CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZDMLN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05VN7IX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE DI APPELLO di Genova con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 9 luglio 2020 dal tribunale di Imperia che non ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli in concorso di due reati di rapina aggravata e di una tentativo di rapina e di un furto. Propongono ricorso per cassazione i due imputati: [OSCURATO:PERSONA] deduce: -violazione degli articoli 133 e 133 bis cod.pen. poiché la corte ha omesso ogni riferimento ai criteri di legge utilizzati per modulare la pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA], deduce: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla non applicabilità dell'articolo 129 cod. proc.pen., poiché il giudice si è limitato ad affermare l'impossibilità di pervenire ad una pronunzia di proscioglimento senza formulare al riguardo adeguata motivazione. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso formulato da Chwiba è manifestamente infondato poiché la pena base è stata determinata nel minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute come prevalenti, sicchè nessuna specifica motivazione era necessaria essendo sufficiente fare riferimento a formule di stile che si riferiscono alla congruità della pena. Ai fini della determinazione dell'aumento per continuazione la corte ha valorizzato la pericolosità e la spregiudicatezza del modo di operare dei due imputati. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché non consente di comprendere le ragioni poste a suo sostegno, a fronte di una motivazione di merito articolata ed esaustiva in ordine alla responsabilità dell'imputato che si presenta immune dalle generiche censure sollevate. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. ,g71 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere