CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] —g5eA931c-b-n€11.4go_z-tliedendcL [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Lagonegro, esclusa la contestata recidiva, ha ridotto la pena a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. Ha, invece confermato la pronuncia di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. I due sono stati dichiarati colpevoli, in concorso tra loro, del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di cui all'art. 73, comma 4. D.P.R. 309/90, per avere trasportato, a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e su cui viaggiava quale passeggero l'[OSCURATO:PERSONA], 118 grammi di marijuana, stipata all'interno del portabagagli della vettura. Il giudice di primo grado aveva fondato il giudizio di responsabilità degli imputati sul contenuto dell'informativa di reato, sui verbali di perquisizione e sequestro dello stupefacente e di arresto dei prevenuti, redatti dalla polizia giudiziaria in data 12/01/2019, nonché sulla base dell'esito delle analisi tossicologiche eseguite su alcuni campioni della sostanza sequestrata, individuata come cannabis/marijuana, con un principio attivo puro pari a 15,493 grammi, quantitativo da cui sarebbe stato possibile ricavare circa 620 dosi medie. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso, con un unico atto, il difensore di entrambi gli imputati. Solleva due motivi: 3.1. Con il primo, deduce erronea applicazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione, in relazione alla non esclusione da parte dei giudici di merito della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dal ricorrente. La detenzione a fini di spaccio è soltanto presunta. Non vi è poi dimostrazione che l'[OSCURATO:PERSONA] sia stato materialmente presente all'acquisto della sostanza stupefacente o che abbia contribuito ad occultarla o che abbia finanziato il viaggio e/o l'acquisto dello stupefacente. La mancanza di valide giustificazioni del viaggio non può infatti bastare a fondare il convincimento del contributo causale alla condotta criminosa altrui. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 99, commi 3 e 5, cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica in capo all'[OSCURATO:PERSONA] e la cui mancata esclusione si rivela erronea. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, in data 19/02/2014, ha dichiarato estinta la pena precedentemente inflitta al condannato per esito positivo dell'affidamento in prova e, quindi, ogni altro effetto penale della sentenza che costituiva l'antecedente della ritenuta recidiva (come si evince dall'allegato certificato del [OSCURATO:PERSONA]). 24. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondato è unicamente il secondo motivo proposto in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], essendo per il resto il suo ricorso inammissibile. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Con riguardo al secondo motivo, sollevato nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, nel confermare la pena inflitta dal primo giudice, ha sostenuto, in ordine alla contestata recidiva reiterata specifica, non assumere alcuna rilevanza l'ordinanza n. 902/2012 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in data 10/10/2012, allegata all'atto di appello, in quanto dalla lettura della stessa «risulta desumibile solamente che l'imputato era ammesso all'affidamento in prova ex art. 94 del D.P.R. 309/90, senza alcuna specificazione circa l'esito di tale misura, né potendosi aliunde desumere la declaratoria di estinzione della pena e/o la cessazione degli effetti penali, esiti, peraltro, non risultanti dal certificato penale acquisito in atti». L'assunto deve essere smentito, atteso che, proprio dall'anzidetto certificato penale, acquisito dalla Corte di appello, risulta che, in data 16/10/2012, il Tribunale di sorveglianza di Ancona abbia disposto, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309/90, l'affidamento in prova al servizio sociale e che, in data 19/02/2014, il medesimo Tribunale abbia dichiarato l'estinzione della pena, ai sensi dell'art. 47, comma 12, L. 354/1975, in relazione al predetto affidamento in prova. Ne discende che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. 3. Quanto alla ritenuta responsabilità di entrambi gli imputati per il reato loro ascritto, i ricorsi si appalesano manifestamente infondati e pedissequamente reiterativi di doglianze già approfonditamente affrontate dai giudici di merito. Ricorda la Corte di appello che la tesi della presunta destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, rinvenuta nell'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA], era già stata adeguatamente risolta dal primo giudice mediante un percorso argomentativo ineccepibile: la prova della finalità di spaccio della sostanza, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], era stata desunta non solo dal considerevole dato ponderale, quanto dall'assenza di un accertato stato di tossicodipendenza del prevenuto, il quale, peraltro, in sede di interrogatorio, non aveva fatto alcun riferimento ad un suo eventuale stato di tossicodipendenza. Né le condizioni economiche dell'imputato, privo di un'adeguata fonte lecita di reddito /potevano reputarsi 3idonee a sostenere un acquisto tanto notevole di droga da destinarsi a "provvista " per un ipotetico consumo personale, noto essendo lo svilimento delle caratteristiche psicoattive nel tempo della a marijuana. Sul ruolo concorsuale svolto dall '[OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ritiene che non sussistano dubbi. Ciò, non solo per l 'inverosimiglianza delle versioni dei fatti fornite dai due prevenuti in sede di interrogatorio - le quali apparivano evidentemente divergenti e contrastanti tra loro, specie in relazione al luogo in cui questi si sarebbe trovato, mentre l 'altro si allontanava per effettuare l 'acquisto di stupefacente -, ma anche perché l'imputato non era in grado di fornire alcuna valida giustificazione sulle ragioni per le quali aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] fino a Napoli - con destinazione piazza Garibaldi, luogo di abituale vendita di stupefacenti - pur essendo egli pienamente consapevole dei trascorsi giudiziari, anche specifici, del complice, circostanza pacificamente ammessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio. Congruamente i giudici della cognizione hanno poi evidenziato come i ruoli assunti dai due fossero da ritenersi complementari, dato che il [OSCURATO:PERSONA] era il solo ad essere abilitato alla guida di autovetture, mentre l '[OSCURATO:PERSONA] era l'unico ad avere la disponibilità di un telefono cellulare, apparato comunemente impiegato per mantenere contatti con gli spacciatori di livello superiore. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla statuizione concernente la recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Nel resto il ricorso dell '[OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q,m. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla statuizione concernente la recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Dichiara il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] inammissibile nel resto. Dichiara inammissibile ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. «er rn Così deciso il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] énte 5Daniela [OSCURATO:PERSONA] !" • Cj _D t"lb ) 4 UV P ItÓRE íliS e r2P ala