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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 33009/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26042/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 8902/2021 depositata il06/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 6/10/22, - nel giudizio promosso, con atto di citazione dell’agosto 2021, dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] consortile SCA, risultante dalla trasformazione del primo, per sentire dichiarare la nullità assoluta della delibera assembleare del Consorzio del 25/2/2021 con la quale si era approvata la trasformazione del Consorzio in Società cooperativa consortile (tra l’altro per mancata inserzione nell’ordine del giorno della trasformazione, violazione del procedimento tipico assembleare, mancanza del quorum previsto dall’art.2607 c.c. ) e, in via gradata, per sentire dichiarare lo scioglimento del Consorzio, nel quale il convenuto, in sede di costituzione in giudizio, aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale adito per essere la causa rimessa alla cognizione arbitrale, ai sensi dell’art.18 dell’all.A) annesso all’atto costitutivo del Consorzio nonché dell’art.31 del nuovo statuto approvato dalla società consortile – ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente la Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Napoli, per avere la delibera consortile impugnata (per vizi di annullabilità più che di nullità) prodotto medio tempore i sui effetti con la trasformazione del Consorzio SCA in società cooperativa consortile.

Avverso la suddetta pronuncia, la SCA [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 31/10/22, affidato a due motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl (che non svolge difese).

Il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la declaratoria della competenza arbitrale, richiamando l’orientamento di questo giudice di legittimità circa l’inclusione delle controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari nel novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell’art.34, comma 1°, c.p.c., qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili ((Cass. 17283/2015). [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. e l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, per avere il Tribunale omesso di motivare e comunque del tutto disatteso l’eccezione in ordine alla devoluzione delle controversie tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, alla cognizione di un Collegio arbitrale; con il secondo motivo, si denuncia poi l’erroneità della statuizione sulla competenza, stante la validità ed efficacia della clausola compromissoria.

2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente ‒ lamentando che il giudice a quo abbia accolto l’eccezione subordinata di incompetenza del Tribunale, per essere competente la sezione per le imprese, senza pronunciarsi sull’eccezione principale di competenza arbitrale ‒ deduce il vizio di motivazione sub specie della motivazione inesistente, è inammissibile.

In sede di regolamento di competenza possono essere contestate soltanto l'affermazione e l'applicazione di principi giuridici, sicché le questioni prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione non possono essere esaminate (Cass. 6174/2018; Cass. 17084/2013).

3. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.

Il giudice a quo ha ritenuto ‒ e sul punto non c’è censura ‒ che la delibera di trasformazione del consorzio in cooperativa (oggi ricorrente) fosse affetta da annullabilità, e non da nullità, e che, pertanto, medio tempore ‒ fino all’annullamento non ancora avvenuto ‒ essa abbia prodotto i suoi effetti, dando vita al nuovo ente, ossia alla cooperativa società consortile.

Ebbene lo statuto di tale cooperativa, odierna ricorrente, all’art. 31 (come ritrascritto in ricorso) prevede una clausola di arbitrato irrituale, espressamente prevedendo che «gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure».

Ne consegue l’inammissibilità del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

Ed invero, in tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale e che dunque, nel primo caso, non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e, nel secondo, dichiari che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c. (Cass. 33149/2022; Cass.19060/2017).

Nel caso di specie, è evidente che il Tribunale ‒ nel declinare la competenza in favore della sezione specializzata, costituente sempre un giudice ordinario, e non degli arbitri ‒ ha implicitamente deciso di non accogliere l’eccezione di arbitrato irrituale.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo il resistente svolto attività difensiva.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26042/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 8902/2021 depositata il06/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 6/10/22, - nel giudizio promosso, con atto di citazione dell’agosto 2021, dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] consortile SCA, risultante dalla trasformazione del primo, per sentire dichiarare la nullità assoluta della delibera assembleare del Consorzio del 25/2/2021 con la quale si era approvata la trasformazione del Consorzio in Società cooperativa consortile (tra l’altro per mancata inserzione nell’ordine del giorno della trasformazione, violazione del procedimento tipico assembleare, mancanza del quorum previsto dall’art.2607 c.c. ) e, in via gradata, per sentire dichiarare lo scioglimento del Consorzio, nel quale il convenuto, in sede di costituzione in giudizio, aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale adito per essere la causa rimessa alla cognizione arbitrale, ai sensi dell’art.18 dell’all.A) annesso all’atto costitutivo del Consorzio nonché dell’art.31 del nuovo statuto approvato dalla società consortile – ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente la Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Napoli, per avere la delibera consortile impugnata (per vizi di annullabilità più che di nullità) prodotto medio tempore i sui effetti con la trasformazione del Consorzio SCA in società cooperativa consortile. Avverso la suddetta pronuncia, la SCA [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 31/10/22, affidato a due motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl (che non svolge difese). Il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la declaratoria della competenza arbitrale, richiamando l’orientamento di questo giudice di legittimità circa l’inclusione delle controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari nel novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell’art.34, comma 1°, c.p.c., qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili ((Cass. 17283/2015). [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. e l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, per avere il Tribunale omesso di motivare e comunque del tutto disatteso l’eccezione in ordine alla devoluzione delle controversie tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, alla cognizione di un Collegio arbitrale; con il secondo motivo, si denuncia poi l’erroneità della statuizione sulla competenza, stante la validità ed efficacia della clausola compromissoria. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente ‒ lamentando che il giudice a quo abbia accolto l’eccezione subordinata di incompetenza del Tribunale, per essere competente la sezione per le imprese, senza pronunciarsi sull’eccezione principale di competenza arbitrale ‒ deduce il vizio di motivazione sub specie della motivazione inesistente, è inammissibile. In sede di regolamento di competenza possono essere contestate soltanto l'affermazione e l'applicazione di principi giuridici, sicché le questioni prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione non possono essere esaminate (Cass. 6174/2018; Cass. 17084/2013). 3. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. Il giudice a quo ha ritenuto ‒ e sul punto non c’è censura ‒ che la delibera di trasformazione del consorzio in cooperativa (oggi ricorrente) fosse affetta da annullabilità, e non da nullità, e che, pertanto, medio tempore ‒ fino all’annullamento non ancora avvenuto ‒ essa abbia prodotto i suoi effetti, dando vita al nuovo ente, ossia alla cooperativa società consortile. Ebbene lo statuto di tale cooperativa, odierna ricorrente, all’art. 31 (come ritrascritto in ricorso) prevede una clausola di arbitrato irrituale, espressamente prevedendo che «gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure». Ne consegue l’inammissibilità del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. Ed invero, in tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale e che dunque, nel primo caso, non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e, nel secondo, dichiari che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c. (Cass. 33149/2022; Cass.19060/2017). Nel caso di specie, è evidente che il Tribunale ‒ nel declinare la competenza in favore della sezione specializzata, costituente sempre un giudice ordinario, e non degli arbitri ‒ ha implicitamente deciso di non accogliere l’eccezione di arbitrato irrituale. 4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo il resistente svolto attività difensiva. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il r
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