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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15435/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 14978/2014 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della S.M.C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 341/1/13, pronunciata il 24 maggio 2013 e depositata il 15 novembre 2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La S.M.C. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - (di seguito, per brevità, la S.M.C. o la società), fu destinataria, all'esito di verifica fiscale, di avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Potenza - recuperò a tassazione, per l'anno 2004, un maggior reddito ai fini IRES ed IRAP in forza della contestazione dell'utilizzazione, da parte della società, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di attività di commercio intracomunitario di carni bovine.

Il ricorso proposto avverso l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Potenza fu accolto dal giudice tributario adito, che ritenne spirato il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento.

Avverso la pronuncia di primo grado l'Ufficio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Basilicata che, con sentenza n. 341/1/13, depositata il 15 novembre 2013, non notificata, accolse il gravame, ritenendo che nella fattispecie in esame dovesse trovare applicazione la disciplina in tema di c.d.

"raddoppio dei termini" e ritenendo altresì nel merito infondate le ulteriori questioni riproposte e non esaminate in primo grado, in quanto assorbite dall'erroneo rilievo della decadenza da parte della CTP.

Avverso la succitata sentenza resa in grado di appello tra le parti, la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché quest'ultimo in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 cod. civ., per avere l'Agenzia delle Entrate emesso un avviso di accertamento, integrativo, per l'anno 2004, ai fini IRES ed IRAP, a distanza di circa un anno rispetto ad altro avviso di accertamento emesso per lo stesso anno ai fini IVA, nonché difetto di motivazione su un punto rilevante della controversia, lamentando l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione, in quanto formulata per la prima volta solo con il deposito delle proprie controdeduzioni in grado d'appello, di violazione delle norme di cui in rubrica, quanto alla dedotta nullità dell'avviso di accertamento in tema di imposte dirette per difetto dell'indicazione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi atti a giustificare la legittimità dell'atto impositivo secondo il tenore della citata norma, nullità, ad avviso dei ricorrenti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, lamentandone la nullità per «violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972 - violazione dell'onere probatorio in riferimento alla denuncia per reati di natura tributaria», nella parte in cui la CTR ha affermato che trovasse applicazione nella fattispecie la disciplina in tema di c.d.

"raddoppio dei termini", escludendo che incombesse all'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'esistenza di una denuncia, che avrebbe dovuto essere prodotta in atti.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano nullità dell'avviso di accertamento per violazione del principio di chiarezza e precisione, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in attuazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché omessa motivazione su un punto rilevante della controversia in relazione all'eccezione proposta da parte contribuente, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, con la quale si lamentava la carenza dell'atto impositivo nell'indicazione delle aliquote applicate.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione dell'onere probatorio disciplinato dall'art. 2697 cod. civ., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la CTR avrebbe finito con il gravare la società, in luogo dell'Amministrazione, dell'onere probatorio, su quest'ultima incombente, che le operazioni, oggetto delle fatture contestate, non fossero mai state poste in essere.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ancora nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 cod. civ., in riferimento all'inutilizzabilità probatoria degli atti d'indagine penale ancora in corso e mai prodotti in giudizio, ciò, segnatamente, con riferimento alle dichiarazioni rese da terzi (Bevilacqua, Morganti), cui facevano riferimento le pretese società cartiere, senza che ne fosse mai prodotto in giudizio il contenuto integrale, ma riportate solo per stralcio nel processo verbale di constatazione.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano nuovamente nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 cod. civ., in riferimento all'inutilizzabilità probatoria degli atti d'indagine penale ancora in corso e mai prodotti in giudizio, nei confronti di soggetti giuridici, la società, così come il suo legale rappresentante pro- tempore [OSCURATO:PERSONA], rimasti del tutto estranei al procedimento penale incardinato al n. 2097/2006 R.G.N.R. dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, nel quale era stato indagato, tra i componenti la compagine societaria, il solo socio [OSCURATO:PERSONA], peraltro per reati di natura non fiscale, quale la ricettazione contestatagli.

7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano ancora nuovamente nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.2697 cod. civ., e per difetto di motivazione, per non avere la CTR rilevato l'infondatezza dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti, a fronte dell'esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni oggetto di contestazione, come comprovato dai pagamenti effettuati con bonifici bancari e confermato dalle dichiarazioni rese dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], dall'assolvimento dell'IVA da parte della società, che aveva sempre e solo avuto contatti con la società [OSCURATO:SOCIETA]. e giammai con i fornitori esteri di quest'ultima, senza che mai la S.M.C. potesse venire a conoscenza di eventuali illeciti fiscali perpetrati dalla stessa AL.MA ., ove mai si fossero effettivamente verificati.

8. Infine, con l'ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione circa l'eccezione di carenza dei presupposti per accedere all'accertamento induttivo, ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, sollevata nel giudizio di primo grado e riproposta in grado di appello, non essendo stata formulata dall'Ufficio alcuna contestazione riguardo alla regolare tenuta della contabilità da parte della società.

9. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso del Sacino, in proprio, non risultando egli essere stato in tale qualità parte del giudizio di merito in ciascun grado e neppure essendo stato dedotto in ricorso il verificarsi di eventi tali da determinarne la legittimazione all'impugnazione della sentenza fatta oggetto, da parte dello stesso, in proprio, di ricorso per cassazione.

10. Venendo all'esame del ricorso della società, il primo motivo, così come la maggior parte degli otto motivi di ricorso, si articola su un duplice ordine di censure, la seconda delle quali costruita come «difetto di motivazione su un punto rilevante della controversia».

Ove anche si ritenga che le censure siano suscettibili di esame autonomo, si deve rilevare l'inammissibilità di quella riferita al denunciato vizio motivazionale, atteso che la pronuncia della CTR in questa sede impugnata è stata depositata il 15 novembre 2013, nella vigenza cioè dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella sua formulazione attuale, in forza del quale, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, occorre che la pronuncia sia viziata da anomalia motivazionale talmente grave da convertirsi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante.

10.1. Ciò si verifica allorché la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all'interprete il compito d'integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr. Cass.

SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass.

SU 22 settembre 2014, n. 19881; Cass.

SU 7 aprile 2014, n. 8053).

10.2. Nella fattispecie in esame la motivazione resa dal giudice tributario di secondo grado illustra ampiamente le ragioni del convincimento espresso, sì da renderne palesi le plurime rationes decidendi, del resto singolarmente censurate dai ricorrenti in ciascuno dei motivi di ricorso, con i quali si è denunciata la violazione delle norme di diritto indicate in epigrafe.10.3.

Quanto rilevato dunque in ordine all'inammissibilità del primo motivo, limitatamente alla censura di difetto di motivazione, va ribadito anche con riferimento, in parte qua, alle analoghe censure di difetto motivazionale, di cui al terzo, quarto e settimo motivo di ricorso.

10.4. Tornando all'esame del primo motivo, nella parte relativa alla denunciata violazione di norme di diritto, esso è infondato.

10.4.1. Invero, l'eccezione con la quale, solo con l'atto di controdeduzioni in grado d'appello, la società ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo in questione, perché, pur avendo natura di avviso di accertamento integrativo, avendo fatto seguito ad altro accertamento, riguardante VIVA, per la stessa annualità, non recava, secondo la società medesima, la specifica indicazione della sopravvenuta conoscenza dei nuovi elementi richiesti dalla norma, ha natura di eccezione in senso stretto, ampliando l'originario thema decidendum per mezzo dell'allegazione di un fatto, ove sussistente, idoneo a determinare l'effetto estintivo della pretesa tributaria di cui all'atto impositivo impugnato.

10.4.2. Pertanto, avuto riguardo alla natura del processo tributario, d'impugnazione — merito, in cui i motivi di nullità dell'atto tributario debbono essere dedotti dalla parte contribuente, convenuta in senso sostanziale, in sede d'impugnazione (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18448), ne consegue l'infondatezza della relativa censura avverso la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, in relazione al disposto dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, la relativa questione dedotta per la prima volta solo in grado di appello.

11. Il secondo motivo è solo parzialmente fondato, nei limiti di quanto di seguito precisato.11.1.

Si è argomentato, a sostegno della censura proposta, che incombesse all'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'esistenza di una denuncia, che avrebbe dovuto essere prodotta in atti; ciò non essendo avvenuto, ne conseguirebbe l'illegittimità della pronuncia impugnata che ha escluso il verificarsi della decadenza ritenendo che trovasse applicazione il raddoppio dei termini.

11.2. Trattandosi di accertamento già notificato, relativo a periodo d'imposta anteriore a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, su cui non incidono le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della

I. n. 208/2015 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2019, n. 33793), la tesi esposta dai ricorrenti si scontra con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte (cfr, ex multis, Cass. sez. 5, ord. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. sez. 6-5, ord. 29 giugno 2019, n. 17856; Cass. sez. 6-5, ord. 30 maggio 2016, n. 11171), secondo cui, in tema di accertamento tributario, «il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario».

11.3. Né è ostativa all'applicazione della disciplina in tema di raddoppio dei termini la circostanza che l'accertamento sia riferito ad annualità anteriore alla modifica, apportata all'allora art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, dall'art. 37, comma 24, del d.l.n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella

I. n. 248/2006.

11.3.1. Si è infatti osservato, dovendo prestarsi al principio ulteriore adesione, che «Ei]n tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla

I. 248 del 2006, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall'art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c.» (cfr. Cass. sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27629).

11.4. Viceversa, deve rilevarsi che, essendo il recupero a tassazione riferito, oltre che all'IRES, anche all'IRAP, la cui evasione non contempla fattispecie di reato, rispetto alle quali sia dunque ipotizzabile l'obbligo di denuncia, ex art. 331 cod. proc. pen., l'Amministrazione è incorsa in decadenza limitatamente al recupero delle somme richieste a titolo di IRAP e relativi accessori (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 24 febbraio 2020, n. 4742; Cass. sez. 6-5, ord. 3 maggio 2018, n. 10483).12.

Il terzo motivo, fermo quanto già sopra (v. par. 10 -10.3.) rilevato riguardo alla censura relativa al vizio di motivazione, è inammissibile anche in relazione alla denunciata violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 7 della

I. n. 212/2000.

12.1. Va, in proposito, in primo luogo rilevato che la censura appare diretta, più che alla sentenza impugnata, all'atto impositivo stesso, del quale è denunciata la pretesa carenza di motivazione con specifico riferimento all'entità delle aliquote, che non sarebbero state ivi indicate.

12.2. Peraltro, quand'anche si ritenga che la censura possa essere riferibile alla sentenza, nella parte in cui quest'ultima avrebbe omesso di rilevare, in contrasto con le norme di diritto menzionate in rubrica, il vizio in oggetto, il motivo deve ugualmente ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti provveduto a trascrivere il contenuto dell'atto impositivo, né avendolo allegato al ricorso, così non ponendo la Corte in condizione di poter svolgere il sindacato richiesto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29093; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536).

13. I motivi dal quarto al settimo, quanto alle rispettivamente denunciate violazioni di norme di diritto, possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.

Premesso che, nell'ambito, in particolar modo, dell'esposizione del quinto motivo di ricorso, sub specie della dedotta violazione dell'art.2697 cod. civ., in realtà, i ricorrenti tendono a sollecitare alla Corte una rivalutazione nel merito, in senso difforme dalle valutazioni esposte dal giudice tributario d'appello, degli elementi istruttori sottoposti al vaglio di quest'ultimo, ciò che, come è noto, è precluso in sede di legittimità, sicché la censura deve ritenersi inammissibile (cfr., ex multis, Cass.

SU, 27 dicembre 2019, n. 34476), nel resto i motivi addotti sono infondati, come, d'altronde, questa Corte ha già avuto modo di rilevare nei giudizi, nascenti dalla stessa verifica fiscale, relativi (anche) all'accertamento IVA per la stessa annualità d'imposta (cfr. Cass. sez. 5, ord. 17 marzo 2020, n. 7358) e, tanto per le imposte dirette quanto per VIVA, per annualità successive (cfr. Cass. civ. sez. 5, ord. 18 dicembre 2019, n. 33582).

13.1. In primo luogo, va rilevato come i ricorrenti lamentino, peraltro, in maniera del tutto generica, l'irritualità dell'acquisizione, da parte del giudice tributario, di elementi dei processo penale al quale il Sacino è rimasto estraneo.

13.1.1. Premesso che, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 25 febbraio 2020, n. 5105; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4066), «[i]n materia tributaria, le irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comportano, di per sé e in assenza di specifica previsione normativa, la loro inutilizzabilità, salva solo l'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio», che non vengono in rilievo nella fattispecie in esame, la doglianza, come specificamente esposta nel quinto motivo quanto alla mancata produzione in giudizio delle dichiarazioni di terzi acquisite nel procedimento penale, si scontra con quanto ammesso dagli stessi ricorrenti sul fatto che esse fossero state in parte riprodotte nel processo verbale di constatazione, in relazione al quale sono state formulate le contestazioni di cui all'atto impositivo.

13.1.2. Era pertanto onere di parte ricorrente riprodurne il contenuto, affinché potesse esaminarsi se le stesse fossero state riportate nel loro contenuto essenziale o meno, in grado di supportare quindi l'atto impositivo in primo luogo sotto il profilo motivazionale e, quindi, anche in relazione all'aspetto probatorio.In mancanza di ciò, la doglianza va ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

13.2. Va, poi, in questa sede, ulteriormente ribadito, quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi (tanto se prodotte dall'Amministrazione, quanto dal contribuente), come sia pacificamente riconosciuto il loro rilievo indiziario, di modo che esse non sono inutilizzabili o inammissibili, ma concorrono, unitamente ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (cfr., oltre alla citata Cass. ord. n. 33582/19, tra le molte, Cass. 19 novembre 2018, n. 29757; Cass. 7 aprile 2017, n. 9080; Cass. 30 settembre 2011, n. 20032; Cass. 14 maggio 2010, n. 11785).

13.2.1. A detto principio si è attenuto il giudice di merito, valutando le dichiarazioni rese da terzi (specificamente il Bevilacqua, cui faceva capo la società AL.MA .) nel contesto delle ulteriori risultanze probatorie emerse (mancanza di organizzazione reale di detta società, che non aveva mai versato VIVA incassata, restituzione, in parte, dell'IVA pagata dalla S.M.C. al socio di questa [OSCURATO:PERSONA], alterazione di lettere di vettori internazionali, emissione di fatture contenenti descrizione sommaria della merce oggetto delle rispettive transazioni commerciali) ed esprimendo quindi in maniera congrua, sul piano logico - giuridico, il convincimento che la prova presuntiva addotta dall'Amministrazione sulla natura di dette operazioni come soggettivamente inesistenti fosse in linea con i canoni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e 39 del d.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento induttivo.

13.2.2. Ciò, dunque, anche nel rispetto del riparto dell'onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, secondo quanto chiarito da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 10 aprile 2018, n. 9581, seguita da molte altre, tra cui la già citata Cass. ord. n. 33582/19), per cui l'Amministrazione ha l'onere di provare, anche solo in via presuntiva, l'oggettiva natura fittizia del fornitore e la consapevolezza del destinatario (in particolare, circa la disponibilità di elementi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente) dell'inserimento delle operazioni in evasione d'imposta, incombendo invece, a fronte di ciò, sul contribuente, la prova contraria di avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di avere invece adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tali fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci, come nel caso di specie, o dei servizi.

13.2.3. Per completezza è ancora qui il caso di rilevare che alla Corte è precluso l'esame dell'ulteriore questione, introdotta dai ricorrenti solo con la memoria depositata in atti, in punto di deducibilità dei costi riferiti ad operazioni soggettivamente inesistenti, attesa la funzione della memoria di mera ulteriore illustrazione delle difese già svolte, senza che attraverso di essa possano essere formulati nuovi motivi rispetto a quelli indicati in ricorso o estranei al thema decidendum come delimitato nei gradi di merito (cfr. Cass. sez. 3, ord. 26 febbraio 2019, n. 5503).

14. L'ottavo motivo è infine infondato, avendo più volte la Corte affermato (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27552), la legittimità dell'accertamento del reddito d'impresa in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile, come il giudice di merito ha rilevato nel momento in cui ha ravvisato l'illegittimità dell'utilizzo, da parte della società, di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.15.

In conclusione il ricorso va accolto nei limiti di quanto innanzi chiarito relativamente all'accoglimento parziale del secondo motivo.

16. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento dell'originario ricorso della società limitatamente alla decadenza, in cui è incorsa l'Amministrazione finanziaria riguardo al recupero dell'IRAP per la quale non opera la disciplina in tema di c.d.

"raddoppio dei termini", trattandosi di accertamento notificato nel 2010, relativamente all'anno d'imposta 2004, ed essendo stato quindi superato il termine di quattro anni quale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis.

17. Quanto alle spese di lite, il Sacino in proprio va condannato, secondo soccombenza, al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo.

La soccombenza reciproca ne giustifica la compensazione riguardo all'intero giudizio nel rapporto processuale tra la società e l'Amministrazione finanziaria controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

Accoglie il ricorso della società nei termini di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso limitatamente alla decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, riguardo al recupero dell'IRAP.[OSCURATO:PERSONA] in proprio al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara compensate tra la società e l'Agenzia delle entrate le spese dell'intero giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14978/2014 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della S.M.C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 341/1/13, pronunciata il 24 maggio 2013 e depositata il 15 novembre 2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La S.M.C. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - (di seguito, per brevità, la S.M.C. o la società), fu destinataria, all'esito di verifica fiscale, di avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Potenza - recuperò a tassazione, per l'anno 2004, un maggior reddito ai fini IRES ed IRAP in forza della contestazione dell'utilizzazione, da parte della società, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di attività di commercio intracomunitario di carni bovine. Il ricorso proposto avverso l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Potenza fu accolto dal giudice tributario adito, che ritenne spirato il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento. Avverso la pronuncia di primo grado l'Ufficio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Basilicata che, con sentenza n. 341/1/13, depositata il 15 novembre 2013, non notificata, accolse il gravame, ritenendo che nella fattispecie in esame dovesse trovare applicazione la disciplina in tema di c.d. "raddoppio dei termini" e ritenendo altresì nel merito infondate le ulteriori questioni riproposte e non esaminate in primo grado, in quanto assorbite dall'erroneo rilievo della decadenza da parte della CTP. Avverso la succitata sentenza resa in grado di appello tra le parti, la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché quest'ultimo in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 cod. civ., per avere l'Agenzia delle Entrate emesso un avviso di accertamento, integrativo, per l'anno 2004, ai fini IRES ed IRAP, a distanza di circa un anno rispetto ad altro avviso di accertamento emesso per lo stesso anno ai fini IVA, nonché difetto di motivazione su un punto rilevante della controversia, lamentando l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione, in quanto formulata per la prima volta solo con il deposito delle proprie controdeduzioni in grado d'appello, di violazione delle norme di cui in rubrica, quanto alla dedotta nullità dell'avviso di accertamento in tema di imposte dirette per difetto dell'indicazione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi atti a giustificare la legittimità dell'atto impositivo secondo il tenore della citata norma, nullità, ad avviso dei ricorrenti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, lamentandone la nullità per «violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972 - violazione dell'onere probatorio in riferimento alla denuncia per reati di natura tributaria», nella parte in cui la CTR ha affermato che trovasse applicazione nella fattispecie la disciplina in tema di c.d. "raddoppio dei termini", escludendo che incombesse all'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'esistenza di una denuncia, che avrebbe dovuto essere prodotta in atti. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano nullità dell'avviso di accertamento per violazione del principio di chiarezza e precisione, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in attuazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché omessa motivazione su un punto rilevante della controversia in relazione all'eccezione proposta da parte contribuente, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, con la quale si lamentava la carenza dell'atto impositivo nell'indicazione delle aliquote applicate. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione dell'onere probatorio disciplinato dall'art. 2697 cod. civ., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la CTR avrebbe finito con il gravare la società, in luogo dell'Amministrazione, dell'onere probatorio, su quest'ultima incombente, che le operazioni, oggetto delle fatture contestate, non fossero mai state poste in essere. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ancora nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 cod. civ., in riferimento all'inutilizzabilità probatoria degli atti d'indagine penale ancora in corso e mai prodotti in giudizio, ciò, segnatamente, con riferimento alle dichiarazioni rese da terzi (Bevilacqua, Morganti), cui facevano riferimento le pretese società cartiere, senza che ne fosse mai prodotto in giudizio il contenuto integrale, ma riportate solo per stralcio nel processo verbale di constatazione. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano nuovamente nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 cod. civ., in riferimento all'inutilizzabilità probatoria degli atti d'indagine penale ancora in corso e mai prodotti in giudizio, nei confronti di soggetti giuridici, la società, così come il suo legale rappresentante pro- tempore [OSCURATO:PERSONA], rimasti del tutto estranei al procedimento penale incardinato al n. 2097/2006 R.G.N.R. dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, nel quale era stato indagato, tra i componenti la compagine societaria, il solo socio [OSCURATO:PERSONA], peraltro per reati di natura non fiscale, quale la ricettazione contestatagli. 7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano ancora nuovamente nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.2697 cod. civ., e per difetto di motivazione, per non avere la CTR rilevato l'infondatezza dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti, a fronte dell'esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni oggetto di contestazione, come comprovato dai pagamenti effettuati con bonifici bancari e confermato dalle dichiarazioni rese dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], dall'assolvimento dell'IVA da parte della società, che aveva sempre e solo avuto contatti con la società [OSCURATO:SOCIETA]. e giammai con i fornitori esteri di quest'ultima, senza che mai la S.M.C. potesse venire a conoscenza di eventuali illeciti fiscali perpetrati dalla stessa AL.MA ., ove mai si fossero effettivamente verificati. 8. Infine, con l'ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione circa l'eccezione di carenza dei presupposti per accedere all'accertamento induttivo, ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, sollevata nel giudizio di primo grado e riproposta in grado di appello, non essendo stata formulata dall'Ufficio alcuna contestazione riguardo alla regolare tenuta della contabilità da parte della società. 9. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso del Sacino, in proprio, non risultando egli essere stato in tale qualità parte del giudizio di merito in ciascun grado e neppure essendo stato dedotto in ricorso il verificarsi di eventi tali da determinarne la legittimazione all'impugnazione della sentenza fatta oggetto, da parte dello stesso, in proprio, di ricorso per cassazione. 10. Venendo all'esame del ricorso della società, il primo motivo, così come la maggior parte degli otto motivi di ricorso, si articola su un duplice ordine di censure, la seconda delle quali costruita come «difetto di motivazione su un punto rilevante della controversia». Ove anche si ritenga che le censure siano suscettibili di esame autonomo, si deve rilevare l'inammissibilità di quella riferita al denunciato vizio motivazionale, atteso che la pronuncia della CTR in questa sede impugnata è stata depositata il 15 novembre 2013, nella vigenza cioè dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella sua formulazione attuale, in forza del quale, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, occorre che la pronuncia sia viziata da anomalia motivazionale talmente grave da convertirsi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante. 10.1. Ciò si verifica allorché la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all'interprete il compito d'integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr. Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass. SU 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053). 10.2. Nella fattispecie in esame la motivazione resa dal giudice tributario di secondo grado illustra ampiamente le ragioni del convincimento espresso, sì da renderne palesi le plurime rationes decidendi, del resto singolarmente censurate dai ricorrenti in ciascuno dei motivi di ricorso, con i quali si è denunciata la violazione delle norme di diritto indicate in epigrafe.10.3. Quanto rilevato dunque in ordine all'inammissibilità del primo motivo, limitatamente alla censura di difetto di motivazione, va ribadito anche con riferimento, in parte qua, alle analoghe censure di difetto motivazionale, di cui al terzo, quarto e settimo motivo di ricorso. 10.4. Tornando all'esame del primo motivo, nella parte relativa alla denunciata violazione di norme di diritto, esso è infondato. 10.4.1. Invero, l'eccezione con la quale, solo con l'atto di controdeduzioni in grado d'appello, la società ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo in questione, perché, pur avendo natura di avviso di accertamento integrativo, avendo fatto seguito ad altro accertamento, riguardante VIVA, per la stessa annualità, non recava, secondo la società medesima, la specifica indicazione della sopravvenuta conoscenza dei nuovi elementi richiesti dalla norma, ha natura di eccezione in senso stretto, ampliando l'originario thema decidendum per mezzo dell'allegazione di un fatto, ove sussistente, idoneo a determinare l'effetto estintivo della pretesa tributaria di cui all'atto impositivo impugnato. 10.4.2. Pertanto, avuto riguardo alla natura del processo tributario, d'impugnazione — merito, in cui i motivi di nullità dell'atto tributario debbono essere dedotti dalla parte contribuente, convenuta in senso sostanziale, in sede d'impugnazione (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18448), ne consegue l'infondatezza della relativa censura avverso la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, in relazione al disposto dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, la relativa questione dedotta per la prima volta solo in grado di appello. 11. Il secondo motivo è solo parzialmente fondato, nei limiti di quanto di seguito precisato.11.1. Si è argomentato, a sostegno della censura proposta, che incombesse all'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'esistenza di una denuncia, che avrebbe dovuto essere prodotta in atti; ciò non essendo avvenuto, ne conseguirebbe l'illegittimità della pronuncia impugnata che ha escluso il verificarsi della decadenza ritenendo che trovasse applicazione il raddoppio dei termini. 11.2. Trattandosi di accertamento già notificato, relativo a periodo d'imposta anteriore a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, su cui non incidono le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208/2015 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2019, n. 33793), la tesi esposta dai ricorrenti si scontra con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte (cfr, ex multis, Cass. sez. 5, ord. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. sez. 6-5, ord. 29 giugno 2019, n. 17856; Cass. sez. 6-5, ord. 30 maggio 2016, n. 11171), secondo cui, in tema di accertamento tributario, «il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario». 11.3. Né è ostativa all'applicazione della disciplina in tema di raddoppio dei termini la circostanza che l'accertamento sia riferito ad annualità anteriore alla modifica, apportata all'allora art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, dall'art. 37, comma 24, del d.l.n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella I. n. 248/2006. 11.3.1. Si è infatti osservato, dovendo prestarsi al principio ulteriore adesione, che «Ei]n tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. 248 del 2006, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall'art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c.» (cfr. Cass. sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27629). 11.4. Viceversa, deve rilevarsi che, essendo il recupero a tassazione riferito, oltre che all'IRES, anche all'IRAP, la cui evasione non contempla fattispecie di reato, rispetto alle quali sia dunque ipotizzabile l'obbligo di denuncia, ex art. 331 cod. proc. pen., l'Amministrazione è incorsa in decadenza limitatamente al recupero delle somme richieste a titolo di IRAP e relativi accessori (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 24 febbraio 2020, n. 4742; Cass. sez. 6-5, ord. 3 maggio 2018, n. 10483).12. Il terzo motivo, fermo quanto già sopra (v. par. 10 -10.3.) rilevato riguardo alla censura relativa al vizio di motivazione, è inammissibile anche in relazione alla denunciata violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 7 della I. n. 212/2000. 12.1. Va, in proposito, in primo luogo rilevato che la censura appare diretta, più che alla sentenza impugnata, all'atto impositivo stesso, del quale è denunciata la pretesa carenza di motivazione con specifico riferimento all'entità delle aliquote, che non sarebbero state ivi indicate. 12.2. Peraltro, quand'anche si ritenga che la censura possa essere riferibile alla sentenza, nella parte in cui quest'ultima avrebbe omesso di rilevare, in contrasto con le norme di diritto menzionate in rubrica, il vizio in oggetto, il motivo deve ugualmente ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti provveduto a trascrivere il contenuto dell'atto impositivo, né avendolo allegato al ricorso, così non ponendo la Corte in condizione di poter svolgere il sindacato richiesto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29093; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536). 13. I motivi dal quarto al settimo, quanto alle rispettivamente denunciate violazioni di norme di diritto, possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. Premesso che, nell'ambito, in particolar modo, dell'esposizione del quinto motivo di ricorso, sub specie della dedotta violazione dell'art.2697 cod. civ., in realtà, i ricorrenti tendono a sollecitare alla Corte una rivalutazione nel merito, in senso difforme dalle valutazioni esposte dal giudice tributario d'appello, degli elementi istruttori sottoposti al vaglio di quest'ultimo, ciò che, come è noto, è precluso in sede di legittimità, sicché la censura deve ritenersi inammissibile (cfr., ex multis, Cass. SU, 27 dicembre 2019, n. 34476), nel resto i motivi addotti sono infondati, come, d'altronde, questa Corte ha già avuto modo di rilevare nei giudizi, nascenti dalla stessa verifica fiscale, relativi (anche) all'accertamento IVA per la stessa annualità d'imposta (cfr. Cass. sez. 5, ord. 17 marzo 2020, n. 7358) e, tanto per le imposte dirette quanto per VIVA, per annualità successive (cfr. Cass. civ. sez. 5, ord. 18 dicembre 2019, n. 33582). 13.1. In primo luogo, va rilevato come i ricorrenti lamentino, peraltro, in maniera del tutto generica, l'irritualità dell'acquisizione, da parte del giudice tributario, di elementi dei processo penale al quale il Sacino è rimasto estraneo. 13.1.1. Premesso che, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 25 febbraio 2020, n. 5105; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4066), «[i]n materia tributaria, le irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comportano, di per sé e in assenza di specifica previsione normativa, la loro inutilizzabilità, salva solo l'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio», che non vengono in rilievo nella fattispecie in esame, la doglianza, come specificamente esposta nel quinto motivo quanto alla mancata produzione in giudizio delle dichiarazioni di terzi acquisite nel procedimento penale, si scontra con quanto ammesso dagli stessi ricorrenti sul fatto che esse fossero state in parte riprodotte nel processo verbale di constatazione, in relazione al quale sono state formulate le contestazioni di cui all'atto impositivo. 13.1.2. Era pertanto onere di parte ricorrente riprodurne il contenuto, affinché potesse esaminarsi se le stesse fossero state riportate nel loro contenuto essenziale o meno, in grado di supportare quindi l'atto impositivo in primo luogo sotto il profilo motivazionale e, quindi, anche in relazione all'aspetto probatorio.In mancanza di ciò, la doglianza va ritenuta inammissibile per difetto di specificità. 13.2. Va, poi, in questa sede, ulteriormente ribadito, quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi (tanto se prodotte dall'Amministrazione, quanto dal contribuente), come sia pacificamente riconosciuto il loro rilievo indiziario, di modo che esse non sono inutilizzabili o inammissibili, ma concorrono, unitamente ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (cfr., oltre alla citata Cass. ord. n. 33582/19, tra le molte, Cass. 19 novembre 2018, n. 29757; Cass. 7 aprile 2017, n. 9080; Cass. 30 settembre 2011, n. 20032; Cass. 14 maggio 2010, n. 11785). 13.2.1. A detto principio si è attenuto il giudice di merito, valutando le dichiarazioni rese da terzi (specificamente il Bevilacqua, cui faceva capo la società AL.MA .) nel contesto delle ulteriori risultanze probatorie emerse (mancanza di organizzazione reale di detta società, che non aveva mai versato VIVA incassata, restituzione, in parte, dell'IVA pagata dalla S.M.C. al socio di questa [OSCURATO:PERSONA], alterazione di lettere di vettori internazionali, emissione di fatture contenenti descrizione sommaria della merce oggetto delle rispettive transazioni commerciali) ed esprimendo quindi in maniera congrua, sul piano logico - giuridico, il convincimento che la prova presuntiva addotta dall'Amministrazione sulla natura di dette operazioni come soggettivamente inesistenti fosse in linea con i canoni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e 39 del d.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento induttivo. 13.2.2. Ciò, dunque, anche nel rispetto del riparto dell'onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, secondo quanto chiarito da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 10 aprile 2018, n. 9581, seguita da molte altre, tra cui la già citata Cass. ord. n. 33582/19), per cui l'Amministrazione ha l'onere di provare, anche solo in via presuntiva, l'oggettiva natura fittizia del fornitore e la consapevolezza del destinatario (in particolare, circa la disponibilità di elementi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente) dell'inserimento delle operazioni in evasione d'imposta, incombendo invece, a fronte di ciò, sul contribuente, la prova contraria di avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di avere invece adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tali fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci, come nel caso di specie, o dei servizi. 13.2.3. Per completezza è ancora qui il caso di rilevare che alla Corte è precluso l'esame dell'ulteriore questione, introdotta dai ricorrenti solo con la memoria depositata in atti, in punto di deducibilità dei costi riferiti ad operazioni soggettivamente inesistenti, attesa la funzione della memoria di mera ulteriore illustrazione delle difese già svolte, senza che attraverso di essa possano essere formulati nuovi motivi rispetto a quelli indicati in ricorso o estranei al thema decidendum come delimitato nei gradi di merito (cfr. Cass. sez. 3, ord. 26 febbraio 2019, n. 5503). 14. L'ottavo motivo è infine infondato, avendo più volte la Corte affermato (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27552), la legittimità dell'accertamento del reddito d'impresa in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile, come il giudice di merito ha rilevato nel momento in cui ha ravvisato l'illegittimità dell'utilizzo, da parte della società, di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.15. In conclusione il ricorso va accolto nei limiti di quanto innanzi chiarito relativamente all'accoglimento parziale del secondo motivo. 16. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento dell'originario ricorso della società limitatamente alla decadenza, in cui è incorsa l'Amministrazione finanziaria riguardo al recupero dell'IRAP per la quale non opera la disciplina in tema di c.d. "raddoppio dei termini", trattandosi di accertamento notificato nel 2010, relativamente all'anno d'imposta 2004, ed essendo stato quindi superato il termine di quattro anni quale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis. 17. Quanto alle spese di lite, il Sacino in proprio va condannato, secondo soccombenza, al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo. La soccombenza reciproca ne giustifica la compensazione riguardo all'intero giudizio nel rapporto processuale tra la società e l'Amministrazione finanziaria controricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Accoglie il ricorso della società nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso limitatamente alla decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, riguardo al recupero dell'IRAP.[OSCURATO:PERSONA] in proprio al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dichiara compensate tra la società e l'Agenzia delle entrate le spese dell'intero giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proce
Sentenza Cassazione n. 15435/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris