Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 144/1973
ECLI:IT:COST:1973:144
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con decreto 8 luglio 1970, il presidente del tribunale di Milano
assegnava alla 2 sezione la causa tra il fallimento Aeromeccanica
I.M.I. e la [OSCURATO:SOCIETA], demandando al presidente della sezione
stessa i provvedimenti di cui all'art. 168 bis del codice di procedura
civile.
Il presidente della 2 sezione, con decreto 13 luglio 1970,
designava il giudice istruttore di detta causa.
Il giudice istruttore, così designato, con ordinanza 26 settembre
1970, pervenuta a questa Corte il 26 luglio 1971, sollevava questione
di legittimità costituzionale del citato art. 168 bis c.p.c., in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Secondo tale ordinanza il complesso sistematico della normativa,
che consente ai capi degli uffici giudiziari di formare i collegi
giudicanti, sarebbe in contrasto col precetto costituzionale che
garantisce ad ogni cittadino un giudice naturale precostituito per
legge e, più in generale, con il principio di eguaglianza.
Con tale sistema, invero, non sarebbe evitato il rischio che la
designazione di un certo giudice, per la decisione di una lite, possa
essere determinata non da precise e prefissate regole di natura
giuridica, ma da altri ed opinabili criteri di ordine politico,
economico, religioso o morale.
Pertanto, sempre secondo l'ordinanza di rinvio, si avrebbe
l'effetto di designare, nella maggior parte dei casi, non un giudice,
bensì un complesso ed articolato ufficio giudiziario, nell'ambito del
quale, il sistema di ulteriore designazione del giudice competente
(unico o collegiale) non risulta disciplinato da regole giuridiche, ma
affidato alla mera discrezionalità dei dirigenti degli uffici
medesimi.
A quanto precede non porrebbero rimedio, né le disposizioni che
disciplinano la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni e la
destinazione dei magistrati alle singole sezioni, né l'istituto della
ricusazione del giudice.
Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, così promosso, viene
ora alla cognizione della Corte.
Non vi è stata Costituzione di parti.
:
1. - Come si è esposto in narrativa, con l'ordinanza di rinvio
viene denunziato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 25,
comma primo, della Costituzione, l'art. 168 bis del codice di procedura
civile che attribuisce al presidente del tribunale la funzione di
distribuire il lavoro, di designare per le cause civili, man mano che
pervengono, il giudice istruttore, o, nel caso di tribunali divisi in
più sezioni, di assegnarle ad una di esse, in quanto la potestà di
designare e di assegnare le cause potrebbe essere esercitata in modo
arbitrario violando sia il principio della precostituzione del giudice
sia quello di eguaglianza.
2. - Le questioni che formano oggetto del presente giudizio,
sostanzialmente, sono state già decise da questa Corte - sia pure in
riferimento alle preture alle quali, oltre al titolare, siano addetti
altri magistrati o che siano composte di più sezioni - con la sentenza
di pari data, n. 143, con la quale sono state dichiarate infondate.
Poiché i principi in base ai quali si è pervenuti a tale
decisione ben si applicano ed a maggior ragione, ai giudici collegiali
e non sono stati addotti nuovi elementi validi a dimostrarne la
erroneità, deve confermarsi la pronunzia di infondatezza delle
proposte questioni.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis del codice di
procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,
sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere