”.

Tale argomento è assorbente di ogni ulteriore doglianza, con la conseguenza che l’ap- pello deve essere rigettato.». 5.Avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA]Alberto di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Alberto proponevano ricorso per cassazione, ba- sato su due motivi; resisteva con controricorso Agenzia delle Entrate - Riscossione, mentre non svolgeva difese l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 6.All’esito della camera di consiglio del 3/5/2024, il Collegio si ri- servava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

R [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art 360, primo comma, n° 3 c.p.c. per violazione dell’art. 615 e 133 e ss. c.p.c., L. 53/94.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. quanto alla notifica ad indirizzo estratto dal pubblico registro IPA.».2.Si sostiene che è errata l’affermazione della Corte di merito, la quale (come già il primo giudice) ha escluso la conoscibilità del prov- vedimento di sospensione prima della sua notificazione, poiché l’oppo- sizione all’esecuzione è depositata nel fascicolo dell’esecuzione e tutte le parti «sono informate con obbligatoria comunicazione dalla stessa cancelleria di ogni provvedimento emesso» e, inoltre, perché il dele- gato alla vendita ha l’obbligo di verificare il fascicolo, lo stato del pro- cedimento e tutti i provvedimenti emessi. 3.Si lamenta, poi, sub specie di omesso esame, l ’ erroneità della statuizione riguardante l’invalidità della notificazione effettuata all’Am- ministrazione convenuta presso l’indirizzo telematico reperito dal regi- stro IPA. 4.Il motivo è inammissibile. 5.Come risulta dalla motivazione della sentenza, il provvedimento di sospensione, adottato dal giudice dell’esecuzione (investito dell’op- posizione) con decreto inaudita altera parte del 23/6/2016, era stato portato a conoscenza dell’opposta soltanto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, cioè, dopo il compimento della vendita dei beni staggiti; conseguentemente, nes- suna responsabilità risarcitoria poteva derivare dalla condotta della creditrice pignorante e dell’istituto di vendite giudiziarie (incaricato delle operazioni di vendita), ignari della sospensione. 6.Rispetto a tale coerente e logica statuizione, la parte ricorrente afferma apoditticamente e, soprattutto, senza supportare le proprie asserzioni col richiamo di disposizioni o di interpretazioni giurispruden- ziali o dottrinali, che il creditore opposto, inquanto abilitato ad acce- dere al fascicolo telematico, aveva possibilità di apprendere autonoma- mente dell’emissione del provvedimento di sospensione, che la cancel- leria comunica tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione «obbli- gatoriamente» (non è specificata la fonte normativa di questo pre- sunto, ma insussistente, obbligo) e che il «delegato» (nella specie, pe- raltro, non si trattava di professionista delegato ex art. 534 - bis cod. proc. civ., bensì di ausiliario dell’agente della riscossione ex art. 71 d.P.R. n. 602 del 1973) è tenuto a verificare costantemente il conte- nuto del fascicolo. 7.Si attaglia alla censura de qua , così formulata, il principio espresso (ex multis) da Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020, Rv. 658544-01: «Quando nel ricorso per cassazione è de- nunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere de- dotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indica- zione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affer- mazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpre- tazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurispru- denza di legittimità». 8.La questione relativa alla validità/invalidità della notificazione ad indirizzo p.e.c. estratto dal registro IPA è manifestamente inammissi- bile, perché non forma oggetto del decisum della Corte d ’ appello, la quale ha univocamente fondato la propria motivazione sul rilievo della mancata conoscenza, da parte dei convenuti, del provvedimento di so- spensione della vendita; a ben vedere, la menzionata questione non formava oggetto nemmeno della decisionedel Tribunale, che introdu- ceva il tema solo ad abundantiam,dato che il fulcro della sentenza si basava sulla constatazione che la sospensione era stata portata a co- noscenza dell’opposta soltanto dopo la vendita. 9.Col secondo motivo, la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art 360, primo comma, n° 3 c.p.c. per violazione dell’art. 515 c.p.c.», in relazione all’affermazione del Tri- bunale (riportata nella sentenza impugnata) secondo cui “dal verbale dell’[OSCURATO:PERSONA] i beni pignorati e poi venduti non sem- brano rientrare tra quelli indispensabili per l’esercizio della professione ai sensi dell’art 515 CPC trattandosi per lo più di pezzi di ricambio di una automobile.”; con la censura si sostiene che «i beni pignorati sono da ritenersi indispensabili per l’esercizio della professione».

