Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08985/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -controcuratori, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 2610/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoliin data 12/06/2024 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. citava in giudizio la AORNCardarelli, chiedendo accertarsi e dichiararsi l’obbligo di pagamento a caricodella convenuta della somma di euro 427.980,82, a causa del mancatoNumero registro generale 22429/2024Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 8985/2026Data pubblicazione 09/04/2026pagamento di alcune fatture.Nel costituirsi in giudizio, l’AORN “A.

Cardarelli”, oltre ad eccepirel’estinzione del diritto per la decorrenza del termine decennale diprescrizione, contestava l’avversa domanda affermando che il debito neiconfronti del Fallimento ammontava al minore importo di euro 124.217,36.2.

Dopo aver emesso due ordinanze ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c., ilTribunale di Napoli, con sentenza n. 8820/2023 del 28/9/2023, condannaval’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 219.044,17.3.

Sull’impugnazione principale della AORN Cardarelli ed incidentale delmisura degli interessi), la Corte d’appello di Napoli rigettava entrambi igravami,Ha osservato la Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva (terzo motivodell’appello principale), che le note di credito non potevano essere prese inconsiderazione, in quanto la relativa doglianza era generica, non avendol'appellante principale neppure indicato, nella trattazione del motivo diappello, quali fossero le non meglio precisate note di credito che erano stateesibite dal suo consulente di parte al c.t.u. e di cui quest'ultimo non avevatenuto conto; che le dette note di credito erano state indicate per la primavolta tardivamente, ex art. 345 c.p.c., nelle note conclusionali depositatedall'appellante principale nel giudizio di appello in data 14.5.2024 e che, intema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, daparte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodottidalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e nonmeramente accessori, necessitava del consenso espresso, tacito o per factaconcludentia, delle parti stesse, nel caso di specie mancante.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’AORN “A.Cardarelli” sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha resistito con controricorso.A seguito della formulazione, ad opera del consigliere all’uopo delegato,della proposta di definizione accelerata per inammissibilità o, comunque,manifesta infondatezza del ricorso, la ricorrente ha presentato istanza diNumero registro generale 22429/2024Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 8985/2026Data pubblicazione 09/04/2026decisione.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione, sollevata dalcontroricorrente nella memoria illustrativa, di tardività dell’istanza didecisione della causa proposta dalla controparte.Invero, premesso che la proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata comunicatadalla cancelleria in data 10.3.2025, il termine di 40 giorni per presentare ladetta istanza sarebbe scaduto in data 19.4.2025 e, dunque, coincidendoquest’ultimo giorno con un sabato, il 21.4.2025 (ai sensi del terzo e quartocomma dell’art. 155 c.p.c.), il quale ultimo, tuttavia, coincideva con lafestività di Pasquetta (c.d.

Lunedì dell’Angelo), ragion per cui il termineslittava al 22.4.2025, data in cui risulta depositata l’istanza di decisione.2.

Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dallaindicazione delle note di credito già nell’atto di citazione (all. a) e negliestratti contabili depositati dallo stesso Fallimento nel fascicolo di primogrado (all. c).2.1.

Il motivo è inammissibile per un triplice ordine di motivi.In primo luogo, perché non attinge tutte le autonome rationes decidendisottesa alla pronuncia qui impugnata.La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile e, comunque, infondato, ilterzo motivo dell’appello principale concernente l’omessa considerazionedelle note di credito elencate nell’atto di citazione della controparte e neidocumenti contabili in atti.Alla base di questa valutazione ha posto i seguenti rilievi:a) la genericità della doglianza, perché l'appellante principale, che purene aveva l'onere, non aveva neppure indicato, nella trattazione delmotivo di appello, quali fossero le non meglio precisate note di creditoche erano state esibite dal suo consulente di parte al c.t.u. e di cuiquest'ultimo non aveva tenuto conto, essendosi limitato solo adNumero registro generale 22429/2024Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 8985/2026Data pubblicazione 09/04/2026affermare che le predette note di credito erano state elencate nell'attodi citazione, sebbene nell'atto di citazione introduttivo del giudizio diprimo grado non risultasse indicata nessuna nota di credito, ed eranoanche "documentate nei bilanci, nel partitario", che, però, non eranostati meglio individuati in relazione all'anno di riferimento e dei quali,in ogni caso, non risultava il deposito agli atti del giudizio di primogrado;b) le note di credito erano state indicate per la prima volta nelle noteconclusionali depositate dall'appellante principale nel giudizio diappello in data 14.5.2024, e alle predette note era allegato undocumento denominato "estratto conto", ma era tardiva, ex art. 345c.p.c., e, quindi, inammissibile la produzione del documento "estrattoconto" avvenuta in grado di appello, come eccepito dal fallimentoappellato nelle sue note conclusionali depositate in data 15.5.2024, etanto a prescindere dal valore probatorio di tale documento, diformazione unilaterale della parte che intendeva avvalersene;c) in tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c.,l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti nonprecedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta aprovare fatti principali e non meramente accessori, necessitava delconsenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024; Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 16012 del 07/06/2024) e nel caso di specie l’alloraappellante principale non aveva neppure dedotto che vi fosse ilconsenso di tutte le parti a che il c.t.u. esaminasse le note di credito.Ebbene, a fronte delle riportate analitiche considerazioni sul piano dellaammissibilità e della fondatezza della censura, la ricorrente si è limitata aprendere posizione sul rilievo sub b), asserendo che le note di creditofossero già presenti nell’atto di citazione (all. a) e negli estratti contabilidepositati dallo stesso Fallimento nel fascicolo di primo grado (all. c).È noto che, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondatasu diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarneNumero registro generale 22429/2024Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 8985/2026Data pubblicazione 09/04/2026autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione nonsia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità della medesima,per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttostoche per carenza di interesse (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del06/07/2020).In secondo luogo, essendosi al cospetto di una c.d. doppia conforme e nonavendo la ricorrente neppure dedotto che le due decisioni di merito sulpunto si fondassero su differenti ragioni inerenti ai fatti, è preclusa unadoglianza sul piano motivazionale, ai sensi del quarto comma dell’art. 360c.p.c. (v., tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023).In terzo luogo, la ricorrente ha omesso, in violazione del principio diautosufficienza, di trascrivere le note di credito e l’estratto conto, al fine diporre questo Collegio nelle condizioni di scrutinare la fondatezza dei suoiassunti.A tacer del fatto che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma,n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014).Numero registro generale 22429/2024Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 8985/2026Data pubblicazione 09/04/20263.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento di un’ulteriore somma in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento dellasomma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spesedel presente giudizio, che liquida in euro 7.000, oltre ad euro 200 peresborsi, al 15 per cento per spese generali e agli accessori di legge;condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore della controricorrente dell'ulteriore somma di euro1.500,00 e, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dellasomma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -controcuratori, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 2610/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoliin data 12/06/2024 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. citava in giudizio la AORNCardarelli, chiedendo accertarsi e dichiararsi l’obbligo di pagamento a caricodella convenuta della somma di euro 427.980,82, a causa del mancatoNumero registro generale 22429/2024Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 8985/2026Data pubblicazione 09/04/2026pagamento di alcune fatture.Nel costituirsi in giudizio, l’AORN “A. Cardarelli”, oltre ad eccepirel’estinzione del diritto per la decorrenza del termine decennale diprescrizione, contestava l’avversa domanda affermando che il debito neiconfronti del Fallimento ammontava al minore importo di euro 124.217,36.2. Dopo aver emesso due ordinanze ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c., ilTribunale di Napoli, con sentenza n. 8820/2023 del 28/9/2023, condannaval’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 219.044,17.3. Sull’impugnazione principale della AORN Cardarelli ed incidentale delmisura degli interessi), la Corte d’appello di Napoli rigettava entrambi igravami,Ha osservato la Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva (terzo motivodell’appello principale), che le note di credito non potevano essere prese inconsiderazione, in quanto la relativa doglianza era generica, non avendol'appellante principale neppure indicato, nella trattazione del motivo diappello, quali fossero le non meglio precisate note di credito che erano stateesibite dal suo consulente di parte al c.t.u. e di cui quest'ultimo non avevatenuto conto; che le dette note di credito erano state indicate per la primavolta tardivamente, ex art. 345 c.p.c., nelle note conclusionali depositatedall'appellante principale nel giudizio di appello in data 14.5.2024 e che, intema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, daparte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodottidalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e nonmeramente accessori, necessitava del consenso espresso, tacito o per factaconcludentia, delle parti stesse, nel caso di specie mancante.