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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:489
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CJ0386_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-386/97, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], mandatario giudiziario presso la stessa Avvocatura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1995, 95/23/CE, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU L 243, pag. 7), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva,

LA CORTE

(Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G.

Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F.

Mancini, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 novembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1995, 95/23/CE, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU L 243, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva. 2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro il 1_ luglio 1995 ed informarne immediatamente la Commissione. 3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa al recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di ritenere che la Repubblica ellenica avesse adempiuto tale obbligo, la Commissione, con lettera 27 febbraio 1996, ha invitato il detto Stato a presentare le sue osservazioni entro due mesi. 4 In mancanza di risposta da parte delle autorità elleniche, il 17 marzo 1997 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato in cui la invitava ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del medesimo parere. 5 Con lettera 17 aprile 1997 il governo ellenico ha comunicato alla Commissione di avere approntato, ai fini del recepimento della direttiva, una bozza di decreto presidenziale che era stata presentata alla firma. 6 Non avendo però ricevuto alcuna comunicazione relativa all'adozione dei provvedimenti diretti a recepire la direttiva, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto. 7 La Repubblica ellenica non nega che la direttiva non è stata recepita nel termine prescritto. 8 Dato che il recepimento della direttiva non è stato effettuato entro il termine da essa fissato, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato. 9 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1995, 95/23/CE, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CJ0386_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-386/97, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], mandatario giudiziario presso la stessa Avvocatura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1995, 95/23/CE, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU L 243, pag. 7), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 novembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1995, 95/23/CE, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU L 243, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva. 2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro il 1_ luglio 1995 ed informarne immediatamente la Commissione. 3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa al recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di ritenere che la Repubblica ellenica avesse adempiuto tale obbligo, la Commissione, con lettera 27 febbraio 1996, ha invitato il detto Stato a presentare le sue osservazioni entro due mesi. 4 In mancanza di risposta da parte delle autorità elleniche, il 17 marzo 1997 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato in cui la invitava ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del medesimo parere. 5 Con lettera 17 aprile 1997 il governo ellenico ha comunicato alla Commissione di avere approntato, ai fini del recepimento della direttiva, una bozza di decreto presidenziale che era stata presentata alla firma. 6 Non avendo però ricevuto alcuna comunicazione relativa all'adozione dei provvedimenti diretti a recepire la direttiva, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto. 7 La Repubblica ellenica non nega che la direttiva non è stata recepita nel termine prescritto. 8 Dato che il recepimento della direttiva non è stato effettuato entro il termine da essa fissato, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato. 9 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1995, 95/23/CE, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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