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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36656/2022

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 5875/2020proposto da: Cilag GmbH lnternational ([OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede legale a Z ug, Gubelstrasse 34, 6300 - Svizzer a , fiscalmente rappresentata in Italia da [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e P .

IVA: 00731410155 ) , legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura depositata unitamente al ricorso , congiuntamente e/o disgiuntamente dagli A vv.ti F rancesco Mattarelli del Foro di Genova (C.F.:V1T1TNC68A07D9690), [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona (C.F.: MRBDVD70Al5D1500) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata in Roma, presso Diniego e silenzio-rifiuto istanza interessi moratori ritardato pagamento Iva chiesta a rimborso loStudio Associato -[OSCURATO:PERSONA] e Tributaria, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2873 / 12 / 20 19 emessa dalla CTR Lombard i a il 02/07/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. La CilagGMBH International proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso il diniego ed il silenzio-rifiuto opposti, rispettivamente, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia alla sua istanza volta ad ottenere gli interessi moratori per ritardato pagamento dell’Iva chiesta a rimborso per gli anni dal 2003 al 2011.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18798 del 2017.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, confermando in toto le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Cilag GMBH International sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “nullità della sentenza per violazione degli artt. 19, 30 e 38-bis (dPR n. 633/2973) e del principio di neutralità, di effettività e di proporzionalità come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia”, con “necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che non fosse compatibile con i principi dell’Unione Europea la previsione di un termine di non decorrenza degli interessi di mora pari a 150 giorni (dovendosi aggiungere ai 60 giorni i 90 giorni di moratoria di cui all’art. 38 bis citato, oltre che i 20 giorni concessi al concessionario per erogare il rimborso).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 78, comma 33, lett. a), l. n. 413/1991, 38 bis DPR n. 633/1972 e 20, commi 4 bis e 5, dm n. 567/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR disapplicato il menzionato dm nella parte in cui si pone in violazione dell’art. 78 l. n. 413/1991.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 bis dPR n. 633/1972 e 20, commi 4 bis e 5, dm n. 567/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la disciplina sul rimborso “disposto dall’ufficio” operava già prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 175/2014.

4. La presente controversia non presenta evidenza decisoria, avuto particolare riguardo al profilo dei rapporti con il diritto unionale.

La Corte di Giustizia, invero, ha avuto modo di affermare, in plurime occasioni, che «se è vero che l'articolo 183 della direttiva IVA non prevede né l'obbligo di versare interessi sull'eccedenza di IVA a credito né il dies a quoper il calcolo degli interessi stessi, tale circostanza non consente, di per sé, di concludere che detto articolo deve essere interpretato nel senso che le modalità stabilite dagli Stati membri ai fini del rimborso dell'eccedenza di IVA sono dispensate da qualsivoglia controllo in riferimento al diritto dell'Unione» (Corte di Giustizia, 28 febbraio 2018, in C-387/16, Valstybiné mokese'iq inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansti ministerijos; Corte di Giustizia, 12 maggio 2011, in C-107/10, [OSCURATO:PERSONA] 3 AD), sicché «gli Stati membri dispongono indubbiamente di una certa libertà nello stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza di IVA, (ma) dette modalità non devono ledere il principio di neutralità fiscale gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, del peso di tale imposta.

In particolare, tali modalità devono consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da detta eccedenza di IVA, ciò che impone che il rimborso sia effettuato entro un termine ragionevole e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo».

Questi principi devono essere letti alla luce della precisazione offerta dal la Corte di Lussemburgo, se condo cui , in generale, se la previsione, nella procedura di rimborso, di un termine (funzionale all'assolvimento dei controlli e delle verifiche di spettanza dell'Amministrazione) prima del quale non sono dovuti gli interessi di mora sulla somma da rimborsare non può considerarsi compatibile con la disciplina unionale ove esso comporti un differimento oltre modo rilevante, non altrettanto può dirsi nel caso in cui, invece, sia previsto un termine ridotto e ragionevole.

In tal senso, quindi, la Corte ha escluso che sia ragionevole attendere la compiuta conclusione di una verifica fiscale ed ha valutatoeccessivo un termine di otto mesi; per contro, ha ritenuto che la previsione di «termini normali fissati a 45 giorni non risulta in contrasto» con l'art. 183 della direttiva IVA trattandosi di termine ragionevole, sull'evidente presupposto, dunque, che non sia tale da «far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo» (sentenza 12 maggio 2011, C-107/10, cit.).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e la rimette alla Sezione tributaria ordinariaper la trattazione in pubblica udienza; manda alla Cancelleria per gli ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 5875/2020proposto da: Cilag GmbH lnternational ([OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede legale a Z ug, Gubelstrasse 34, 6300 - Svizzer a , fiscalmente rappresentata in Italia da [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e P . IVA: 00731410155 ) , legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura depositata unitamente al ricorso , congiuntamente e/o disgiuntamente dagli A vv.ti F rancesco Mattarelli del Foro di Genova (C.F.:V1T1TNC68A07D9690), [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona (C.F.: MRBDVD70Al5D1500) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata in Roma, presso Diniego e silenzio-rifiuto istanza interessi moratori ritardato pagamento Iva chiesta a rimborso loStudio Associato -[OSCURATO:PERSONA] e Tributaria, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2873 / 12 / 20 19 emessa dalla CTR Lombard i a il 02/07/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La CilagGMBH International proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso il diniego ed il silenzio-rifiuto opposti, rispettivamente, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia alla sua istanza volta ad ottenere gli interessi moratori per ritardato pagamento dell’Iva chiesta a rimborso per gli anni dal 2003 al 2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18798 del 2017. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, confermando in toto le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Cilag GMBH International sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “nullità della sentenza per violazione degli artt. 19, 30 e 38-bis (dPR n. 633/2973) e del principio di neutralità, di effettività e di proporzionalità come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia”, con “necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che non fosse compatibile con i principi dell’Unione Europea la previsione di un termine di non decorrenza degli interessi di mora pari a 150 giorni (dovendosi aggiungere ai 60 giorni i 90 giorni di moratoria di cui all’art. 38 bis citato, oltre che i 20 giorni concessi al concessionario per erogare il rimborso). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 78, comma 33, lett. a), l. n. 413/1991, 38 bis DPR n. 633/1972 e 20, commi 4 bis e 5, dm n. 567/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR disapplicato il menzionato dm nella parte in cui si pone in violazione dell’art. 78 l. n. 413/1991. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 bis dPR n. 633/1972 e 20, commi 4 bis e 5, dm n. 567/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la disciplina sul rimborso “disposto dall’ufficio” operava già prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 175/2014. 4. La presente controversia non presenta evidenza decisoria, avuto particolare riguardo al profilo dei rapporti con il diritto unionale. La Corte di Giustizia, invero, ha avuto modo di affermare, in plurime occasioni, che «se è vero che l'articolo 183 della direttiva IVA non prevede né l'obbligo di versare interessi sull'eccedenza di IVA a credito né il dies a quoper il calcolo degli interessi stessi, tale circostanza non consente, di per sé, di concludere che detto articolo deve essere interpretato nel senso che le modalità stabilite dagli Stati membri ai fini del rimborso dell'eccedenza di IVA sono dispensate da qualsivoglia controllo in riferimento al diritto dell'Unione» (Corte di Giustizia, 28 febbraio 2018, in C-387/16, Valstybiné mokese'iq inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansti ministerijos; Corte di Giustizia, 12 maggio 2011, in C-107/10, [OSCURATO:PERSONA] 3 AD), sicché «gli Stati membri dispongono indubbiamente di una certa libertà nello stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza di IVA, (ma) dette modalità non devono ledere il principio di neutralità fiscale gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, del peso di tale imposta. In particolare, tali modalità devono consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da detta eccedenza di IVA, ciò che impone che il rimborso sia effettuato entro un termine ragionevole e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo». Questi principi devono essere letti alla luce della precisazione offerta dal la Corte di Lussemburgo, se condo cui , in generale, se la previsione, nella procedura di rimborso, di un termine (funzionale all'assolvimento dei controlli e delle verifiche di spettanza dell'Amministrazione) prima del quale non sono dovuti gli interessi di mora sulla somma da rimborsare non può considerarsi compatibile con la disciplina unionale ove esso comporti un differimento oltre modo rilevante, non altrettanto può dirsi nel caso in cui, invece, sia previsto un termine ridotto e ragionevole. In tal senso, quindi, la Corte ha escluso che sia ragionevole attendere la compiuta conclusione di una verifica fiscale ed ha valutatoeccessivo un termine di otto mesi; per contro, ha ritenuto che la previsione di «termini normali fissati a 45 giorni non risulta in contrasto» con l'art. 183 della direttiva IVA trattandosi di termine ragionevole, sull'evidente presupposto, dunque, che non sia tale da «far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo» (sentenza 12 maggio 2011, C-107/10, cit.). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e la rimette alla Sezione tributaria ordinariaper la trattazione in pubblica udienza; manda alla Cancelleria per gli ad
Sentenza Cassazione n. 36656/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris