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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32503/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PT1I9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 2 novembre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 30 giugno 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, commesso in Torino il 20 maggio 2021; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità di cui all'art. 62 numero 4 cod. pen., è inammissibile in quanto devoluto per la prima volta in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte precisato (cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi solo precisare che l'appello era in generale sul trattamento sanzionatorio, ovvero sulla determinazione della pena, tema rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non manifestamente illogiche.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il iere ,rstensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PT1I9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 2 novembre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 30 giugno 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, commesso in Torino il 20 maggio 2021; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità di cui all'art. 62 numero 4 cod. pen., è inammissibile in quanto devoluto per la prima volta in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte precisato (cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi solo precisare che l'appello era in generale sul trattamento sanzionatorio, ovvero sulla determinazione della pena, tema rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non manifestamente illogiche. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il iere ,rstensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32503/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris