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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 31712/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AV), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AV), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 23/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, emessa in data 23/05/2015, che aveva condannato Abramo e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, in relazione al reati di cui agli artt. 216, comma 1 n. 1, 219, primo comma, legge fallimentare, il primo quale amministratore di diritto dal 03/04/2001 al 20/03/2007, quindi dal 08/10/2007 al 30/03/2008 e, comunque, amministratore di fatto, e la seconda quale amministratore di diritto dal 30/03/2008 della AMC Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 09/12/2008, rideterminava le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. In data 30/11/2022 Abramo ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. coc. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], regolarmente comunicata al difensore, non era stato comunicato l'esito, probabilmente in quarto coincidente con l'emergenza pandemica, per cui la difesa non aveva avuto alcuna notizia della successiva udienza, celebratasi il 23/09/2022, il che aveva impedito la richiesta di trattazione in presenza, con conseguente verificazione di una nullità; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso di valutare le doglianze difensive contenute nell'atto di appello, eccependosi, in ogni caso, la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili.

In riferimento al primo motivo di ricorso, per quanto risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, consultabili dal Collegio in considerazione della natura processuale dell'eccezione, dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto regolare comunicazione, avendo ricevuto la notifica anche quale domiciliatario dei propri assistiti; dell'esito di det:ta udienza non vi è traccia in atti, essendo stata la stessa, presumibilmente, non celebrata in costanza del periodo di emergenza pandemica; tuttavia, alla successiva udienza, tenutasi in data 25/06/2021, con rito cartolare, risulta che l'avv.to Pizza avesse rassegnato conclusioni scritte, trasmesse con pec il 18/06/2021, il che dimostra inequivocabilmente come il difensore fosse stato a conoscenza dell'udienza, in relazione alla quale aveva anche esercitato le proprie prerogative difensive nell'interesse dei propri assistiti; il processo, infine era stato concluso al'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo un rinvio dal 18/06/2021 per il gravoso carico dell'udienza, essendo il Collegio di appello impegnato in altri processi.

Ne discende, pertanto, la manifesta infondatezza del primo motivo.

Il secondo motivo di ricorso risulta del tutto genericamente dedotto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, dopo aver chiarito la condivisione delle motivazioni del primo giudice, ha descritto le sistematiche spoliazioni della società fallita da parte di entrambi gli imputati, ch avevano sistematicamente sottratto somme di denaro fino al concorso di oltre 900.000,00 euro, dai conti correnti societari, anche in prossimità della dichiarazione di fallimento, lasciandone traccia nelle scritture contabili.

Quanto alla dedotta prescrizione del reato, va ricordato che la condotta risulta aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità che, benché posto in giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, incide sulla determinazione della prescrizione, trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale, che implica un aumento di pena fino alla metà.

Ne discende che il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., è pari ad anni quindici ed il termina massimo, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., è pari ad anni diciotto mesi tre, per cui, a fronte della dichiarazione di fallimento in data 09/12/2008, è evidente come il reato non sia prescritto.

Dalla inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AV), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AV), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 23/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, emessa in data 23/05/2015, che aveva condannato Abramo e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, in relazione al reati di cui agli artt. 216, comma 1 n. 1, 219, primo comma, legge fallimentare, il primo quale amministratore di diritto dal 03/04/2001 al 20/03/2007, quindi dal 08/10/2007 al 30/03/2008 e, comunque, amministratore di fatto, e la seconda quale amministratore di diritto dal 30/03/2008 della AMC Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 09/12/2008, rideterminava le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. In data 30/11/2022 Abramo ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. coc. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], regolarmente comunicata al difensore, non era stato comunicato l'esito, probabilmente in quarto coincidente con l'emergenza pandemica, per cui la difesa non aveva avuto alcuna notizia della successiva udienza, celebratasi il 23/09/2022, il che aveva impedito la richiesta di trattazione in presenza, con conseguente verificazione di una nullità; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso di valutare le doglianze difensive contenute nell'atto di appello, eccependosi, in ogni caso, la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili. In riferimento al primo motivo di ricorso, per quanto risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, consultabili dal Collegio in considerazione della natura processuale dell'eccezione, dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto regolare comunicazione, avendo ricevuto la notifica anche quale domiciliatario dei propri assistiti; dell'esito di det:ta udienza non vi è traccia in atti, essendo stata la stessa, presumibilmente, non celebrata in costanza del periodo di emergenza pandemica; tuttavia, alla successiva udienza, tenutasi in data 25/06/2021, con rito cartolare, risulta che l'avv.to Pizza avesse rassegnato conclusioni scritte, trasmesse con pec il 18/06/2021, il che dimostra inequivocabilmente come il difensore fosse stato a conoscenza dell'udienza, in relazione alla quale aveva anche esercitato le proprie prerogative difensive nell'interesse dei propri assistiti; il processo, infine era stato concluso al'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo un rinvio dal 18/06/2021 per il gravoso carico dell'udienza, essendo il Collegio di appello impegnato in altri processi. Ne discende, pertanto, la manifesta infondatezza del primo motivo. Il secondo motivo di ricorso risulta del tutto genericamente dedotto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, dopo aver chiarito la condivisione delle motivazioni del primo giudice, ha descritto le sistematiche spoliazioni della società fallita da parte di entrambi gli imputati, ch avevano sistematicamente sottratto somme di denaro fino al concorso di oltre 900.000,00 euro, dai conti correnti societari, anche in prossimità della dichiarazione di fallimento, lasciandone traccia nelle scritture contabili. Quanto alla dedotta prescrizione del reato, va ricordato che la condotta risulta aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità che, benché posto in giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, incide sulla determinazione della prescrizione, trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale, che implica un aumento di pena fino alla metà. Ne discende che il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., è pari ad anni quindici ed il termina massimo, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., è pari ad anni diciotto mesi tre, per cui, a fronte della dichiarazione di fallimento in data 09/12/2008, è evidente come il reato non sia prescritto. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2
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