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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 1985

Cassazione n. 31992/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1985 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alla sussistenza di una valida querela, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata dove il giudice di appello ha correttamente motivato relativamente alla valida e tempestiva proposizione della querela da parte della persona offesa, avuto riguardo al tenore del verbale del 21/5/2016), dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva specifica è meramente reiterativo del corrispondente motivo di appello e manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha ritenuto sussistente la recidiva specifica avuto riguardo ai reati oggetto del presente procedimento, espressione di un'accentuata pericolosità tenuto conto del precedente penale relativo a reato contro il patrimonio e contro la persona; considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di truffa di cui al capo A), asseritamente non rilevata dal giudice di appello, è manifestamente infondato, avuto riguardo alla recidiva specifica contestata e ritenuta, in relazione alla quale il termine di prescrizione di anni nove è maturato dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza di appello e tuttavia, come rilevato dalla Corte di merito, il capo A) , stante la mancata impugnazione nel merito, è passato in giudicato; che, invero, nell'ipotesi di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione del reato che sia maturata dopo la condanna in primo grado e prima della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, presuppone che su tale reato non si sia formato precedentemente il giudicato (Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, Rv. 285884, nella specie per la mancanza proposizione di motivi di appello specifici in relazione a tale reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 09/07/2024 Il Consigliere Estensore DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]Auria CANCELLERIA [OSCURATO:PERSONA] ente IN Sezione VII Penale Luci mperiali 06 AGO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1985 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alla sussistenza di una valida querela, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata dove il giudice di appello ha correttamente motivato relativamente alla valida e tempestiva proposizione della querela da parte della persona offesa, avuto riguardo al tenore del verbale del 21/5/2016), dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva specifica è meramente reiterativo del corrispondente motivo di appello e manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha ritenuto sussistente la recidiva specifica avuto riguardo ai reati oggetto del presente procedimento, espressione di un'accentuata pericolosità tenuto conto del precedente penale relativo a reato contro il patrimonio e contro la persona; considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di truffa di cui al capo A), asseritamente non rilevata dal giudice di appello, è manifestamente infondato, avuto riguardo alla recidiva specifica contestata e ritenuta, in relazione alla quale il termine di prescrizione di anni nove è maturato dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza di appello e tuttavia, come rilevato dalla Corte di merito, il capo A) , stante la mancata impugnazione nel merito, è passato in giudicato; che, invero, nell'ipotesi di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione del reato che sia maturata dopo la condanna in primo grado e prima della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, presuppone che su tale reato non si sia formato precedentemente il giudicato (Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, Rv. 285884, nella specie per la mancanza proposizione di motivi di appello specifici in relazione a tale reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 09/07/2024 Il Consigliere Estensore DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]Auria CANCELLERIA [OSCURATO:PERSONA] ente IN Sezione VII Penale Luci mperiali 06 AGO
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