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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17235/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati cli cui agli artt. 474 e 648, comma secondo cod. pen. per avere ricevuto e detenuto per la vendita cinque fascette di tessuto con il marchio "[OSCURATO:PERSONA]" contraffatto.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, conseguentemente della ricettazione, con riferimento al fatto che "[OSCURATO:PERSONA]" non sarebbe un marchio registrato e che l'eventuale contraffazione dello stesso, pertanto, sarebbe penalmente irrilevante.

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, che ha fatto specifico riferimento alle dichiarazioni del teste Cantarelli, che ha espressamente dichiarato che i marchi "TZN" e "[OSCURATO:PERSONA]" sono segni distintivi di copyright e tutelati dal marchio comunitario, pure in assenza della dicitura "official merchandising" (cfr. pagine 1, 2 e poi 3 della sentenza impugnata), ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati.

Le censure, ora riprodotte nel motivo di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati cli cui agli artt. 474 e 648, comma secondo cod. pen. per avere ricevuto e detenuto per la vendita cinque fascette di tessuto con il marchio "[OSCURATO:PERSONA]" contraffatto. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, conseguentemente della ricettazione, con riferimento al fatto che "[OSCURATO:PERSONA]" non sarebbe un marchio registrato e che l'eventuale contraffazione dello stesso, pertanto, sarebbe penalmente irrilevante. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, che ha fatto specifico riferimento alle dichiarazioni del teste Cantarelli, che ha espressamente dichiarato che i marchi "TZN" e "[OSCURATO:PERSONA]" sono segni distintivi di copyright e tutelati dal marchio comunitario, pure in assenza della dicitura "official merchandising" (cfr. pagine 1, 2 e poi 3 della sentenza impugnata), ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. Le censure, ora riprodotte nel motivo di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris