CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12692/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato un’istanza di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare personale, di autorizzazione ai colloqui visivi con i suoceri e la cognata, in quanto non facentiparte del nucleo familiare convivente con l’indagato. 2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 18 Ord.P en ., 37 e 39 d.P.R.n. 230 del 2000, 307 , comma quarto, cod. pen. Lamenta, in particolare, che, escludendo dal novero dei “congiunti” i soggetti indicati nell’istanza, il g.i.p. ha di fatto disapplicato l’art. 307, comma quarto, cod.pen., pacificamente applicabile in materia penitenziaria. Di conseguenza, suoceri e cognata rientrano nella nozione di “prossimi congiunti”, trattandosi di affini nello stesso grado. 3.Con requisitoria scritta trasmessa il 4.12.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando che, ai fini della individuazione dei “prossimi congiunti” agli effetti della legge penale,deve farsi riferimento al dettato del quarto comma dell’art. 307 cod. pen.,secondo il quale rivestono tale qualità “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affininello stesso grado, gli zii e i nipoti”. Sono, quindi, compresi nel novero dei prossimi congiunti dell’indagato anche i suoceri e la cognata (sorella della moglie),essendo dello stesso grado, rispettivamente, degli ascendenti e dei fratelli o delle sorelle. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata, infatti, è viziata da un’erronea interpretazione delle norme da applicare al caso specifico . L’art. 18 L. n. 354 del 1975, che disciplina la materia dei colloqui del detenuto, fa riferimento, per individuare le categorie di personeche vi sono ammesse in via ordinaria, ai “congiunti”. È stato già affermato da questa Corte che, in tema di ordinamento penitenziario, la qualità di congiunto va intesa ai sensi dell’art. 307, comma quarto, cod. pen. (Sez. 1, n. 4641 del 14/9/2021 , dep. 2022, Ministero, in motivazione), in quanto disposizione che può essere definita di portata generale (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, in motivazione). Sono prossimi congiunti, ai sensi dell’art. 307,comma quarto, cod. pen. “ gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile trapersone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado…”. Di conseguenza, i suoceridel detenuto, che sono affini in primo grado, e la cognatadel detenuto , che è affine in secondo grado, rientra no tra le persone ammesse ai colloqui, i primi nello stesso grado di ascendenti e discendenti, la seconda nello stesso grado di fratelli e sorelle(art. 78 cod. civ.). Questo vuol dire che il motivo per cui nel caso di specie è stata rigettata l’autorizzazione al colloquio tra il detenuto e i suoi affini non può farsi rientrare tra quelli per i quali l’autorità competente a decidere sui colloqui con i familiari ha eventualmente il potere di negarli.L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame dell’istanza alla luce dei principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]