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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28067/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Lecco per due furti in continuazione (Lecco, 18/05/2017 e 06/05/2017).

Il ricorso investe unicamente il capo di imputazione 1).

In data 17/03/2023 è pervenuta, tramite pec, memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Addea.

Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (afferente alla riqualificazione del fatto nel reato tentato) non é consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 7 e 8).

Considerato che la sentenza impugnata si è attenuta al principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché è irrilevante la durata del possesso (cfr. Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]rsid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Lecco per due furti in continuazione (Lecco, 18/05/2017 e 06/05/2017). Il ricorso investe unicamente il capo di imputazione 1). In data 17/03/2023 è pervenuta, tramite pec, memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Addea. Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (afferente alla riqualificazione del fatto nel reato tentato) non é consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 7 e 8). Considerato che la sentenza impugnata si è attenuta al principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché è irrilevante la durata del possesso (cfr. Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]rsid
Sentenza Cassazione n. 28067/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris