CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 1970
Cassazione n. 26900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28-09-1970, avverso l’ordinanzadel 11-10-2024 del G.I.P. del Tribunale di Modena ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell’11 ottobre 2024, il G.I.P. de l Tribunale di Modena , in accoglimento della richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui all’art. 29, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, asseritamente commesso il 21 dicembre 2022 in [OSCURATO:PERSONA]. Contestualmente, il G.I.P. dichiara va i nammissibile l’opposizione all’archiviazione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto di essere ammesso all’oblazione, avendo il G.I.P. rimarcato, in senso ostativo, il mancato esercizio dell’azione penale da parte del P.M., abdicato a favore della richiesta di archiviazione. 2. Avverso la decisionedel G.I.P. emiliano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta la violazione degli art. 411 cod. proc. pen., 141 disp. att. cod. proc. pen. e 162 cod. pen., osservando che, contrariamente a quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, il procedimento di oblazione non presuppone il necessario esercizio dell’azione penale, potendo essere intrapreso anche nel corso delle indagini preliminari, tanto è vero che, in altro procedimento, il medesimo giudice ha ammesso la persona sottoposta alle indagini all’oblazione, proprio a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 131 biscod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre in primo luogo premettere chel’art. 411, comma 1 bis , cod. proc. pen. stabilisce che,se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il Pubblico Ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Quest’ultima espressione, come precisato di recente da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 5265 del 08/01/2025, Rv. 287562), rimanda evidentemente a un interesse della parte a ottenere una decisione in senso a lui più favorevole.Se questo appare evidente nell’ipotesi in cui l’interesse è quello di dimostrare l’insussistenza del reato, può tuttavia ravvisarsi egualmente un interesse rilevante e oggetto di tutela laddove la decisione più favorevole che si intende ottenere consenta di evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale, quale effetto dell’archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto. Al riguardo, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ilprovvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131- biscod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. (S.U. n. 38954 del 30/05/2019, Rv. 276463). Dunque, ben può il ricorrente avere interesse all’accesso a un procedimento che consenta, quale esito definitorio, l’estinzione del reato e non invece l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in ragione degli effetti più favorevoli che sono collegati al primo dei due percorsi descritti.Orbene, tale interesse, nel caso di specie, è senz’altro ravvisabile in capo a [OSCURATO:PERSONA] , posto che, con l’opposizione all’archiviazione, l’indagato aveva chiesto di essere ammesso all’oblazione, nella prospettiva, per lui più favorevole, finalizzata all’estinzione del reato. 2. Tanto premesso, deve ritenersi illegittima la ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta dal ricorrente, avendo il G.I.P. valorizzato al riguardoil mancato esercizio dell’azione penale da parte del P.M., circostanza questa che tuttavia non incide sulla proponibilità della richiesta di oblazione, non essendovi alcuna preclusione normativa rispetto alla possibilità di presentare la domanda di oblazione ad azione penale non ancora esercitata. In tal senso deve infatti richiamarsi l’art. 141 disp. att.cod. proc. pen.,il cui primo comma dispone che, se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari, il P ubblico M inistero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari, mentre il secondo comma della medesima norma prevede che il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all’oblazione e che il pagamento dell’oblazione estingue il reato, desumendosi chiaramente dalla lettura unitaria di tali disposizioniil pacifico riconoscimento della facoltà dell ’ indagato d i chiedere l’oblazione anche prima che l’azione penale sia stata esercitata ( sulla possibilità per l’interessato di presentare la domanda di oblazione durante le indagini preliminari e di reiterare la medesima rich iesta nella successiva fase dibattimentale, cfr. Sez. 3, n. 12341 del 04/02/2005, Rv. 231067). Solo per completezza, peraltro, occorre evidenziare che, come documentato dalla difesa, il medesimo G.I.P., in un distinto procedimento penale , nell ’ ambito del qualeera stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. operata ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., ha ammesso l’indagato a oblazione, senza eccepire in tal caso il mancato esercizio dell’azione penale e anzi sottolineando, in modo pertinente,che la definizione invocata dalla difesa era più favorevole della declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il provvedimento impugnato deve essere annullato , con rinvioal Tribunale di Modena-Ufficio G.I.P., per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso. Così decisoil 29.04.2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]