Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03561/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e come procuratore speciale di SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA](S.C.C.I.) spa, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: appalto contribuzione solidarietà RGN Cron.

Rep.

Ud.27.1.23 [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I BRAGOZZI 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torinon.878/17, depositata il 26.10.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 27.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.878/17, La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso un avviso di addebito emesso dall’ INPS, notificato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti per il periodo giugno 2006/dicembre 2009 da [OSCURATO:SOCIETA]. in via solidale , ex art .29 d. lgs. n.276/03, quale committente di un appalto affidato a Consorzio CAL – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e poi eseguito in subappalto da una società consorziata, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che si fosse verificata la decadenza biennale di cui all’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 essendo la notifica dell’avviso di addebito avvenuta dopo i due anni seguenti alla cessazione del contratto d’appalto.

Né la decadenza poteva essere impedita dalla notifica del verbale ispettivo Inps, essendo rilevante la sola notifica della domanda giudiziale.

Contro la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (SCCI s . p . a . ) ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso il consorzio [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] – Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ) è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d . l gs . n.276/03 .

Sostiene l’Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma si applicaall’azione del lavoratore , non anche alla pretesa dell’Inps relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l’Inps che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale ispettivo.

Il primo motivo è manifestamente fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo.

Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d . l. n.5/2012, convertito,con modificazioni, dalla l . n.35/2012 – ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporisal caso di specie – si applica al solo lavoratore, e non anche all’Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21).

Tale orientamento, da cui non v’è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese dei controricorrenti, valorizza il dato sistematico rappresentato dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva.

La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo).

Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto.

La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appe llo di Torino,in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà all’esame anche delle questioni rimaste assorbite e alla r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e come procuratore speciale di SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA](S.C.C.I.) spa, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: appalto contribuzione solidarietà RGN Cron. Rep. Ud.27.1.23 [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I BRAGOZZI 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torinon.878/17, depositata il 26.10.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 27.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.878/17, La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso un avviso di addebito emesso dall’ INPS, notificato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti per il periodo giugno 2006/dicembre 2009 da [OSCURATO:SOCIETA]. in via solidale , ex art .29 d. lgs. n.276/03, quale committente di un appalto affidato a Consorzio CAL – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e poi eseguito in subappalto da una società consorziata, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che si fosse verificata la decadenza biennale di cui all’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 essendo la notifica dell’avviso di addebito avvenuta dopo i due anni seguenti alla cessazione del contratto d’appalto. Né la decadenza poteva essere impedita dalla notifica del verbale ispettivo Inps, essendo rilevante la sola notifica della domanda giudiziale. Contro la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (SCCI s . p . a . ) ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso il consorzio [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] – Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ) è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d . l gs . n.276/03 . Sostiene l’Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma si applicaall’azione del lavoratore , non anche alla pretesa dell’Inps relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l’Inps che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale ispettivo. Il primo motivo è manifestamente fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d . l. n.5/2012, convertito,con modificazioni, dalla l . n.35/2012 – ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporisal caso di specie – si applica al solo lavoratore, e non anche all’Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21). Tale orientamento, da cui non v’è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese dei controricorrenti, valorizza il dato sistematico rappresentato dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva. La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appe llo di Torino,in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà all’esame anche delle questioni rimaste assorbite e alla r
Sentenza Cassazione n. 03561/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris