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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 21082/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALEdi PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Pordenone il 21 ottobre 2021 ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto di condanna proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato della violazione dell'art. 187 del codice della strada, fatto ipotizzato come commesso il 19 luglio 2020.

2. Risulta dalla motivazione dello stesso provvedimento impugnato che il decreto di condanna, emesso il 27 maggio 2021, è stato notificato al Difensore tramite posta elettronica il 28 maggio 2021 e all'imputato, tramite servizio postale (consegna a familiare convivente) in data 22 giugno 2021. 3.La ragione della declaratoria di inammissibilità è, testualmente ed integralmente, la seguente: «con invio telematico del 21 giugno 2021, alle ore 15.35, il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha depositato opposizione al decreto penale di cui sopra: l'opposizione è tardiva, poiché formulata oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 461, comma 1, c.p.p.».

4. Ciò posto, ricorre per la cassazione del provvedimento l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo, con il quale denunzia violazione di legge (art. 585 cod. proc. pen.).

Il G.i.p. non avrebbe tenuto conto della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine concesso all'imputato (nei cui confronti la notifica si è perfezionata il 22 giugno 2021), essendo stata l'opposizione presentata addirittura con un giorno di anticipo, il 21 giugno 2021.

Si richiama al riguardo il principio di diritto - che si stima valevole per tutte le impugnazioni - fissato da Sez. 1, n. 972 del 28/11/2019, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA] 3onathan Rafael, non mass., nella cui motivazione (alla p. 3, sub punto n. 1 del "considerato in diritto") si legge che «qualora il momento dell'effettiva conoscenza dell'esecuzione della decisione - rilevante ai fini della decorrenza del termine per proporre l'impugnazione - sia diverso per l'imputato e per il suo difensore deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui vale per entrambi il termine che scade per ultimo, in tutti i casi in cui una norma imponga di portare a formale conoscenza dell'atto sia l'uno che l'altro». 5.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta dell'Il aprile 2002 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Pordenone.6.11 ricorso è fondato, per le seguenti ragioni.

Corretta e condivisibile appare l'opinione del P.G.

Infatti, «L'opposizione a decreto penale di condanna, essendo una forma di impugnazione, anche se speciale, è soggetta alla disciplina e ai principi generali per esse previste, compreso, quindi, il disposto del terzo comma dell'art. 585 cod. proc. pen., suscettibile di applicazione nel caso in esame a seguito del combinato disposto degli artt. 460 (novellato dall'art. 20 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 60) e 461 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 10621 del 10/12/2002, dep. 2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224701; in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 25439 del 28/03/2003, Cargiolli, Rv. 225601).

Ciò posto, non essendo spirato, alla data di presentazione dell'opposizione, il termine concesso all'imputato per impugnare (anzi, a ben vedere, esso non era nemmeno iniziato a decorrere) e, dovendo applicarsi l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui «quando la decorrenza è diversa per ;'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo», la opposizione al decreto di condanna è da ritenersi tempestiva (dovendosi condividere il precedente di legittimità richiamato nel ricorso e, in senso conforme, Sez. 2, n. 30453 del 26/06/2003, Urbini, Rv. 226505). 7.In conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la 1:rasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso.

Così deciso il 10/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il r sidente [OSCURATO:PERSONA] IlanFerranti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALEdi PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Pordenone il 21 ottobre 2021 ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto di condanna proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato della violazione dell'art. 187 del codice della strada, fatto ipotizzato come commesso il 19 luglio 2020. 2. Risulta dalla motivazione dello stesso provvedimento impugnato che il decreto di condanna, emesso il 27 maggio 2021, è stato notificato al Difensore tramite posta elettronica il 28 maggio 2021 e all'imputato, tramite servizio postale (consegna a familiare convivente) in data 22 giugno 2021. 3.La ragione della declaratoria di inammissibilità è, testualmente ed integralmente, la seguente: «con invio telematico del 21 giugno 2021, alle ore 15.35, il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha depositato opposizione al decreto penale di cui sopra: l'opposizione è tardiva, poiché formulata oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 461, comma 1, c.p.p.». 4. Ciò posto, ricorre per la cassazione del provvedimento l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo, con il quale denunzia violazione di legge (art. 585 cod. proc. pen.). Il G.i.p. non avrebbe tenuto conto della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine concesso all'imputato (nei cui confronti la notifica si è perfezionata il 22 giugno 2021), essendo stata l'opposizione presentata addirittura con un giorno di anticipo, il 21 giugno 2021. Si richiama al riguardo il principio di diritto - che si stima valevole per tutte le impugnazioni - fissato da Sez. 1, n. 972 del 28/11/2019, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA] 3onathan Rafael, non mass., nella cui motivazione (alla p. 3, sub punto n. 1 del "considerato in diritto") si legge che «qualora il momento dell'effettiva conoscenza dell'esecuzione della decisione - rilevante ai fini della decorrenza del termine per proporre l'impugnazione - sia diverso per l'imputato e per il suo difensore deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui vale per entrambi il termine che scade per ultimo, in tutti i casi in cui una norma imponga di portare a formale conoscenza dell'atto sia l'uno che l'altro». 5.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta dell'Il aprile 2002 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Pordenone.6.11 ricorso è fondato, per le seguenti ragioni. Corretta e condivisibile appare l'opinione del P.G. Infatti, «L'opposizione a decreto penale di condanna, essendo una forma di impugnazione, anche se speciale, è soggetta alla disciplina e ai principi generali per esse previste, compreso, quindi, il disposto del terzo comma dell'art. 585 cod. proc. pen., suscettibile di applicazione nel caso in esame a seguito del combinato disposto degli artt. 460 (novellato dall'art. 20 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 60) e 461 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 10621 del 10/12/2002, dep. 2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224701; in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 25439 del 28/03/2003, Cargiolli, Rv. 225601). Ciò posto, non essendo spirato, alla data di presentazione dell'opposizione, il termine concesso all'imputato per impugnare (anzi, a ben vedere, esso non era nemmeno iniziato a decorrere) e, dovendo applicarsi l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui «quando la decorrenza è diversa per ;'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo», la opposizione al decreto di condanna è da ritenersi tempestiva (dovendosi condividere il precedente di legittimità richiamato nel ricorso e, in senso conforme, Sez. 2, n. 30453 del 26/06/2003, Urbini, Rv. 226505). 7.In conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la 1:rasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso. Così deciso il 10/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il r sidente [OSCURATO:PERSONA] IlanFerranti
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