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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 03550/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / av arso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOi udita la relazione svo ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato - sul presupposto della sostanziale irreperibilità del condannato - l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, relativamente alla pena di mesi undici e giorni dodici di reclusione, presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo essersi trattato non di una effettiva irreperibilità, bensì di una mera difficoltà o mancanza di diligenza.

La difesa, pertanto, denuncia violazione dell'art. 159 cod. proc. pen., stante l'omessa effettuazione delle dovute ricerche del condannato, sia in sede anagrafica, sia presso il datore di lavoro, nonché compromissione del diritto di difesa, non essendo stato accordato il rinvio, che era stato richiesto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Dette censure si sostanziano in una mera doglianza confutativa e versata in fatto, omettendo di confrontarsi con lo specifico contenuto del provvedimento avversato; in questo, invece, sono stati espressamente richiamati - a fondamento della inutilità delle ricerche effettuate nei confronti del soggetto - tanto il contenuto del verbale di vane ricerche redatto dai CC il 25/11/2022, quanto gli esiti dell'informativa degli stessi militari del 05/12/2022.

La motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, infine, è congruente e logica e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 07 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / av arso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOi udita la relazione svo ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato - sul presupposto della sostanziale irreperibilità del condannato - l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, relativamente alla pena di mesi undici e giorni dodici di reclusione, presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo essersi trattato non di una effettiva irreperibilità, bensì di una mera difficoltà o mancanza di diligenza. La difesa, pertanto, denuncia violazione dell'art. 159 cod. proc. pen., stante l'omessa effettuazione delle dovute ricerche del condannato, sia in sede anagrafica, sia presso il datore di lavoro, nonché compromissione del diritto di difesa, non essendo stato accordato il rinvio, che era stato richiesto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Dette censure si sostanziano in una mera doglianza confutativa e versata in fatto, omettendo di confrontarsi con lo specifico contenuto del provvedimento avversato; in questo, invece, sono stati espressamente richiamati - a fondamento della inutilità delle ricerche effettuate nei confronti del soggetto - tanto il contenuto del verbale di vane ricerche redatto dai CC il 25/11/2022, quanto gli esiti dell'informativa degli stessi militari del 05/12/2022. La motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, infine, è congruente e logica e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 07 dicemb
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