CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1996
Cassazione n. 30653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza resa il 16 settembre 2021 ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Gela il 18 £hhrT? 2020 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un ciclomotore [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione, nonché violazione di legge in ordine al computo del tempo necessario per dichiarare la intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha individuato quale dies a quo quello dell'accertamento, intervenuto il 9 giugno 2015 e non quello della consumazione del reato presupposto consumato in epoca successiva al 14 Febbraio 2013. - vizio di motivazione in ordine all'attenuante prevista dall'articolo 62 numero 4 codice penale. Il ricorso è inammissibile poiché il primo motivo dedotto è manifestamente infondato in quanto la Corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, spiegando che la provenienza furtiva del mezzo è stata accertata nel momento in cui il veicolo veniva rinvenuto in possesso dell'imputato e, pur non essendovi prova certa in ordine alla data iella sottrazione, è logico ritenere che la stessa si sia verificata in epoca prossima al controllo di Polizia. In ogni caso, anche aderendo alle richieste difensive, il reato di ricettazione non è ancora prescritto. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso al riguardo sintetica ma esaustiva motivazione sottolineando che il valore del pregiudizio cagionato con la propria condotta dall'imputato non poteva ritenersi di infima entità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Ro