CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 16190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
skaya [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1977;avverso la sentenza del 15/07/2025 del Tribunale di Taranto;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15/07/2025, il Tribunale di Taranto ha assoltoSemenovskaya [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita contestato, perchéil fatto non sussiste.2. Avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, propone ricorso l’Avvocatogenerale presso la Procura generale di Lecce, deducendo, con unico motivo, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazionedi legge penale e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.Al riguardo, censura la motivazione siccome contraddittoria e illogica nellaparte in cui, pur a fronte del rinvenimento di uno dei beni della persona offesapresso l’imputata, ha ritenuto l’assenza di prova della interversio possessionis aifini della configurabilità del reato di appropriazione indebita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.1.1. In premessa va evidenziato che il pubblico ministero, a seguito dellanovellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazioneavverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data divigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029-01).1.2. Sempre in via preliminare, va osservato che non può essere presa inconsiderazione, siccome tardiva, la memoria depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Sez. 4, n. 10022del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-02; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01).2. Nel merito va detto che, dalla lettura della sentenza impugnata, risultache [OSCURATO:PERSONA] cedeva in locazione alla imputata l’abitazione di suaproprietà, mettendo a disposizione della stessa mobilio e suppellettili presentiall’interno; nel momento in cui era riuscito ad avere accesso all’immobile, dopoche la [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato l’abitazione, l’uomo aveva riscontrato lasottrazione di una serie di beni, riportati anche nell’elenco di cui a pagg. 3 e 4della sentenza impugnata.Il giudicante ha altresì rilevato che, pur dopo accurate ricerche, comprensivedella perquisizione domiciliare dell’abitazione della imputata, era stato rinvenutosolo un binocolo marca Haning e nessun altro dei beni indicati in denuncia: taleelemento, in uno con la considerazione che non vi era prova che i beni elencatinella denuncia fossero presenti all’interno della abitazione del [OSCURATO:PERSONA] almomento della consegna delle chiavi alla imputata, portavano il primo giudicealla pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.2.1. La motivazione risulta in parte meramente apparente e in parte affettada manifesta illogicità.Invero, da un lato, il Tribunale non ha operato alcuna valutazione delledichiarazioni della persona offesa, omettendo di prendere posizione sullarisulta anche affetta da illogicità manifesta laddove, dopo avere preso atto che ilCostantini ha confermato in dibattimento le dichiarazioni rese in sede di querelae la sottrazione di una serie di beni di cui forniva elenco (vds. pagg 3 e 4 dellasentenza), ha poi ritenuto non acquisita la prova del fatto che i detti beni fosseropresenti nell’abitazione concessa in locazione alla [OSCURATO:PERSONA].2.2. La sentenza impugnata va dunque annullata, a norma dell’art. 623,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTaranto in diversa persona fisica.Invero, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazionedi una sentenza inappellabile, qual è quella impugnata, il giudice di rinvio vaindividuato in altro giudice appartenente al medesimo ufficio (Sez. 6, n. 534 del03/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289199-01; Sez. 5, n. 10970 del 8/11/2019,dep. 2020, P., Rv. 278791-01; Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016,Raspini, Rv. 265711-01).Al giudice di rinvio è demandato un nuovo completo esame del materialeprobatorio, comprensivo della valutazione di attendibilità del dichiarante personaoffesa, con pienezza di poteri e con la sola limitazione consistente nel nonripetere il percorso logico già censurato.Il giudice del rinvio dovrà inoltre procedere alla rinnovazione della provadichiarativa.2.3. A tale ultimo riguardo, si rileva che la giurisprudenza consolidata dellaCorte Edu ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo chesi risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendioprobatorio carente dell'audizione diretta dei testimoni già escussi, dei quali sipretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenutiaccusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo(Corte EDU 05/07/2011, Dan c. Moldavia; Corte EDU, 15/09/2015, Moínescu c.Romania; Corte EDU, 29/06/2017, Lorefice c. Italia).Tale panorama giurisprudenziale, arricchito da alcuni decisivi arresti delleSezioni Unite (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep 2018, Troise, Rv. 272431-01, § 7.2; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-01), ha vistol'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen., con l’introduzionedell'obbligo della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appellopromosso dal pubblico ministero sia fondato su «motivi attinenti la valutazionedella prova dichiarativa».Tuttavia, mentre in caso di appello per motivi attinenti alla valutazione dellaprova dichiarativa è ora prescritta, dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, funzionale ad assicurare la effettivitàdei principi di oralità e immediatezza ed a garantire l’obbligo sancitodall'art. 6 CEDU (come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei dirittidell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia), analoga previsione nonassiste il caso in cui l’overturning - per i medesimi motivi afferenti la valutazionedella prova dichiarativa - sia sollecitato con l’impugnazione del pubblicoministero avverso una sentenza di proscioglimento inappellabile, a normadell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., per come modificato ad opera dell'art. 2,comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114.Ciò nondimeno, la garanzia costituzionale del principio della presunzione diinnocenza costituisce il sostrato valoriale del canone di giudizio dell'oltre ogniragionevole dubbio, cui sono strettamente funzionali sia la percezione direttadella prova dichiarativa nel contraddittorio delle parti, sia il principiod'immediatezza nella sua acquisizione, di talché la limitazione alla appellabilitàdelle sentenze di proscioglimento relative a reati a citazione diretta, come quelloper cui si procede, non può tradursi per l’imputato, in caso di annullamento conrinvio per nuovo esame, in rinuncia alla regola di giudizio espressione dellasuindicata garanzia.2.4. La Corte costituzionale, nel delineare i tratti del principio diimmediatezza, ha fatto riferimento, sia pure nella prospettiva della regoladell'immutabilità del giudice, ad «uno degli aspetti essenziali del modelloprocessuale accusatorio», chiarendo che «la possibilità, per l’imputato, diconfrontarsi con i testimoni in presenza del giudice che dovrà poi decidere sulmerito delle accuse costituisce una garanzia del processo equo, in quantopermette a quest’ultimo di formarsi un’opinione circa la credibilità dei testimonifondata su un’osservazione diretta del loro comportamento, […]», strumento dariconoscere lungo l'arco di tutto il complesso procedimento probatorio, qualediritto alla ricerca della prova, alla sua introduzione nel processo, allapartecipazione diretta alla sua acquisizione davanti al giudice terzo e imparziale,da ultimo alla sua valutazione ai fini della decisione da parte dello stesso giudice(Corte cost., ord. n. 205 del 2010).In tale prospettiva la Corte costituzionale, richiamando quantoreiteratamente affermato proprio dalla Corte europea dei diritti dell’uomo inrelazione alla previsione dell’art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata aRoma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (sentenza27/09/2007, Reiner e altri c. Romania; sentenza 30/11/2006, Grecu c. Romania;sentenza 10/02/2005, Graviano c. Italia; sentenza 04/12/2003, Milan c. Italia;sentenza 09/07/2002, P. K. c. Finlandia), ha precisato che la ratio giustificatricedella rinnovazione della prova non evoca una presunta incompletezza oinadeguatezza della originaria escussione, ma si fonda sulla opportunità dimantenere un diverso e diretto rapporto tra giudice e prova, particolarmentequella dichiarativa, non garantito dalla semplice lettura dei verbali, garantendo«la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nelmomento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotatiespressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dalmetodo dialettico dell’esame e del controesame; connotati che possono rivelarsiutili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio» (Corte cost. ord. 205 del2010).Nella elaborazione della Corte costituzionale si è tuttavia precisato che ildiritto della parte alla nuova audizione non è assoluto, ma “modulabile” (entrolimiti di ragionevolezza) dal legislatore (Corte cost., ord. n. 205 del 2010, cit.;ord. n. 318 del 2008; ord. n. 67 del 2007).La stessa Corte di Strasburgo ha ritenuto non configurarsi al riguardo undiritto potestativo delle parti, ritenendo, piuttosto, che debba esservi una validaragione per la riassunzione, fra le quali vi è quella inerente alla utilità deglieventuali apporti cognitivi connessi alla nuova audizione (Corte EDU,10/02/2005, Graviano c. Italia; 09/07/2002, P.K. c. Finlandia; 04/12/2003,Milan c. Italia; 27/09/2007, Reiner c. Romania).D’altro canto, il legislatore, con il d.lgs. 150/2022, è intervenuto a darerisposta alla avvertita esigenza di oralità ed immediatezza, con la introduzione,nella norma di cui all’art. 495 cod. proc. pen., del comma 4-ter, che prevede, peril caso di mutamento della persona fisica del giudice nel corso del dibattimento diprimo grado, il diritto della parte che vi ha interesse di ottenere la rinnovazionedella prova dichiarativa, salvo che il precedente esame sia stato documentatointegralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.2.5. Sotto il diverso, ma connesso, profilo, della rinnovazione dibattimentalein appello, il deciso richiamo al metodo dell'oralità non è mai stato in concretoriferito alla ipotesi della reformatio in melius, ma è stato sempre declinato nelladiversa prospettiva del ribaltamento dell'esito assolutorio in condanna (CorteEDU, 24/11/1986, Unterpertinger c. Austria; 07/07/1989, Bricmont c. Belgio;18/05/2004, Destrehem c. Francia; 21/09/2010, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna;[OSCURATO:DATA_NASCITA], Dan c. Moldavia; 05/03/2013, Manolachi c. Romania; 04/06/2013,Hanu c. Romania; 04/06/2013, Kostecki c. Polonia; 28/02/2017, Manoli c.Moldavia; 29/06/2017, Lorefice c. Italia).In tal senso si è affermato che l'obbligo di rinnovazione dibattimentale èlimitato alle testimonianze relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" deidichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblicoministero e che siano decisive per la valutazione della responsabilità (Sez. 2, n.25124 del 07/03/2023, Piscopo, Rv. 284896-01).2.6. Alla luce delle superiori considerazioni, debbono ritenersi provedichiarative "decisive" quelle che hanno determinato o anche soltanto contribuitoa determinare l’esito liberatorio e che sono quindi potenzialmente idonee aincidere sull'esito del nuovo giudizio, nell'alternativa "proscioglimento-condanna".L’asimmetrica incidenza del principio del ragionevole dubbio, operante infavore del solo imputato, rende pertanto necessitato il ricorso al metodo diassunzione della prova dichiarativa per l’eventuale sovvertimento, anche in sededi giudizio di rinvio, della decisione assolutoria di primo grado, annullata aseguito di ricorso del Pubblico ministero.Come visto, invero, i princìpi contenuti nella Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come viventi nellagiurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme didiretta applicabilità nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri diinterpretazione ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazionedelle norme processuali interne (Sez. U, n. 27620/2016, cit.), con laconseguenza che, anche in caso di annullamento con rinvio di sentenza diproscioglimento inappellabile, in accoglimento del ricorso del pubblico ministerofondato sulla valutazione di prove dichiarative, il giudice del rinvio non potràriformare la sentenza di proscioglimento senza avere proceduto a rinnovarel'istruttoria dibattimentale, attraverso l'esame dei soggetti che hanno resodichiarazioni decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTaranto in diversa persona fisica.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente