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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 34979/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 12 marzo 2015, che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due reati di ricettazione.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la ricettazione contestata al capo r) di imputazione, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagine 6 e 7, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno già sottolineato l'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato a fronte delle emergenze processuali agli atti (conversazione progressivo n° 514) ed in quanto smentita dalle sue stesse dichiarazioni; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo h) e alla sua mancata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., è privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente indicato, a pagine 5 e 6, gli elementi acquisiti, che dimostravano la piena consapevolezza dell'imputato di acquistare a un fuori prezzo mercato, accettando il rischio della provenienza illecita del bene; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 6 giugno 2023 Il Consigliere tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 12 marzo 2015, che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due reati di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la ricettazione contestata al capo r) di imputazione, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagine 6 e 7, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno già sottolineato l'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato a fronte delle emergenze processuali agli atti (conversazione progressivo n° 514) ed in quanto smentita dalle sue stesse dichiarazioni; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo h) e alla sua mancata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., è privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente indicato, a pagine 5 e 6, gli elementi acquisiti, che dimostravano la piena consapevolezza dell'imputato di acquistare a un fuori prezzo mercato, accettando il rischio della provenienza illecita del bene; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 Il Consigliere tensore Il
Sentenza Cassazione n. 34979/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris