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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24945/2026

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E (CUI: 03MEBCL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato come la ricostruzione dei fatti fornita dall'agente di polizia giudiziaria Vallocchia in merito all'accertamento della disponibilità da parte dell'imputato del bene di provenienza illecita, in relazione al quale quest'ultimo non ha fornito alcuna spiegazione, consentisse di ritenere pienamente provata la responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla riqualificazione del reato nella forma tentata, non è consentito in questa sede, in quanto riproduttivo delle medesime censure già esaminate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, nell'escludere la richiesta riqualificazione, ha chiarito come il delitto di ricettazione abbia natura istantanea e si consumi nel momento in cui l'agente consegue il possesso della cosa, circostanza che nel caso di specie risulta accertata dalla menzionata prova dichiarativa (si veda ancora la pagina 3); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata), anche alla luce del principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; che, infine, è parimenti infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio, posto che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., come è avvenuto nel caso di specie con riferimento alla gravità del fatto, alle modalità della condotta e al grado della colpevolezza; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Giu ppe [OSCURATO:PERSONA] \'1 t, ze---

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E (CUI: 03MEBCL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato come la ricostruzione dei fatti fornita dall'agente di polizia giudiziaria Vallocchia in merito all'accertamento della disponibilità da parte dell'imputato del bene di provenienza illecita, in relazione al quale quest'ultimo non ha fornito alcuna spiegazione, consentisse di ritenere pienamente provata la responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla riqualificazione del reato nella forma tentata, non è consentito in questa sede, in quanto riproduttivo delle medesime censure già esaminate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, nell'escludere la richiesta riqualificazione, ha chiarito come il delitto di ricettazione abbia natura istantanea e si consumi nel momento in cui l'agente consegue il possesso della cosa, circostanza che nel caso di specie risulta accertata dalla menzionata prova dichiarativa (si veda ancora la pagina 3); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata), anche alla luce del principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; che, infine, è parimenti infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio, posto che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., come è avvenuto nel caso di specie con riferimento alla gravità del fatto, alle modalità della condotta e al grado della colpevolezza; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Giu ppe [OSCURATO:PERSONA] \'1 t, ze---
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