CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 22/03/2021, confermava la sentenza del 14/10/2020 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Noia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina pluriaggravata allo stesso contestato. Il reato contestato al Carandente era stato commesso in Volla l'8 novembre 2018 ed era consistito nell'avere, in concorso con altri soggetti non identificati, seguito la persona offesa - ultrasessantacinquenne che aveva appena fruito dei servizi di prelievo di denaro dell'ufficio postale - e, con violenza alla stessa (materialmente esercitata da uno dei complici), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi del denaro da lei appena prelevato. Per quanto qui ancora rileva, la Corte d'appello rigettava il motivo di appello con il quale il Carandente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione con il reato di rapina pluriaggravata oggetto della sentenza di condanna della Corte d'appello di Napoli del 14/06/2019, divenuta irrevocabile il 01/07/2019. Ciò sull'assunto della sussistenza di indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, tenuto conto che tale rapina era stata commessa nello stesso ambito territoriale e solo 32 giorni dopo e con analoghe modalità, sempre nei confronti di persona offesa ultrasessantacinquenne che aveva appena fruito dei servizi di prelievo di denaro dell'ufficio postale. Nel rigettare il motivo di appello, la Corte d'appello di Napoli premetteva che, ai fini del riconoscimento della continuazione, «non è possibile [...] prendere in esame solo alcune» condotte criminose, «obliterando tutte le altre», specie in un caso come quello del Carandente, che aveva una nutrita serie di precedenti penali per reati contro il patrimonio (tre per furto e cinque per rapina), con la conseguenza che «emerge[va] la figura di un soggetto che fa una scelta di vita, ab origine, basata sull'esecuzione di reati contro l'altrui patrimonio», «scelta di vita, del tutto generica, [che] è cosa diversa dal medesimo disegno criminoso». Ciò premesso, la Corte d'appello motivava che, «se è pur vero che le due ultime rapine della serie commesse dal Carandente (quella odierna e l'altra del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) presentano modalità esecutive simili, queste vanno considerate come frutto di una scelta del tutto estemporanea del soggetto, che, avendo il fine (generico) di commettere reati predatori, approfitta delle contingenze occasionali per depredare persone che hanno appena effettuato un prelievo di denaro». 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazione apparente e illogica della sentenza impugnata, nonché in relazione alla lett. b) dello stesso comma 1, l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. Sotto il primo profilo, il Carandente deduce che la Corte d'appello «con motivazione apparente ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione facendo riferimento ad "una generica determinazione criminosa" quando in realtà nel caso, ricorrono tutti gli elementi indicativi, secondo l'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA], del fenomeno della continuazione fra i reati [rapine entrambe commesse a Napoli, a distanza di soli 32 giorni, con modalità analoghe e stessa tipologia di persone offese], evocando categorie, quali l'abitualità e la professionalità del delitto, che non escludono che fra alcuni reati, nonostante "la scelta di vita" improntata al crimine» possa ricorrere il fenomeno della continuazione». Sotto il secondo profilo, il ricorrente deduce che «negare la sussistenza della continuazione allorquando sono oggettivamente presenti tutti "gli indicatori" la cui ricorrenza è reputata dalla giurisprudenza di legittimità indicativa della sussistenza dell'identità del disegno criminoso, equivale a discostarsi dall'esatta interpretazione dell'art. 81 c.p.». 3. Il motivo non è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali (tra le tante: Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha ritenuto che, posto che il Carandente aveva optato - come risultava evidente dai suoi precedenti penali (tre per furto e cinque per rapina) - per una scelta di vita orientata alla commissione di reati contro il patrimonio, le due rapine (quella per la quale stava procedendo e quella commessa il 10 dicembre 2018), ancorché presentassero modalità esecutive simili, non potessero reputarsi essere state delineate fin dall'inizio nelle loro connotazioni essenziali, ma fossero piuttosto uno sviluppo della predetta scelta di vita, di cui costituivano la concretizzazione in relazione alle varie contingenti occasioni e opportunità di rapinare persone che avevano appena effettuato un prelievo di denaro. In tale modo, la Corte d'appello ha rispettato il principio sopra ricordato, calandolo, con una motivazione non manifestamente illogica, nella realtà della fattispecie al suo esame. Da ciò l'infondatezza del motivo. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso