CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1981
Cassazione n. 23102/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/06/1981 avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 56, 110, 624-bis cod. pen. nonché 495 cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine alla sussistenza di un tentativo punibile - e il secondo motivo - che lamenta la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di riduzione della pena nella misura massima di due terzi per il tentativo e alla reformatio in peius - sono manifestamente infondati e finiscono col reiterare le allegazioni disattese dalla Corte di merito che, in maniera congrua, logica e conforme al diritto, ha escluso che nella specie ricossero meri atti preparatori sulla scorta della condotta posta in essere in concreto e interrotta dal sopraggiungere degli operanti (in particolare, i correi avevano già fatto ingresso in un garage ederano stati colti nell'atto di impiegare violenza, con strumenti idonei, per provocarne l'aperura; cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); e quanto alla commisurazione della pena, evidenziando anzitutto lo stadio avanzato del tentativo, apprezzamento rispetto al quale il ricorso sollecita irritualmente un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), oltre a dare atto dell'erroneo, in favore dell'imputato, bilanciamento delle circostanze già compiuto dal primo Giudice, che tuttavia non è stato modificato (in mancanza di impugnazione del Pubblico ministero), il che esclude con evidenza la reformatio in peius; - il terzo motivo - che adduce la violazione dell'art. 495 cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, contiene asserti del tutto generici inidonei a costituire una compiuta critica di legittimità rispetto all'offensività della falsa dichiarazione, esclusa dalla Corte di merito con una motivazione corretta, la quale ha rimarcato che il ricorrente solo dopo esser stato condotto in Commissariato (a seguito dell'arresto) ha dichiarato (a differenza di quanto occorso in precedenza) la propria vera identità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] 23 t 2O26 il Patitior = Aterm a .wtis