CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Luigi e SABINO Pasquale personalmente hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata nei confronti del secondo e parzialmente riformata nei confronti del primo, previa assoluzione da uno dei reati contestati ed esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., la sentenza del GUP del Tribunale di Trani che li aveva condannati, rispettivamente per furto in abitazione (oltre al reato per il quale è intervenuta assoluzione in appello) e per furto aggravato e tentato furto aggravato (tra maggio e luglio 2017); viste le conclusioni scritte in data 28/5/2024, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avezzano, per SABINO, con le quali si é richiamato il ricorso introduttivo; ritenuto che il ricorso del SABINO é inammissibile, per causa che avrebbe potuto essere dichiarata anche senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; rilevato che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); rilevato che il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali con argomentazioni coerenti con i principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità (vedi, sulla nozione di privata dimora, Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076-01; sull'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01, in cui si è precisato che, il suo riconoscimento presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa; sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01), oltre che scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, traducendosi le censure difensive in un mero dissenso che non ha rilievo in sede di legittimità; che, in particolare, la Corte ha dato conto della natura del luogo nel quale è avvenuta l'azione criminosa, sottolineandone i connotati di esclusività e messo in risalto il valore dei beni sottratti (due notebooks, un portafogli contenente euro 90,00, uno zainetto, una tracolla, un cellulare IPhone 7); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] -id& te [OSCURATO:PERSONA] a rranti 77-10 2- D E P (