CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25102/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, la doppia conforme motivazione di merito (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., poiché con argomentazione congrua e non illogica si indicano gli elementi confermativi dell'autografia della firma apposta sul modello CAI, peraltro, confermata dalle dichiarazioni agli atti del teste [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge e il terzo motivo di ricorso che contesta l'illogicità della motivazione, entrambi in relazione alla causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. sono manifestamente infondati perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che, invero, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicchè ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi (Sez. 2, n. 20210 del 31/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284712-01); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ulkre [OSCURATO:PERSONA]