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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1970

Cassazione n. 07430/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1970 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 8225/2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Romà\fehiacchio Stefano per il reato di cui all'art. 388, u.c.,cod. pen. per non avere indicato all'ufficiale giudiziario ai fini del pignoramento i beni mobili registrati di cui era proprietario.

Nel ricorso di Gaudio si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non potendosi desumere dalle annotazioni del PRA la effettiva disponibilità dei beni mobili registrati, trattandosi di veicoli che erano stati già venduti al momento della richiesta dell'ufficiale giudiziario; B) insussistenza dell'elemento oggettivo trattandosi di veicoli che oltre a non essere più nella disponibilità dell'imputato sarebbero stati privi di qualsiasi valore commerciale perché rotta mati.

Nella memoria prodotta dal difensore in data 11 gennaio 2022 il ricorrente insiste per l'accoglimento dei motivi 'evidenziandone l'ammissibilità con argomenti sovrapponibili a quelli già articolati nel ricorso.

Entrambi i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Relativamente all'elemento oggettivo del reato la Corte ha osservato che a fronte di una mancata annotazione di ipotetici atti di vendita o di disnnissione dei veicoli era logico ritenere che detti beni fossero effettivamente ancora nella disponibilità anche materiale oltre che giuridica da parte dell'imputato.

A fronte di tali risultanze, nessuna allegazione difensiva ha consentito di smentire la valenza probatoria attribuita alle risultanze del PRA, sicchè le doglianze difensive si limitano a sollecitare una nuova valutazione della rilevanza probatoria di tale atto, attraverso versioni alternative meramente assertive.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro g000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1970 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 8225/2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Romà\fehiacchio Stefano per il reato di cui all'art. 388, u.c.,cod. pen. per non avere indicato all'ufficiale giudiziario ai fini del pignoramento i beni mobili registrati di cui era proprietario. Nel ricorso di Gaudio si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non potendosi desumere dalle annotazioni del PRA la effettiva disponibilità dei beni mobili registrati, trattandosi di veicoli che erano stati già venduti al momento della richiesta dell'ufficiale giudiziario; B) insussistenza dell'elemento oggettivo trattandosi di veicoli che oltre a non essere più nella disponibilità dell'imputato sarebbero stati privi di qualsiasi valore commerciale perché rotta mati. Nella memoria prodotta dal difensore in data 11 gennaio 2022 il ricorrente insiste per l'accoglimento dei motivi 'evidenziandone l'ammissibilità con argomenti sovrapponibili a quelli già articolati nel ricorso. Entrambi i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Relativamente all'elemento oggettivo del reato la Corte ha osservato che a fronte di una mancata annotazione di ipotetici atti di vendita o di disnnissione dei veicoli era logico ritenere che detti beni fossero effettivamente ancora nella disponibilità anche materiale oltre che giuridica da parte dell'imputato. A fronte di tali risultanze, nessuna allegazione difensiva ha consentito di smentire la valenza probatoria attribuita alle risultanze del PRA, sicchè le doglianze difensive si limitano a sollecitare una nuova valutazione della rilevanza probatoria di tale atto, attraverso versioni alternative meramente assertive. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro g000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2021 Il
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