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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 20649/2024

Testo disponibile della fonte

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29091/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANIA n. 2072/2016depositata il 26/05/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia indicata in epigrafe che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Ragusa che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro n. 7 cartelle di pagamento relative a IVA, TARSU, ICI, Tassa auto per gli anni 2006, 2007, 2008, 2011 e 2012.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] spa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contribuente ha depositato telematicamente istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere allegando di aver presentato domanda di definizione dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) ex art. 1 commi 231 e segg. l. n. 197/2022 comprendente anche le cartelle oggetto del presente giudizio, di aver ricevuto comunicazione di risposta dall’Agenzia delle entrate con indicazione delle somme da versare e di aver già corrisposto due rate, aggiungendo che due delle cartelle impugnate erano state annullate d’ufficio per l’esiguità degli importi.

Ai sensi dell’art.1 comma 236 l. n. 197/2022 la causa deve essere sospesa in attesa della definizione e della produzione della documentazione attestante i pagamentieffettuati.

P.Q.M. visto l’art. 1 comma 236 l. n. 197/2022 sospende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29091/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 2072/2016depositata il 26/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia indicata in epigrafe che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Ragusa che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro n. 7 cartelle di pagamento relative a IVA, TARSU, ICI, Tassa auto per gli anni 2006, 2007, 2008, 2011 e 2012. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] spa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contribuente ha depositato telematicamente istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere allegando di aver presentato domanda di definizione dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) ex art. 1 commi 231 e segg. l. n. 197/2022 comprendente anche le cartelle oggetto del presente giudizio, di aver ricevuto comunicazione di risposta dall’Agenzia delle entrate con indicazione delle somme da versare e di aver già corrisposto due rate, aggiungendo che due delle cartelle impugnate erano state annullate d’ufficio per l’esiguità degli importi. Ai sensi dell’art.1 comma 236 l. n. 197/2022 la causa deve essere sospesa in attesa della definizione e della produzione della documentazione attestante i pagamentieffettuati. P.Q.M. visto l’art. 1 comma 236 l. n. 197/2022 sospende
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