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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34266/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BENEVENTO il 25/07/1981MANSOLILLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsoanche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alla richiesta del Procuratoregenerale ed ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Beneventodisponeva il sequestro conservativo in favore delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] sugli immobili di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSabatino [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui agli artt. 110, 640 e 61 nn.7 e 11cod. pen.: in particolare, il primo quale ex amministratore delegato, il secondoquale ex responsabile finanziario, il terzo quale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (attualmente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e il quarto quale legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., avevano indotto in errore il quadro dirigenzialedi [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facendo sottoscrivere un contratto perl’acquisto di macchinari automatizzati per la produzione di schede elettroniche perun importo di € 2.923.120,00, prezzo tre volte superiore al valore dei predettimacchinari, conseguendone il relativo profitto con pari danno per le personeoffese, a cui venivano consegnati macchinari del tutto difformi rispetto a quantopattuito.

Il Tribunale di Benevento, adito in sede di riesame, confermava il decretodi sequestro conservativo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di PaoloStefani, eccependo:2.1. violazione degli artt. 316 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 640 cod.pen.; erronea individuazione del credito da garantire e della deminutio patrimoniirichiesta dall’art. 640 cod. pen. mediante indebita sovrapposizione tra dannorisarcibile e profitto confiscabile nei reati “in contratto”; erronea qualificazionedella fattispecie in termini di aliud pro alio: nel determinare il danno risarcibile ilTribunale non aveva tenuto conto della avvenuta consegna dei macchinari, dellaloro valutazione economica effettuata da un consulente della stessa parte offesain un range compreso tra euro 824.200 ed euro 1.047.600 e della prospettazionedifensiva che riconduceva la fattispecie nell'alveo dei reati in contratto concontratto annullabile e non di contratto radicalmente illecito; così operando,l'ordinanza impugnata aveva violato l'art 316 cod. proc. pen., che disciplina ilsequestro conservativo quale misura finalizzata a garantire l'adempimento delleobbligazioni civili derivanti dal reato, ossia il credito risarcitorio e restitutorio, nongià la futura confisca del profitto del reato; il danno risarcibile non corrispondevaal pagamento sovrastimato del prezzo, dovendosi da esso scorporare il valorestimato della fornitura; non si era tenuto conto dei princìpi affermati dalla secondasezione di questa Corte nella sentenza n. 40765 del 21.10.2021 (Rv. 282194),nella quale si erano distinti nettamente i vantaggi economico-patrimonialicostituenti incremento diretto del patrimonio dell'autore del reato in quantoderivanti causalmente dalla condotta illecita (profitto confiscabile) e i corrispettiviinerenti a prestazioni lecite eseguite nell'ambito del rapporto negoziale che, purcollocandosi in un contesto contrattuale viziato, non sono confiscabili in quantoespressione della fisiologica dinamica sinallagmatica (cd. costi vivi e utilità per lacontroparte), per cui il profitto deve essere quantificato al netto delle prestazioniin sé lecite; tali princìpi, seppure elaborati in materia di sequestro preventivofinalizzato alla confisca, assumevano rilievo a fortiori nel diverso contesto delsequestro conservativo, che non mira ad aggredire il profitto del reato, ma agarantire il credito risarcitorio civilistico; inoltre, non sussistevano i presuppostiper ritenere che vi fosse stato un caso di aliud pro alio;2.2. violazione di legge in relazione all’art. 316 cod. proc. pen. conriferimento all’art. 640 cod. pen., ai princìpi di proporzionalità ed adeguatezza dellemisure cautelari reali, nonché ai criteri civilistici sulla conservazione della garanziapatrimoniale (artt. 2740 e 2905 cod. civ.); omessa o meramente apparentevalutazione della proporzionalità tra importo del sequestro e danno effettivamenterisarcibile, alla luce delle prestazioni lecite eseguite e del valore dei macchinari:l'ordinanza impugnata non aveva svolto alcun calcolo, neppure approssimativo,del danno al netto del valore dei macchinari, limitandosi ad affermare che il dannoera stato correttamente quantificato nel prezzo versato e nelle ulteriori voci, sullabase della sola giurisprudenza sul profitto nei reati contrattuali, non applicandoquindi i princìpi affermati da questa Corte, non esercitando il doveroso giudizio diproporzionalità richiesto dall’art. 316 cod. proc. pen. e trasformando in concreto ilsequestro conservativo in una misura di tipo sanzionatorio-ablativo, eccedenterispetto alla funzione di garanzia del credito civilistico; inoltre, il Tribunale nonaveva svolto alcuna valutazione esplicita sulla proporzionalità tra il creditoquantificato e il valore dei beni vincolati, né si era confrontato con laprospettazione difensiva che chiedeva di ridurre il sequestro proprio alla luce dellaconsulenza tecnica di parte civile, non verificando la proporzionalità fra il creditoe il valore effettivo dei beni sequestrati;2.3. violazione degli artt. 316, 125 e 324 cod. proc. pen., motivazionemeramente apparente sulla valutazione del patrimonio immobiliare e sullaproporzionalità tra il valore dei beni ed il credito garantito: la difesa aveva prodottodocumentazione attestante il valore di mercato degli immobili sottoposti asequestro, evidenziando come il loro valore venale complessivo fosse ampiamentesuperiore al valore catastale indicato dalle parti civili e recepito dal giudice di primogrado; erano state allegate non mere stime di parte prive di riscontro, maquotazioni immobiliari basate su banche dati e valutazioni di agenzie immobiliarioperanti in zona, nonché (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) gli atti di acquisto e i valoriimponibili fiscali, ma l'ordinanza impugnata non aveva indicato quali di talidocumenti riteneva inattendibili, né per quali ragioni;2.4. violazione dell’art. 316 cod, proc. pen.; erronea affermazione dellasussistenza del periculum in mora; motivazione apparente sul pericolo didispersione delle garanzie: non era stato considerato che il patrimonio immobiliareera ampiamente capiente e che non vi era alcun elemento idoneo a far ritenere in3.

Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con argomentazioni deltutto sovrapponibili a quelle presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.

Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:4.1. violazione degli artt. 316, 320 e 125 cod. proc. pen. con riferimento agliartt. 2043 cod. civ. e 640 cod. pen., stante l’erronea valutazione del dannorisarcibile e l’omessa valutazione della deminutio patrimonii; l’ordinanzaimpugnata aveva utilizzato categorie elaborate dalla giurisprudenza in tema disequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente al fine di determinareil credito civilistico oggetto della garanzia cautelare prevista dagli artt. 316 e ss.cod. proc. pen., sovrapponendo istituti che assolvono a funzioni radicalmentedifferenti; invero, il sequestro conservativo mira a conservare la garanziapatrimoniale posta a presidio delle obbligazioni civili derivanti dal fatto illecito, percui il parametro cui deve essere commisurata la misura non è l'utilità economicaeventualmente conseguita dall'autore del reato - ossia il profitto in sensopenalistico, rilevante ai fini della confisca - bensì la pretesa risarcitoriaconcretamente configurabile in capo alla parte civile e, quindi, la deminutiopatrimonii effettivamente subìta, intesa in termini di danno emergente e, se delcaso, di lucro cessante;4.2. violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 2043 cod. civ., 185 e 640 cod.pen. mediante apodittica quantificazione della fattispecie come aliud pro alio econseguente erronea determinazione del danno risarcibile: l’ordinanza impugnatanon articolava alcuna argomentazione circa la concreta deminutio patrimoniiasseritamene subìta dalle parti civili, né aveva proceduto alla quantificazione delpregiudizio patrimoniale effettivamente ricollegabile alla condotta contestata,errando nel qualificare la fattispecie come aliud pro alio e senza alcuna effettivaverifica delle caratteristiche dei beni oggetto della fornitura, senza alcun confrontocon il materiale probatorio versato in atti dalla difesa circa l'avvenuta consegna ecollaudo dei macchinari, nonché circa la valutazione tecnico economica degli stessi(in particolare, le difformità riscontrate sui macchinari erano state qualificate come“lievi e marginali” e comunque “sanabili” attraverso interventi di adeguamento);la stessa consulenza tecnica prodotta delle parti civili attribuiva ai macchinari unvalore compreso tra euro 824.200 ed euro 1.074.600, riconoscendo quindil'esistenza di un’utilità patrimoniale concreta e oggettivamente apprezzabile;pertanto, la vicenda in esame si collocava nell'ambito dei cd. reati “in contratto”,nei quali il contratto conserva una propria autonomia causale e continua a produrreeffetti economici rilevanti, sicché il danno risarcibile non può essere determinatoprescindendo dal valore delle prestazioni effettivamente eseguite;4.3. erronea applicazione dei princìpi elaborati in materia di profittoconfiscabile nei reati “in contratto” e omessa detrazione del valore delle prestazionilecitamente eseguite: l’ordinanza impugnata non teneva conto dei criteri diquantificazione cristallizzati nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.26654/2008 (rv. 239924) in cui si sottolinea che nei reati “in contratto” il profittonon corrisponde necessariamente all’importo del contratto, posto che da talesomma è necessario scorporare i costi e le prestazioni lecite effettivamente rese afavore della controparte, per cui il Tribunale avrebbe dovuto verificare se e in qualemisura il valore della prestazione ricevuta incidesse sulla determinazione dellaperdita patrimoniale effettivamente subita dalle parti civili;4.4. violazione degli artt. 316, 324, 125 cod. proc. pen., 640 cod. pen. e2740 cod. civ. in ragione del difetto di proporzionalità ed adeguatezza delsequestro conservativo, stante la mancata considerazione del valore deimacchinari: il Tribunale aveva ritenuto rispettato il principio di proporzionalitàassumendo quale parametro di riferimento l'intero corrispettivo versato inesecuzione del contratto di fornitura, oltre alle ulteriori voci di spesa sostenutedalle parti civili, omettendo di confrontarsi con il dato, documentalmente provatoe mai contestato, rappresentato dall'effettiva consegna dei macchinari e dal lorovalore economico, che avrebbe dovuto essere detratto per determinare il creditorisarcitorio; la difesa aveva infatti specificamente dedotto che i macchinaripossedessero un autonomo valore economico e che tale circostanza imponesseuna radicale rivalutazione del giudizio di proporzionalità della misura, ma ilTribunale si era limitato ad affermare apoditticamente che il danno corrispondevaall'intero corrispettivo contrattuale;4.5. violazione degli artt. 316, 324 e 125 cod. proc. pen. per motivazioneomessa o meramente apparente circa la valutazione del compendio patrimonialeda sottoporre a sequestro e il relativo giudizio di proporzionalità e adeguatezza:era stato valorizzato esclusivamente il valore catastale degli immobili riconducibiliagli imputati in quanto, secondo il Tribunale, non erano stati allegati elementiidonei da cui inferire il valore di mercato dei beni, affermazione errata in quantola difesa aveva prodotto ampia documentazione finalizzata a dimostrare il valorevenale degli immobili sottoposti al vincolo; il Tribunale, inoltre, non aveva spiegatoper quale motivo i documenti prodotti erano inattendibili;4.6. violazione degli artt. 316 e 125 cod. proc. pen. stante l'insussistenza delpericulum in mora: non era stato individuato alcun concreto indice di dispersionepatrimoniale, né venivano richiamati atti di disposizione, vendite sospette,trasferimenti di beni, costituzione di vincoli o altre condotte idonee a far ritenerein atto o imminente un depauperamento della garanzia patrimoniale; al contrario,erano stati rappresentati elementi di segno opposto, quali la disponibilitàmanifestata sin dall'inizio da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri indagati ad avviare trattativecon le parti civili per una composizione complessiva della vertenza (che siintersecava con ulteriori controversie pendenti tra le parti); si aggiungeva cheanche la posizione della responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essereliquidata nei termini apodittici utilizzati all'ordinanza impugnata, in quantol'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo non potevaessere intesa quale elemento a sostegno del periculum, senza considerare chetale circostanza non poteva automaticamente tradursi in incapienza del patrimoniodegli indagati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati.1.1.

Premesso che “in tema di sequestro conservativo, il "quantum" dellasomma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte delgiudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio,in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall'intervenutovaglio in ordine al "fumus" del reato” (Sez. 6, n. 3504 del 24/10/2019, dep. 2020,Taddei, Rv. 278193-01), si deve rilevare che i motivi proposti nei tre ricorsi,sostanzialmente analoghi, sono fondati.1.2.

In particolare, quanto all’eccezione cumulativa secondo la quale non èstato calcolato il valore dei beni ceduti dagli indagati, la motivazione del Tribunaleè meramente apparente, posto che si limita a ritenere sussistente una ipotesi di“aliud pro alio”, senza però spiegare perché non sia stata considerata lavalutazione economica dei beni consegnati, posto che nel sequestro conservativosi deve tenere conto del danno effettivamente subìto (ovvero del concretodepauperamento economico) dalla parte civile che lo ha richiesto.1.2.1.

Nella fattispecie, appare indubbio che:-i macchinari oggetto del contratto siano stati consegnati e che il loro valore, sullabase una consulenza tecnica effettuata dalla stessa parte offesa, sia stato stimatotra 824.200,00 euro e 1.047.600,00 euro;-si è in presenza di reato in contratto, ossia di un rapporto negoziale viziato dacondotte fraudolente nella fase di formazione/esecuzione.1.2.2.

Al riguardo, deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui “In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto delreato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identificacon il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reatopresupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di unrapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilitàeventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da partedell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone (Sez.

U, n. 26654 del27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 239924-01, nella cui parte motiva laCorte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto diconfisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico - qualiad esempio quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto" -, ma che, al contempo,tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole esostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo alcontratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attivitài cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto edimmediato con il reato).Pertanto, è necessario un approfondimento sul valore della merceconsegnata dagli indagati alle parti offese e se lo stesso debba essere o menoconteggiato per quantificare il risarcimento del danno (sul punto, si veda ancheSez. 2, n. 40765 del 21/10/2021, Carotenuto, Rv. 282194-01, secondo cui “Intema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reatoconseguito attraverso un contratto viziato da condotte illecite poste in essere nellafase delle trattative od in quella dell'esecuzione, il profitto confiscabile deve esseredeterminato al netto del valore delle prestazioni lecite effettuate dall'autore delreato per adempiere al contratto, di cui la controparte si sia avvalsa o giovata”; inparticolare, si è precisato che l'identificazione del profitto nei rapporti contrattualiviziati deve essere valutato tenendo distinti (a) i casi in cui il contratto sia "in sé",ed integralmente, illecito, nei quali deve essere identificato nella intera prestazionefornita dall'offeso, (b) da quelli in cui il contratto non sia "in sé" illecito, ma siaviziato da condotte fraudolente poste in essere da una delle parti nella fase delletrattative o in quella della esecuzione; quando per adempiere il contratto viziatovengono fornite dall'autore del reato prestazioni in sé lecite, delle quali ildanneggiato tragga giovamento, il profitto deve essere quantificato al netto delloro valore).

La valenza del principio è tale da potersi estendere a fortiori alsequestro conservativo.1.3.

Fermo quanto precede e posto che tale mancata valutazione incide sulgiudizio di proporzionalità tra importo del sequestro e danno risarcibile, anchel’eccezione sul mancato giudizio di proporzionalità tra valore dei beni degli indagatie credito garantito risulta fondato: in sede di riesame, era stata prodotta diversadocumentazione (perizie, valutazioni di agenzie immobiliari, quotazioni OMI)afferente alla stima del patrimonio immobiliare degli indagati, ma il Tribunale haapplicato il criterio del valore catastale senza spiegare quali, tra i diversi documentiprodotti, fossero da ritenersi inattendibili (si fa riferimento soltanto alle quotazioniOMI riferite a tale Inghirami) e perché il valore commerciale dei beni calcolatodalla difesa sarebbe inferiore al danno risarcibile.2.

Da quanto sopra esposto consegue l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio al Tribunale di Benevento che dovrà chiarire, oltre ai puntisopra evidenziati, anche la sussistenza o meno del requisito del periculum in mora.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diBenevento competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso il 15/09/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BENEVENTO il 25/07/1981MANSOLILLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsoanche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alla richiesta del Procuratoregenerale ed ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Beneventodisponeva il sequestro conservativo in favore delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] sugli immobili di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSabatino [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui agli artt. 110, 640 e 61 nn.7 e 11cod. pen.: in particolare, il primo quale ex amministratore delegato, il secondoquale ex responsabile finanziario, il terzo quale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (attualmente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e il quarto quale legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., avevano indotto in errore il quadro dirigenzialedi [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facendo sottoscrivere un contratto perl’acquisto di macchinari automatizzati per la produzione di schede elettroniche perun importo di € 2.923.120,00, prezzo tre volte superiore al valore dei predettimacchinari, conseguendone il relativo profitto con pari danno per le personeoffese, a cui venivano consegnati macchinari del tutto difformi rispetto a quantopattuito. Il Tribunale di Benevento, adito in sede di riesame, confermava il decretodi sequestro conservativo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di PaoloStefani, eccependo:2.1. violazione degli artt. 316 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 640 cod.pen.; erronea individuazione del credito da garantire e della deminutio patrimoniirichiesta dall’art. 640 cod. pen. mediante indebita sovrapposizione tra dannorisarcibile e profitto confiscabile nei reati “in contratto”; erronea qualificazionedella fattispecie in termini di aliud pro alio: nel determinare il danno risarcibile ilTribunale non aveva tenuto conto della avvenuta consegna dei macchinari, dellaloro valutazione economica effettuata da un consulente della stessa parte offesain un range compreso tra euro 824.200 ed euro 1.047.600 e della prospettazionedifensiva che riconduceva la fattispecie nell'alveo dei reati in contratto concontratto annullabile e non di contratto radicalmente illecito; così operando,l'ordinanza impugnata aveva violato l'art 316 cod. proc. pen., che disciplina ilsequestro conservativo quale misura finalizzata a garantire l'adempimento delleobbligazioni civili derivanti dal reato, ossia il credito risarcitorio e restitutorio, nongià la futura confisca del profitto del reato; il danno risarcibile non corrispondevaal pagamento sovrastimato del prezzo, dovendosi da esso scorporare il valorestimato della fornitura; non si era tenuto conto dei princìpi affermati dalla secondasezione di questa Corte nella sentenza n. 40765 del 21.10.2021 (Rv. 282194),nella quale si erano distinti nettamente i vantaggi economico-patrimonialicostituenti incremento diretto del patrimonio dell'autore del reato in quantoderivanti causalmente dalla condotta illecita (profitto confiscabile) e i corrispettiviinerenti a prestazioni lecite eseguite nell'ambito del rapporto negoziale che, purcollocandosi in un contesto contrattuale viziato, non sono confiscabili in quantoespressione della fisiologica dinamica sinallagmatica (cd. costi vivi e utilità per lacontroparte), per cui il profitto deve essere quantificato al netto delle prestazioniin sé lecite; tali princìpi, seppure elaborati in materia di sequestro preventivofinalizzato alla confisca, assumevano rilievo a fortiori nel diverso contesto delsequestro conservativo, che non mira ad aggredire il profitto del reato, ma agarantire il credito risarcitorio civilistico; inoltre, non sussistevano i presuppostiper ritenere che vi fosse stato un caso di aliud pro alio;2.2. violazione di legge in relazione all’art. 316 cod. proc. pen. conriferimento all’art. 640 cod. pen., ai princìpi di proporzionalità ed adeguatezza dellemisure cautelari reali, nonché ai criteri civilistici sulla conservazione della garanziapatrimoniale (artt. 2740 e 2905 cod. civ.); omessa o meramente apparentevalutazione della proporzionalità tra importo del sequestro e danno effettivamenterisarcibile, alla luce delle prestazioni lecite eseguite e del valore dei macchinari:l'ordinanza impugnata non aveva svolto alcun calcolo, neppure approssimativo,del danno al netto del valore dei macchinari, limitandosi ad affermare che il dannoera stato correttamente quantificato nel prezzo versato e nelle ulteriori voci, sullabase della sola giurisprudenza sul profitto nei reati contrattuali, non applicandoquindi i princìpi affermati da questa Corte, non esercitando il doveroso giudizio diproporzionalità richiesto dall’art. 316 cod. proc. pen. e trasformando in concreto ilsequestro conservativo in una misura di tipo sanzionatorio-ablativo, eccedenterispetto alla funzione di garanzia del credito civilistico; inoltre, il Tribunale nonaveva svolto alcuna valutazione esplicita sulla proporzionalità tra il creditoquantificato e il valore dei beni vincolati, né si era confrontato con laprospettazione difensiva che chiedeva di ridurre il sequestro proprio alla luce dellaconsulenza tecnica di parte civile, non verificando la proporzionalità fra il creditoe il valore effettivo dei beni sequestrati;2.3. violazione degli artt. 316, 125 e 324 cod. proc. pen., motivazionemeramente apparente sulla valutazione del patrimonio immobiliare e sullaproporzionalità tra il valore dei beni ed il credito garantito: la difesa aveva prodottodocumentazione attestante il valore di mercato degli immobili sottoposti asequestro, evidenziando come il loro valore venale complessivo fosse ampiamentesuperiore al valore catastale indicato dalle parti civili e recepito dal giudice di primogrado; erano state allegate non mere stime di parte prive di riscontro, maquotazioni immobiliari basate su banche dati e valutazioni di agenzie immobiliarioperanti in zona, nonché (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) gli atti di acquisto e i valoriimponibili fiscali, ma l'ordinanza impugnata non aveva indicato quali di talidocumenti riteneva inattendibili, né per quali ragioni;2.4. violazione dell’art. 316 cod, proc. pen.; erronea affermazione dellasussistenza del periculum in mora; motivazione apparente sul pericolo didispersione delle garanzie: non era stato considerato che il patrimonio immobiliareera ampiamente capiente e che non vi era alcun elemento idoneo a far ritenere in3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con argomentazioni deltutto sovrapponibili a quelle presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:4.1. violazione degli artt. 316, 320 e 125 cod. proc. pen. con riferimento agliartt. 2043 cod. civ. e 640 cod. pen., stante l’erronea valutazione del dannorisarcibile e l’omessa valutazione della deminutio patrimonii; l’ordinanzaimpugnata aveva utilizzato categorie elaborate dalla giurisprudenza in tema disequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente al fine di determinareil credito civilistico oggetto della garanzia cautelare prevista dagli artt. 316 e ss.cod. proc. pen., sovrapponendo istituti che assolvono a funzioni radicalmentedifferenti; invero, il sequestro conservativo mira a conservare la garanziapatrimoniale posta a presidio delle obbligazioni civili derivanti dal fatto illecito, percui il parametro cui deve essere commisurata la misura non è l'utilità economicaeventualmente conseguita dall'autore del reato - ossia il profitto in sensopenalistico, rilevante ai fini della confisca - bensì la pretesa risarcitoriaconcretamente configurabile in capo alla parte civile e, quindi, la deminutiopatrimonii effettivamente subìta, intesa in termini di danno emergente e, se delcaso, di lucro cessante;4.2. violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 2043 cod. civ., 185 e 640 cod.pen. mediante apodittica quantificazione della fattispecie come aliud pro alio econseguente erronea determinazione del danno risarcibile: l’ordinanza impugnatanon articolava alcuna argomentazione circa la concreta deminutio patrimoniiasseritamene subìta dalle parti civili, né aveva proceduto alla quantificazione delpregiudizio patrimoniale effettivamente ricollegabile alla condotta contestata,errando nel qualificare la fattispecie come aliud pro alio e senza alcuna effettivaverifica delle caratteristiche dei beni oggetto della fornitura, senza alcun confrontocon il materiale probatorio versato in atti dalla difesa circa l'avvenuta consegna ecollaudo dei macchinari, nonché circa la valutazione tecnico economica degli stessi(in particolare, le difformità riscontrate sui macchinari erano state qualificate come“lievi e marginali” e comunque “sanabili” attraverso interventi di adeguamento);la stessa consulenza tecnica prodotta delle parti civili attribuiva ai macchinari unvalore compreso tra euro 824.200 ed euro 1.074.600, riconoscendo quindil'esistenza di un’utilità patrimoniale concreta e oggettivamente apprezzabile;pertanto, la vicenda in esame si collocava nell'ambito dei cd. reati “in contratto”,nei quali il contratto conserva una propria autonomia causale e continua a produrreeffetti economici rilevanti, sicché il danno risarcibile non può essere determinatoprescindendo dal valore delle prestazioni effettivamente eseguite;4.3. erronea applicazione dei princìpi elaborati in materia di profittoconfiscabile nei reati “in contratto” e omessa detrazione del valore delle prestazionilecitamente eseguite: l’ordinanza impugnata non teneva conto dei criteri diquantificazione cristallizzati nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.26654/2008 (rv. 239924) in cui si sottolinea che nei reati “in contratto” il profittonon corrisponde necessariamente all’importo del contratto, posto che da talesomma è necessario scorporare i costi e le prestazioni lecite effettivamente rese afavore della controparte, per cui il Tribunale avrebbe dovuto verificare se e in qualemisura il valore della prestazione ricevuta incidesse sulla determinazione dellaperdita patrimoniale effettivamente subita dalle parti civili;4.4. violazione degli artt. 316, 324, 125 cod. proc. pen., 640 cod. pen. e2740 cod. civ. in ragione del difetto di proporzionalità ed adeguatezza delsequestro conservativo, stante la mancata considerazione del valore deimacchinari: il Tribunale aveva ritenuto rispettato il principio di proporzionalitàassumendo quale parametro di riferimento l'intero corrispettivo versato inesecuzione del contratto di fornitura, oltre alle ulteriori voci di spesa sostenutedalle parti civili, omettendo di confrontarsi con il dato, documentalmente provatoe mai contestato, rappresentato dall'effettiva consegna dei macchinari e dal lorovalore economico, che avrebbe dovuto essere detratto per determinare il creditorisarcitorio; la difesa aveva infatti specificamente dedotto che i macchinaripossedessero un autonomo valore economico e che tale circostanza imponesseuna radicale rivalutazione del giudizio di proporzionalità della misura, ma ilTribunale si era limitato ad affermare apoditticamente che il danno corrispondevaall'intero corrispettivo contrattuale;4.5. violazione degli artt. 316, 324 e 125 cod. proc. pen. per motivazioneomessa o meramente apparente circa la valutazione del compendio patrimonialeda sottoporre a sequestro e il relativo giudizio di proporzionalità e adeguatezza:era stato valorizzato esclusivamente il valore catastale degli immobili riconducibiliagli imputati in quanto, secondo il Tribunale, non erano stati allegati elementiidonei da cui inferire il valore di mercato dei beni, affermazione errata in quantola difesa aveva prodotto ampia documentazione finalizzata a dimostrare il valorevenale degli immobili sottoposti al vincolo; il Tribunale, inoltre, non aveva spiegatoper quale motivo i documenti prodotti erano inattendibili;4.6. violazione degli artt. 316 e 125 cod. proc. pen. stante l'insussistenza delpericulum in mora: non era stato individuato alcun concreto indice di dispersionepatrimoniale, né venivano richiamati atti di disposizione, vendite sospette,trasferimenti di beni, costituzione di vincoli o altre condotte idonee a far ritenerein atto o imminente un depauperamento della garanzia patrimoniale; al contrario,erano stati rappresentati elementi di segno opposto, quali la disponibilitàmanifestata sin dall'inizio da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri indagati ad avviare trattativecon le parti civili per una composizione complessiva della vertenza (che siintersecava con ulteriori controversie pendenti tra le parti); si aggiungeva cheanche la posizione della responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essereliquidata nei termini apodittici utilizzati all'ordinanza impugnata, in quantol'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo non potevaessere intesa quale elemento a sostegno del periculum, senza considerare chetale circostanza non poteva automaticamente tradursi in incapienza del patrimoniodegli indagati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati.1.1. Premesso che “in tema di sequestro conservativo, il "quantum" dellasomma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte delgiudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio,in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall'intervenutovaglio in ordine al "fumus" del reato” (Sez. 6, n. 3504 del 24/10/2019, dep. 2020,Taddei, Rv. 278193-01), si deve rilevare che i motivi proposti nei tre ricorsi,sostanzialmente analoghi, sono fondati.1.2. In particolare, quanto all’eccezione cumulativa secondo la quale non èstato calcolato il valore dei beni ceduti dagli indagati, la motivazione del Tribunaleè meramente apparente, posto che si limita a ritenere sussistente una ipotesi di“aliud pro alio”, senza però spiegare perché non sia stata considerata lavalutazione economica dei beni consegnati, posto che nel sequestro conservativosi deve tenere conto del danno effettivamente subìto (ovvero del concretodepauperamento economico) dalla parte civile che lo ha richiesto.1.2.1. Nella fattispecie, appare indubbio che:-i macchinari oggetto del contratto siano stati consegnati e che il loro valore, sullabase una consulenza tecnica effettuata dalla stessa parte offesa, sia stato stimatotra 824.200,00 euro e 1.047.600,00 euro;-si è in presenza di reato in contratto, ossia di un rapporto negoziale viziato dacondotte fraudolente nella fase di formazione/esecuzione.1.2.2. Al riguardo, deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui “In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto delreato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identificacon il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reatopresupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di unrapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilitàeventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da partedell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone (Sez. U, n. 26654 del27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 239924-01, nella cui parte motiva laCorte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto diconfisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico - qualiad esempio quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto" -, ma che, al contempo,tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole esostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo alcontratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attivitài cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto edimmediato con il reato).Pertanto, è necessario un approfondimento sul valore della merceconsegnata dagli indagati alle parti offese e se lo stesso debba essere o menoconteggiato per quantificare il risarcimento del danno (sul punto, si veda ancheSez. 2, n. 40765 del 21/10/2021, Carotenuto, Rv. 282194-01, secondo cui “Intema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reatoconseguito attraverso un contratto viziato da condotte illecite poste in essere nellafase delle trattative od in quella dell'esecuzione, il profitto confiscabile deve esseredeterminato al netto del valore delle prestazioni lecite effettuate dall'autore delreato per adempiere al contratto, di cui la controparte si sia avvalsa o giovata”; inparticolare, si è precisato che l'identificazione del profitto nei rapporti contrattualiviziati deve essere valutato tenendo distinti (a) i casi in cui il contratto sia "in sé",ed integralmente, illecito, nei quali deve essere identificato nella intera prestazionefornita dall'offeso, (b) da quelli in cui il contratto non sia "in sé" illecito, ma siaviziato da condotte fraudolente poste in essere da una delle parti nella fase delletrattative o in quella della esecuzione; quando per adempiere il contratto viziatovengono fornite dall'autore del reato prestazioni in sé lecite, delle quali ildanneggiato tragga giovamento, il profitto deve essere quantificato al netto delloro valore). La valenza del principio è tale da potersi estendere a fortiori alsequestro conservativo.1.3. Fermo quanto precede e posto che tale mancata valutazione incide sulgiudizio di proporzionalità tra importo del sequestro e danno risarcibile, anchel’eccezione sul mancato giudizio di proporzionalità tra valore dei beni degli indagatie credito garantito risulta fondato: in sede di riesame, era stata prodotta diversadocumentazione (perizie, valutazioni di agenzie immobiliari, quotazioni OMI)afferente alla stima del patrimonio immobiliare degli indagati, ma il Tribunale haapplicato il criterio del valore catastale senza spiegare quali, tra i diversi documentiprodotti, fossero da ritenersi inattendibili (si fa riferimento soltanto alle quotazioniOMI riferite a tale Inghirami) e perché il valore commerciale dei beni calcolatodalla difesa sarebbe inferiore al danno risarcibile.2. Da quanto sopra esposto consegue l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio al Tribunale di Benevento che dovrà chiarire, oltre ai puntisopra evidenziati, anche la sussistenza o meno del requisito del periculum in mora. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diBenevento competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso il 15/09/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]