CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 27412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]-PETRACCA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 88, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3046/2018della Corte di Appello di ROMA , depositata il 10.8.2018, R.G. n. 3335/2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. D’[OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere che fosse accertato il suo diritto all’assunzione alle dipendenze della società convenuta a decorrere dal 9 agosto 2009, nella posizione lavorativa di autista di mezzi pesanti di livello 3 B del CCNL Federambiente, con contratto a tempo parziale verticale/misto di 18 ore settimanali in sede di lavoro a Roma; nonché la declaratoria della costituzione tra lui e l’AMA, ai sensi dell’art. 2932 c.c., del relativo contratto di lavoro ela condanna di AMA al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal 9 agosto 2009 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) nella misura prevista, come da conteggio. 1.2. a fondamento di tali domande esponeva di aver partecipato alla procedura selettiva, bandita dall’AMA e pubblicizzata dalla Provincia di Roma e dai Centri per l’impiego con avviso di preselezione prot. 363981 dell’11 giugno 2009, per l’assunzione di 200 autisti di mezzi pesanti, lamentando che, dopo aver superato positivamente tutte le prove ed essersi collocato utilmente in graduatoria, era stato illegittimamente sottoposto ad un’ulteriore prova attitudinale(colloquio psicologico), risultando, all’esito, non idoneo. 2.Il Tribunale adito accoglieva le domand e dell’attore. 3.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello che l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro la decisione di primo grado.4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premesso che il bando relativo alla procedura selettiva in oggetto si configurava quale offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., contenendo tutti gli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto di lavoro, ha ritenuto non conforme alle previsioni del bando e comunque in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede la condotta di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva assoggettato coloro che si erano collocati utilmente in graduatoria ad un ulteriore colloquio psicologico da parte di una Commissione nominata dalla società, all’esito della quale il ricorrente non era risultato idoneo. 5. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er cassazione, affidato a quattromotivi. 6. Ha resistito l’intimatocon controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivola ricorrente ex art. 360 n. 4 c.p.c. deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.102 e 354 c.p.c. Premette che la sentenza impugnata ha escluso espressamente la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario “con gli altri partecipanti alle procedure di selezione oggetto della controversia”, con la motivazione che, nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile, “alla luce delle domande avanzate dall’odierno appellato, un unico rapporto obbligatorio necessariamente plurisoggettivo”, tale presupposto realizzandosi “solo nei casi in cui venga richiesto l’annullamento della procedura concorsuale contestata o la riformulazione della relativa graduatoria finale”, e non anche quando ci si limiti, come nel caso di specie “a far valere il proprio diritto all’assunzione alle dipendenze della società convenuta”. Secondo la ricorrente, invece, è indubbio che il preteso diritto all’assunzione da parte del candidato che lamenti l’illegittimità del procedimento concorsuale non possa, di regola, essere accertato nei confronti del solo datore di lavoro, richiedendo la partecipazione al giudizio dei candidati che si assumono preferiti. 2. Col secondo motivoex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 co. 2 bis DL n. 112/2008; art. 76 co. 4 e 7 DL n. 112/2008, artt. 9 e 14 D.L. n. 78/2010 ed art. 4 cp. 17 D.L. m. 138/2011),in relazione all’art. 1336 c.c.”. Ritiene che violi la costante giurisprudenza di legittimità anche la statuizione con cui la Corte d’appello ha giudicato “del tutto irrilevanti” le eccezioni svolte dalla difesa della società, nella parte in cui aveva evidenziato come l’eventuale assunzione dell’originario ricorrente avrebbe esposto l’AMA a profili di responsabilità per la violazione dei limiti operanti per le società a partecipazione pubblica in materia di reclutamento del personale. 3.Con un terzo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1336 e 2932 c.c.”. Censura la sentenza impugnata per avere, nel qualificare come offerta al pubblico l’avviso di selezione, omesso di considerare che il sintetico avviso di selezione, lungi dal contenere ogni informazione sulla disciplina del concorso, si era limitato a pubblicizzare una pre-selezione finalizzata alla partecipazione ad un corso di formazione, cui sarebbe seguito un esame selettivo finalizzato all’assunzione di 200 autisti mezzi pesanti. 4.Con il quarto motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.: art. 360, n. 3 c.p.c.”. In via gradata rispetto al motivo precedente, lamenta che la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di aliunde perceptum, evidenziando che AMA aveva specificamente formulato, sin dal primo grado di giudizio, oltre che l’eccezione di aliunde perceptum, le relative richieste istruttorie; poi, riproposte in secondo grado. 5. Il primo motivo è infondato.5.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità, così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (così, tra le altre, Cass. n. 28766/2018; e in termini analoghi Cass. n. 36356/2021). E la sentenza impugnata è conforme a tali principi in relazione al caso di specie, avendo accertato che l’attore non ha “richiesto, con l’atto introduttivo del presente giudizio, la caducazione o l’annullamento della procedura contestata (né la riformulazione della graduatoria) essendosi invece limitato a fare valere il proprio diritto all’assunzione alle dipendenze della società convenuta, con pronuncia che pertanto non può reputarsi di per sé suscettibile, in caso di suo accoglimento, di produrre effetti nei confronti della sfera giuridica degli altri candidati vincitori della selezione”. 6.Il secondo motivo di ricorso deve essere re spinto in continuità con precedente, condivisibile pronuncia di questa Corte (Cass. n. 983/2020), che in relazione alla medesima procedura attivata dalla società AMA ha respinto una censura analoga a quella in esame osservando che le limitazioni di spesa cui si fa riferimento non possono essere invocate laddove, come nel caso di specie, l’accertamento e la costituzione in via giudiziaria del rapporto di lavoro (a seguito di procedura selettiva conclusasi con l’utile inserimento nella graduatoria, poi illegittimamente stravolto) abbiano ripristinato una situazione di legalità che tale doveva essere ab initio; in particolare, è stato precisato che In sostanza non possono essere opposte le disposizioni normative che regolano il risparmio di spesa per inibire gli effetti delle irregolarità commesse in sede di procedura selettiva e per sottrarsi ad un obbligo di assunzione che doveva sussistere nell’ipotesi di corretto adempimento delle regole dell’avviso-bando (così al § 11 di Cass. n. 983/2020, ma i medesimi principi sono stati espressi nella motivazione di Cass. n. 34544/2019, relativa ad altra procedura selettiva attivata da AMA, per l’assunzione di operatori ecologici). 7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente, pur formalmente denunziando la violazione di norme di diritto non incentra le proprie censure sulla ricognizione della fattispecie astratta, e quindi sull’errore di diritto in tesi imputato al giudice d’appello, bensì sulla ricognizione concreta della fattispecie contestando l’accertamento in fatto della Corte territoriale concernente l’individuazione dell’atto che fissava i requisiti di partecipazione alla selezione e ne indicava le tappe fino all’assunzione finale, accertamento astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., neppure formalmente prospettato dalla odierna ricorrente. La società denuncia, infatti, la violazione di norme di diritto ma non formula le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente siassumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (v. Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014, Cass. n. 16038/2013). 8. Infondato è, infine, il quarto motivo.8.1. La Corte territoriale ha, invero considerato che l’aliunde perceptumnon costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d’ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore; ma ha rilevato che, nel caso di specie, nulla è stato allegato al riguardo dalle parti sia in primo che in secondo grado e nessuna circostanza in merito risulta acquisita al giudizio. La stessa Corte, perciò, ha anzitutto riscontrato un difetto di allegazione di circostanzeastrattamente idonee a comprovare l’ aliunde perceptum. 8.2. In proposito, la ricorrente neppure prospetta in questa sede di aver dedotto almeno in grado d’appello tali circostanze, ma si limita a sostenere di aver riproposto in quel grado l’eccezione di aliunde perceptum e le richieste istruttorie con le qual i chiedeva venisse disposta “la acquisizione delle dichiarazioni dei redditi di parte appellata per il periodo successivo al 2009, nonché di informative presso gli enti previdenziali”. Pertanto, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è riscontrabile nell’impugnata sentenza. 9. Laricorrente, di nuovo soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5 .000 ,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,se dovuto. Così deciso