10. Anche questo motivo è inammissibile.

11. La censura si dirige , infatti, contro un ’ affermazione conte- nuta nella pronuncia di primo grado, che è stata riportata nella sen- tenza impugnata senza alcuna conferma da parte della Corte di merito, la quale, come già osservato a proposito del primo motivo, ha basato la propria decisione sull’unica e assorbente – e corretta – considera- zione relativa alla mancanza di conoscenza legale della sospensione.

12. In conclusione, il ricorso è inammissibile .

13. A lla decisione consegue la condanna del la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, se- condo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

14. V a dato atto, infine , della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 .

P.Q.

M . la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14954/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. DI D ’ [OSCURATO:PERSONA] E CO., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentata e difesa ex lege dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicili o digital e [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimat a - avverso la sentenza n. 3428 del 21/12/2020 della Corte d ’ appello di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]Alberto di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Al- berto convenivano in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. chie- dendo la loro condanna al risarcimento dei danni cagionati nel corso della procedura di espropriazione forzata intrapresa dalle convenute; in particolare, affermavano che, nonostante il provvedimento di so- spensione dell’esecuzione adottato dal giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]., incaricata dall’agente della riscossione della vendita dei beni mobili pignorati, aveva alienato i cespiti il 24/6/2016. 2.[OSCURATO:PERSONA], nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuto l’amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA]Alberto ([OSCURATO:PERSONA]Alberto), il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 516/2019, respingeva la do- manda risarcitoria. 3.[OSCURATO:PERSONA]Alberto di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Al- berto (rappresentato dall’amministratore di sostegno) proponevano appello. 4.Con la sentenza n. 3428 del 21/12/2020, la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione; per quanto qui ancora rileva, nel con- fermare la pronuncia di prime cure, il giudice di secondo grado così illustrava la propria decisione: «… La Corte osserva che i motivi di ap- pello sono destituiti di ogni fondamento, anche tenuto conto del fatto assorbente che gli appellanti non contestano specificamente, non es- sendo sufficiente exart 342 CPC riportarsi alle difese già svolte in primo grado come fanno gli appellanti, la circostanza, condivisa da questa Corte in quanto giuridicamente ineccepibile, per cui “alla luce della cro- nologia degli eventi succedutisi né [OSCURATO:SOCIETA]. né [OSCURATO:SOCIETA]. po- tevano essere al corrente del provvedimento di sospensione pronun- ciato dai giudice dell’esecuzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal momento che era onere della società opponente notificarlo in tempo utile al creditore procedente e al delegato alla vendita”. Né si può pretendere un onere di informazione dello stato del giudizio di opposizione all’esecuzione da parte della Agenzia delle Entrate … Alla luce di tale considerazione è destituita di ogni fondamento la pretesa che fosse l’Agenzia a dovere appurare se, e non si comprende come, fosse stata effettuata opposi- zione e se fosse stata disposta la sospensione dell’esecuzione da parte del GE. Coerente e condivisa dunque è la conclusione del giudice di prime cure secondo il quale “conseguentemente, fino al momento della notifica, l’opposto si trovava impossibilitato a conoscere dell’opposi- zione pendente. Nella fattispecie in esame, la decisione di sospendere la procedura esecutiva era stata adottata dal giudice dell’esecuzione con il decreto di fissazione dell’udienza, ossia in un momento antece- dente all’instaurazione del contraddittorio tra le parti”. Tale argomento è assorbente di ogni ulteriore doglianza, con la conseguenza che l’ap- pello deve essere rigettato.». 5.Avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA]Alberto di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Alberto proponevano ricorso per cassazione, ba- sato su due motivi; resisteva con controricorso Agenzia delle Entrate - Riscossione, mentre non svolgeva difese l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 6.All’esito della camera di consiglio del 3/5/2024, il Collegio si ri- servava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art 360, primo comma, n° 3 c.p.c. per violazione dell’art. 615 e 133 e ss. c.p.c., L. 53/94. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. quanto alla notifica ad indirizzo estratto dal pubblico registro IPA.».2.Si sostiene che è errata l’affermazione della Corte di merito, la quale (come già il primo giudice) ha escluso la conoscibilità del prov- vedimento di sospensione prima della sua notificazione, poiché l’oppo- sizione all’esecuzione è depositata nel fascicolo dell’esecuzione e tutte le parti «sono informate con obbligatoria comunicazione dalla stessa cancelleria di ogni provvedimento emesso» e, inoltre, perché il dele- gato alla vendita ha l’obbligo di verificare il fascicolo, lo stato del pro- cedimento e tutti i provvedimenti emessi. 3.Si lamenta, poi, sub specie di omesso esame, l ’ erroneità della statuizione riguardante l’invalidità della notificazione effettuata all’Am- ministrazione convenuta presso l’indirizzo telematico reperito dal regi- stro IPA. 4.Il motivo è inammissibile. 5.Come risulta dalla motivazione della sentenza, il provvedimento di sospensione, adottato dal giudice dell’esecuzione (investito dell’op- posizione) con decreto inaudita altera parte del 23/6/2016, era stato portato a conoscenza dell’opposta soltanto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, cioè, dopo il compimento della vendita dei beni staggiti; conseguentemente, nes- suna responsabilità risarcitoria poteva derivare dalla condotta della creditrice pignorante e dell’istituto di vendite giudiziarie (incaricato delle operazioni di vendita), ignari della sospensione. 6.Rispetto a tale coerente e logica statuizione, la parte ricorrente afferma apoditticamente e, soprattutto, senza supportare le proprie asserzioni col richiamo di disposizioni o di interpretazioni giurispruden- ziali o dottrinali, che il creditore opposto, inquanto abilitato ad acce- dere al fascicolo telematico, aveva possibilità di apprendere autonoma- mente dell’emissione del provvedimento di sospensione, che la cancel- leria comunica tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione «obbli- gatoriamente» (non è specificata la fonte normativa di questo pre- sunto, ma insussistente, obbligo) e che il «delegato» (nella specie, pe- raltro, non si trattava di professionista delegato ex art. 534 - bis cod. proc. civ., bensì di ausiliario dell’agente della riscossione ex art. 71 d.P.R. n. 602 del 1973) è tenuto a verificare costantemente il conte- nuto del fascicolo. 7.Si attaglia alla censura de qua , così formulata, il principio espresso (ex multis) da Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020, Rv. 658544-01: «Quando nel ricorso per cassazione è de- nunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere de- dotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indica- zione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affer- mazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpre- tazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurispru- denza di legittimità». 8.La questione relativa alla validità/invalidità della notificazione ad indirizzo p.e.c. estratto dal registro IPA è manifestamente inammissi- bile, perché non forma oggetto del decisum della Corte d ’ appello, la quale ha univocamente fondato la propria motivazione sul rilievo della mancata conoscenza, da parte dei convenuti, del provvedimento di so- spensione della vendita; a ben vedere, la menzionata questione non formava oggetto nemmeno della decisionedel Tribunale, che introdu- ceva il tema solo ad abundantiam,dato che il fulcro della sentenza si basava sulla constatazione che la sospensione era stata portata a co- noscenza dell’opposta soltanto dopo la vendita. 9.Col secondo motivo, la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art 360, primo comma, n° 3 c.p.c. per violazione dell’art. 515 c.p.c.», in relazione all’affermazione del Tri- bunale (riportata nella sentenza impugnata) secondo cui “dal verbale dell’[OSCURATO:PERSONA] i beni pignorati e poi venduti non sem- brano rientrare tra quelli indispensabili per l’esercizio della professione ai sensi dell’art 515 CPC trattandosi per lo più di pezzi di ricambio di una automobile.”; con la censura si sostiene che «i beni pignorati sono da ritenersi indispensabili per l’esercizio della professione». 10. Anche questo motivo è inammissibile. 11. La censura si dirige , infatti, contro un ’ affermazione conte- nuta nella pronuncia di primo grado, che è stata riportata nella sen- tenza impugnata senza alcuna conferma da parte della Corte di merito, la quale, come già osservato a proposito del primo motivo, ha basato la propria decisione sull’unica e assorbente – e corretta – considera- zione relativa alla mancanza di conoscenza legale della sospensione. 12. In conclusione, il ricorso è inammissibile . 13. A lla decisione consegue la condanna del la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, se- condo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 14. V a dato atto, infine , della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 . P.Q. M . la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 14536/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris