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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08169/2024

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. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della “[OSCURATO:SOCIETA]” [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decretodei 2/6.11.2017 del Tribunale di Ancona , udita la relazione nella camera di consiglio del 24 ottobre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Libera to [OSCURATO:PERSONA] – già creditore ricorrente ex art. 6 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ( fallimento poi dichiarato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 24.7.2015)domandava con ricorso ex art.93 l.fall. l’ammissione al passivo fallimentaredell’anzidetta [OSCURATO:SOCIETA] che era creditore della società fallita in virtùdi “pagherò cambiario” dell’importo di euro 170.000,00, emesso il 27.10.2011 all’ordine suo dalla [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante. [OSCURATO:SOCIETA] che in suo favore, a garanzia dell’obbligazione cambiaria, la s.r.l. poi fallita aveva costituito, con rogito in data 27.10.2011, ed iscritto, in data 11.11.2011, ipoteca volontaria su taluni immobili in Sant’Elpidio a Mare. [OSCURATO:SOCIETA] che l’effetto cambiario era stato protestato il2.10.2014.

Chiedeva l’ammissione al passivo con prelazione ipotecaria per euro 170.898,81 per capitale, spese di protesto ed interessi, in privilegio per euro 1.402,03 per spese legali correlate alla proposizione del ricorso di fallimento, in chirografo per euro 325,00 per spese e competenze della domanda di ammissioneal passivo. 2.Il giudice delegato rigettava l’istanza di ammissione al passivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo .

Resisteva ilcuratore del fallimento.

4. C on decreto dei 2/6.11.2017 del tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese del giudizio.

Evidenziava il tribunale che non era stata prodotta valida ed efficace documentazione, idonea a comprovare il presunto prestito eseguito dall’opponente in favore della società poi fallita(cfr. decreto, pag. 3 ) .

Evidenziava che gli elementi addotti a riscontrodel preteso finanziamento s i palesavano del tutto incongrui(cfr. decreto, pag. 3 ) .

Evidenziava,peraltro , che l’allegata delibera assembleare nulla comprovava ai fini del perfezionamento del mutuo e che era parimenti sfornita d i efficacia probatoria l’allegata dichiarazione di riconoscimento del debito, priva di data certa, con firma illeggibile e comunque riferibile non già al legale rappresentante della fallita s.r.l. bensì ad un soggetto ad essa estraneo (cfr.decreto, pag. 4). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto in base atre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della FIN.NETs.r.l. non ha svolto difese. 6.Il ricorrent e ha depositato memoria , nella quale ha rappresentato che la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 20.1.2023 , ha confermato la sentenza del 16.7.2020, con cui il Tribunale di Ancona lo aveva assolto dal delittodi usura ascrittogli per i fatti per i quali è ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1992 cod. civ. nonché degli artt. 100, 102, 103, 43, 49, 51, 68 e 63 r.d. n. 1669/1933 in combinato disposto con gli artt. 93, 95 e 96 l.fall.

Deduce che mediante l’allegazione del “pagherò”, protestato in data antecedenteal fallimento, ha compiutamente documentato il credito cartolare fatto valere in via di azione cambiaria diretta nei confronti dell’emittente nelle forme della domanda di ammissione al passivo(cfr. ricorso, pagg. 12 - 13 ) .

Deduce che sono pertanto inconferenti i rilievi del tribunale relativi al rapporto sottostante, riferibili semmai ad un’ipotetica azione causale subordinata rispetto all’azione cartolare all’uopo esperita(cfr. ricorso, pag. 14). 8.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 93, 95 e 96 l.fall.Deduce che, pur ad ammettere che con la domanda di ammissione al passivo ha esperito l’azione causale, ossial’azione traente titolo dal rapporto sottostante all’emissione del “pagherò”, nondimeno il titolo cambiario allegato ha valenza di promessa di pagamento (cfr. ricorso, pag. 15).

Deduce conseguentemente che, nel quadro della cosiddetta “astrazione processuale”, gravava su controparte l’onere, per nulla assolto (cfr. ricorso, pag. 17), della dimostrazione dell’insussistenza della “causa debendi”(cfr. ricorso, pag. 15).

Deduce quindi che ha errato il tribunale a ritenere che “non risulta (…) essere stata prodotta valida ed efficace documentazione comprovante l’effettività del presunto prestito”(cfr. ricorso, pag. 17). 9.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia - in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 93, 95 e 96 l.fall.

Deduce che ha errato il tribunale a negare valore probatorio alla scrittura di riconoscimento del debito sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA].(cfr. ricorso, pag. 18).

Deduce che [OSCURATO:PERSONA], benché non avente veste di legale rappresentante della fallita s.r.l., ne era di fatto il “ dominus ”, siccome agiva sistematicamente in nome e per conto della stessa s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 18).

Deduce che la s.r.l. poi fallita con l’emissione della cambiale e con la concessione della garanzia ipotecaria ha ratificato e fatto proprio l’operato del “falsus procurator” e dunqueha reso a sé vincolante la dichiarazione ricognitiva del debito rilasciata dall’Arbuatti(cfr. ricorso, pag. 19).10.Il primo ed il secondo motivo sono evidentemente connessi, il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini di cui in seguito; il loro buon esito assorbe la disamina del terzo motivo, del resto espressamente esperito in via subordinata. 11.Il ricorrente, producendo il pagherò cambiario protestato ( perciò munito di data certa e opponibile alla procedura)e allegando i fatti che avevano dato luogo alla sua emissione da parte della debitrice poi fallita, ha indubbiamente esercitato in giudizio sia l’azione cartolare che quella causale. 12.Ebbene, il tribunale non solo ha erroneamente ritenuto che l’opposizione fosse stata proposta sulla scorta della sola azione causale, ma ha totalmente omesso di considerare che,anche in quest a ipotesi , la cambial e ha comunque valore di promessa di pagamento nei rapporti personali fra emittente e beneficiario; con la conseguenza che(così come nel caso di esercizio dell’ azione cambiaria) l’onere di provare l’insussistenza del rapporto fondamentale sottostante alla sua emissione incombe sul debitore ai sensi dell’art. 1988 c.c. (fra le tante,Cass. nn. 14066/2010, 19860/011, 13506/2014 e 26/2017).

13. Il giudice del merito ha dunque violato i principi che, nella materia, regolano l’onere della prova, laddove ha ritenuto che, al cospetto dell’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] (“il curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] proponeva l’esclusione del credito insinuato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] …perché (…)le cambiali e le conseguenti garanzie reali sono state rilasciate senza valida motivazione (…) ”: così ricorso, pag. 6), spettasse a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare di aver erogato il finanziamento, anziché all’organo della procedura dimostrare che l’allora opponente non aveva mutuato alcuna somma alla società poi fallita.14.

Infine, e per altro verso, va escluso che, pur nell’errata prospettiva di partenza, il tribunale abbia comunque reso una motivazione idonea a dar conto dell’avvenuto assolvimento, da parte del curatore, dell’onere della prova che gli incombeva, ovvero una motivazione atta a deporre, in termini univoci e significativi,per l’insussistenza della “ causa debendi ” – sub specie di mutuo - sottesa all’emissione del pagherò cambiario.

E tanto,propriamente, nel quadro dell’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. 23.1.2006, n. 1216; altresì, Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234, secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, 1° co., n.5, cod. proc. civ.). 15.In particolare, si rimarca quanto segue .

In primo luogo, erroneamente è stata svalutata la univocità e pregnanza indiziaria degli assegni circolari e delle matrici degli ulteriori assegnialla stregua tout court del difetto di corrispondenza con il quantum della somma asseritamentemutuata (c fr. decreto, pag. 4 ) .In secondo luogo, erroneamente è stata svalutat a la univocità e pregnanza indiziariadel la ricevuta rilasci ata in data 2.12.2011 alla stregua tout court del lasso temporale decorsodal dì di emissione del “pagherò” (c fr. decreto, pag. 4 ) .

Erroneamente, ben vero, alla luce dell’insegnamento di questa Corte secondo cui nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, giacché è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. 5.7.1990, n. 7084; Cass. 30.11.2005, n. 26081; Cass. 7.2.2013, n. 2895, secondo cuilo schema logico della presunzione semplice offre all’interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di opinabilità, stante che, quando anche quest’ultimo margine è escluso per la rigidità della previsione deduttiva, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale).

In terzo luogo, erroneamente è stata sopravvalutata la univocità e pregnanza indiziariadell’omess a indicazione nelle scritture contabili della fallita s.r.l. degli importi pecuniari corrispostia titolo di prestito.

Infine, la dichiarazione di riconoscimento del debito, pur al di là dell’illeggibilità della sottoscrizione che vi figura in calce e del difetto di data certa antecedente alla dichiarazione di fallimento, ben sarebbe stata, comunque, da vag liare nel la cornice dell’imprescindibile valutazione complessiva degli elementi indiziari (cfr. Cass. (ord.) 12.4.2018, n. 9059, secondo cui, in tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi; cosicché deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento). 14.In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso il decreto dei 2/6.11.2017 del Tribunale di Anconava cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 15.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassail decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Anconain diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della “[OSCURATO:SOCIETA]” [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decretodei 2/6.11.2017 del Tribunale di Ancona , udita la relazione nella camera di consiglio del 24 ottobre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Libera to [OSCURATO:PERSONA] – già creditore ricorrente ex art. 6 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ( fallimento poi dichiarato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 24.7.2015)domandava con ricorso ex art.93 l.fall. l’ammissione al passivo fallimentaredell’anzidetta [OSCURATO:SOCIETA] che era creditore della società fallita in virtùdi “pagherò cambiario” dell’importo di euro 170.000,00, emesso il 27.10.2011 all’ordine suo dalla [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante. [OSCURATO:SOCIETA] che in suo favore, a garanzia dell’obbligazione cambiaria, la s.r.l. poi fallita aveva costituito, con rogito in data 27.10.2011, ed iscritto, in data 11.11.2011, ipoteca volontaria su taluni immobili in Sant’Elpidio a Mare. [OSCURATO:SOCIETA] che l’effetto cambiario era stato protestato il2.10.2014. Chiedeva l’ammissione al passivo con prelazione ipotecaria per euro 170.898,81 per capitale, spese di protesto ed interessi, in privilegio per euro 1.402,03 per spese legali correlate alla proposizione del ricorso di fallimento, in chirografo per euro 325,00 per spese e competenze della domanda di ammissioneal passivo. 2.Il giudice delegato rigettava l’istanza di ammissione al passivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo . Resisteva ilcuratore del fallimento. 4. C on decreto dei 2/6.11.2017 del tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese del giudizio. Evidenziava il tribunale che non era stata prodotta valida ed efficace documentazione, idonea a comprovare il presunto prestito eseguito dall’opponente in favore della società poi fallita(cfr. decreto, pag. 3 ) . Evidenziava che gli elementi addotti a riscontrodel preteso finanziamento s i palesavano del tutto incongrui(cfr. decreto, pag. 3 ) . Evidenziava,peraltro , che l’allegata delibera assembleare nulla comprovava ai fini del perfezionamento del mutuo e che era parimenti sfornita d i efficacia probatoria l’allegata dichiarazione di riconoscimento del debito, priva di data certa, con firma illeggibile e comunque riferibile non già al legale rappresentante della fallita s.r.l. bensì ad un soggetto ad essa estraneo (cfr.decreto, pag. 4). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto in base atre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della FIN.NETs.r.l. non ha svolto difese. 6.Il ricorrent e ha depositato memoria , nella quale ha rappresentato che la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 20.1.2023 , ha confermato la sentenza del 16.7.2020, con cui il Tribunale di Ancona lo aveva assolto dal delittodi usura ascrittogli per i fatti per i quali è ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1992 cod. civ. nonché degli artt. 100, 102, 103, 43, 49, 51, 68 e 63 r.d. n. 1669/1933 in combinato disposto con gli artt. 93, 95 e 96 l.fall. Deduce che mediante l’allegazione del “pagherò”, protestato in data antecedenteal fallimento, ha compiutamente documentato il credito cartolare fatto valere in via di azione cambiaria diretta nei confronti dell’emittente nelle forme della domanda di ammissione al passivo(cfr. ricorso, pagg. 12 - 13 ) . Deduce che sono pertanto inconferenti i rilievi del tribunale relativi al rapporto sottostante, riferibili semmai ad un’ipotetica azione causale subordinata rispetto all’azione cartolare all’uopo esperita(cfr. ricorso, pag. 14). 8.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 93, 95 e 96 l.fall.Deduce che, pur ad ammettere che con la domanda di ammissione al passivo ha esperito l’azione causale, ossial’azione traente titolo dal rapporto sottostante all’emissione del “pagherò”, nondimeno il titolo cambiario allegato ha valenza di promessa di pagamento (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce conseguentemente che, nel quadro della cosiddetta “astrazione processuale”, gravava su controparte l’onere, per nulla assolto (cfr. ricorso, pag. 17), della dimostrazione dell’insussistenza della “causa debendi”(cfr. ricorso, pag. 15). Deduce quindi che ha errato il tribunale a ritenere che “non risulta (…) essere stata prodotta valida ed efficace documentazione comprovante l’effettività del presunto prestito”(cfr. ricorso, pag. 17). 9.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia - in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 93, 95 e 96 l.fall. Deduce che ha errato il tribunale a negare valore probatorio alla scrittura di riconoscimento del debito sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA].(cfr. ricorso, pag. 18). Deduce che [OSCURATO:PERSONA], benché non avente veste di legale rappresentante della fallita s.r.l., ne era di fatto il “ dominus ”, siccome agiva sistematicamente in nome e per conto della stessa s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce che la s.r.l. poi fallita con l’emissione della cambiale e con la concessione della garanzia ipotecaria ha ratificato e fatto proprio l’operato del “falsus procurator” e dunqueha reso a sé vincolante la dichiarazione ricognitiva del debito rilasciata dall’Arbuatti(cfr. ricorso, pag. 19).10.Il primo ed il secondo motivo sono evidentemente connessi, il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini di cui in seguito; il loro buon esito assorbe la disamina del terzo motivo, del resto espressamente esperito in via subordinata. 11.Il ricorrente, producendo il pagherò cambiario protestato ( perciò munito di data certa e opponibile alla procedura)e allegando i fatti che avevano dato luogo alla sua emissione da parte della debitrice poi fallita, ha indubbiamente esercitato in giudizio sia l’azione cartolare che quella causale. 12.Ebbene, il tribunale non solo ha erroneamente ritenuto che l’opposizione fosse stata proposta sulla scorta della sola azione causale, ma ha totalmente omesso di considerare che,anche in quest a ipotesi , la cambial e ha comunque valore di promessa di pagamento nei rapporti personali fra emittente e beneficiario; con la conseguenza che(così come nel caso di esercizio dell’ azione cambiaria) l’onere di provare l’insussistenza del rapporto fondamentale sottostante alla sua emissione incombe sul debitore ai sensi dell’art. 1988 c.c. (fra le tante,Cass. nn. 14066/2010, 19860/011, 13506/2014 e 26/2017). 13. Il giudice del merito ha dunque violato i principi che, nella materia, regolano l’onere della prova, laddove ha ritenuto che, al cospetto dell’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] (“il curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] proponeva l’esclusione del credito insinuato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] …perché (…)le cambiali e le conseguenti garanzie reali sono state rilasciate senza valida motivazione (…) ”: così ricorso, pag. 6), spettasse a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare di aver erogato il finanziamento, anziché all’organo della procedura dimostrare che l’allora opponente non aveva mutuato alcuna somma alla società poi fallita.14. Infine, e per altro verso, va escluso che, pur nell’errata prospettiva di partenza, il tribunale abbia comunque reso una motivazione idonea a dar conto dell’avvenuto assolvimento, da parte del curatore, dell’onere della prova che gli incombeva, ovvero una motivazione atta a deporre, in termini univoci e significativi,per l’insussistenza della “ causa debendi ” – sub specie di mutuo - sottesa all’emissione del pagherò cambiario. E tanto,propriamente, nel quadro dell’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. 23.1.2006, n. 1216; altresì, Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234, secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, 1° co., n.5, cod. proc. civ.). 15.In particolare, si rimarca quanto segue . In primo luogo, erroneamente è stata svalutata la univocità e pregnanza indiziaria degli assegni circolari e delle matrici degli ulteriori assegnialla stregua tout court del difetto di corrispondenza con il quantum della somma asseritamentemutuata (c fr. decreto, pag. 4 ) .In secondo luogo, erroneamente è stata svalutat a la univocità e pregnanza indiziariadel la ricevuta rilasci ata in data 2.12.2011 alla stregua tout court del lasso temporale decorsodal dì di emissione del “pagherò” (c fr. decreto, pag. 4 ) . Erroneamente, ben vero, alla luce dell’insegnamento di questa Corte secondo cui nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, giacché è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. 5.7.1990, n. 7084; Cass. 30.11.2005, n. 26081; Cass. 7.2.2013, n. 2895, secondo cuilo schema logico della presunzione semplice offre all’interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di opinabilità, stante che, quando anche quest’ultimo margine è escluso per la rigidità della previsione deduttiva, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale). In terzo luogo, erroneamente è stata sopravvalutata la univocità e pregnanza indiziariadell’omess a indicazione nelle scritture contabili della fallita s.r.l. degli importi pecuniari corrispostia titolo di prestito. Infine, la dichiarazione di riconoscimento del debito, pur al di là dell’illeggibilità della sottoscrizione che vi figura in calce e del difetto di data certa antecedente alla dichiarazione di fallimento, ben sarebbe stata, comunque, da vag liare nel la cornice dell’imprescindibile valutazione complessiva degli elementi indiziari (cfr. Cass. (ord.) 12.4.2018, n. 9059, secondo cui, in tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi; cosicché deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento). 14.In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso il decreto dei 2/6.11.2017 del Tribunale di Anconava cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 15.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassail decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Anconain diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deci
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