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’AORN “A.Cardarelli” sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha resistito con controricorso.A seguito della formulazione, ad opera del consigliere all’uopo delegato,della proposta di definizione accelerata per inammissibilità o, comunque,manifesta infondatezza del ricorso, la ricorrente ha presentato istanza diNumero registro generale 22429/2024Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 8985/2026Data pubblicazione 09/04/2026decisione.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione, sollevata dalcontroricorrente nella memoria illustrativa, di tardività dell’istanza didecisione della causa proposta dalla controparte.Invero, premesso che la proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata comunicatadalla cancelleria in data 10.3.2025, il termine di 40 giorni per presentare ladetta istanza sarebbe scaduto in data 19.4.2025 e, dunque, coincidendoquest’ultimo giorno con un sabato, il 21.4.2025 (ai sensi del terzo e quartocomma dell’art. 155 c.p.c.), il quale ultimo, tuttavia, coincideva con lafestività di Pasquetta (c.d. Lunedì dell’Angelo), ragion per cui il termineslittava al 22.4.2025, data in cui risulta depositata l’istanza di decisione.2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dallaindicazione delle note di credito già nell’atto di citazione (all. a) e negliestratti contabili depositati dallo stesso Fallimento nel fascicolo di primogrado (all. c).2.1. Il motivo è inammissibile per un triplice ordine di motivi.In primo luogo, perché non attinge tutte le autonome rationes decidendisottesa alla pronuncia qui impugnata.La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile e, comunque, infondato, ilterzo motivo dell’appello principale concernente l’omessa considerazionedelle note di credito elencate nell’atto di citazione della controparte e neidocumenti contabili in atti.Alla base di questa valutazione ha posto i seguenti rilievi:a) la genericità della doglianza, perché l'appellante principale, che purene aveva l'onere, non aveva neppure indicato, nella trattazione delmotivo di appello, quali fossero le non meglio precisate note di creditoche erano state esibite dal suo consulente di parte al c.t.u. e di cuiquest'ultimo non aveva tenuto conto, essendosi limitato solo adNumero registro generale 22429/2024Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 8985/2026Data pubblicazione 09/04/2026affermare che le predette note di credito erano state elencate nell'attodi citazione, sebbene nell'atto di citazione introduttivo del giudizio diprimo grado non risultasse indicata nessuna nota di credito, ed eranoanche "documentate nei bilanci, nel partitario", che, però, non eranostati meglio individuati in relazione all'anno di riferimento e dei quali,in ogni caso, non risultava il deposito agli atti del giudizio di primogrado;b) le note di credito erano state indicate per la prima volta nelle noteconclusionali depositate dall'appellante principale nel giudizio diappello in data 14.5.2024, e alle predette note era allegato undocumento denominato "estratto conto", ma era tardiva, ex art. 345c.p.c., e, quindi, inammissibile la produzione del documento "estrattoconto" avvenuta in grado di appello, come eccepito dal fallimentoappellato nelle sue note conclusionali depositate in data 15.5.2024, etanto a prescindere dal valore probatorio di tale documento, diformazione unilaterale della parte che intendeva avvalersene;c) in tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c.,l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti nonprecedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta aprovare fatti principali e non meramente accessori, necessitava delconsenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024; Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 16012 del 07/06/2024) e nel caso di specie l’alloraappellante principale non aveva neppure dedotto che vi fosse ilconsenso di tutte le parti a che il c.t.u. esaminasse le note di credito.Ebbene, a fronte delle riportate analitiche considerazioni sul piano dellaammissibilità e della fondatezza della censura, la ricorrente si è limitata aprendere posizione sul rilievo sub b), asserendo che le note di creditofossero già presenti nell’atto di citazione (all. a) e negli estratti contabilidepositati dallo stesso Fallimento nel fascicolo di primo grado (all. c).È noto che, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondatasu diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarneNumero registro generale 22429/2024Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 8985/2026Data pubblicazione 09/04/2026autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione nonsia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità della medesima,per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttostoche per carenza di interesse (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del06/07/2020).In secondo luogo, essendosi al cospetto di una c.d. doppia conforme e nonavendo la ricorrente neppure dedotto che le due decisioni di merito sulpunto si fondassero su differenti ragioni inerenti ai fatti, è preclusa unadoglianza sul piano motivazionale, ai sensi del quarto comma dell’art. 360c.p.c. (v., tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023).In terzo luogo, la ricorrente ha omesso, in violazione del principio diautosufficienza, di trascrivere le note di credito e l’estratto conto, al fine diporre questo Collegio nelle condizioni di scrutinare la fondatezza dei suoiassunti.A tacer del fatto che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma,n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014).Numero registro generale 22429/2024Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 8985/2026Data pubblicazione 09/04/20263. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento di un’ulteriore somma in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento dellasomma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spesedel presente giudizio, che liquida in euro 7.000, oltre ad euro 200 peresborsi, al 15 per cento per spese generali e agli accessori di legge;condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore della controricorrente dell'ulteriore somma di euro1.500,00 e, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dellasomma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08985/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris