CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25894/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 luglio 2021, con la quale, in parziale riforma della sentenza resa il 19 settembre 2018 dal G.u.p. del Tribunale di Palermo all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, come da provvedimento del Tribunale di Palermo del 3 maggio 2016, notificatogli il 12 maggio 2016, e dal verbale di sottoposizione del 21 dicembre 2016, non aveva rispettato l'obbligo di presentarsi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì tra le ore 16,00 e le ore 18,00 presso l'Autorità di polizia giudiziaria preposta al controllo; in particolare, venerdì 7 aprile 2017 si era presentato a firmare alle ore 19,00, senza allegare alcuna giustificazione. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare il minimo della pena previsto dalla specifica fattispecie, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso in esame, il giudice di merito ha determinato la pena, dopo aver evidenziato che l'imputato aveva mancato di adempiere alle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione, senza giustificare né nell'immediatezza del fatto né successivamente le ragioni del suo comportamento, condotta espressione di una ricaduta nel crimine quale frutto di uno stile di vita improntato al dispregio verso i dettami della legge e degli ordini dell'Autorità. Il • giudice di merito, quindi, al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al concreto disvalore del fatto accertato, ha inteso riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che la Corte di appello, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, abbia fornito idonea e completa motivazione in ordine alla dosimetria della pena. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](ào FiorFialisi Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio