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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16330/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 14 luglio 2023 del Magistrato di sorveglianza di Bologna, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 26 gennaio 2023, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liberazione anticipata relativa ai semestri riconnpresi nei periodi dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 e dal 30 giugno 2022 al 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha evidenziato che l'impugnazione non rispettava i requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non essendo stato trasmesso all'indirizzo PEC riferibile all'Ufficio di sorveglianza (che aveva emesso il provvedimento reclamato), ma in maniera errata a quello del Tribunale di sorveglianza.

Il provvedimento impugnato, inoltre, non era in ogni caso reclannabile, ma eventualmente ricorribile dinanzi alla Corte di cassazione.

2. Il ricorrente articola più motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riferimento all'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché - pur volendo sostenere che il deposito del reclamo fosse stato trasmesso a un indirizzo PEC errato - il giudice di merito avrebbe dovuto trasmettere l'atto al giudice competente, in forza del principio di conservazione dell'atto.

Considerando la natura di impugnazione dell'atto di reclamo, il ricorrente solleva questione di costituzionalità della sopra citata norma laddove prevede l'inammissibilità dell'atto in caso di trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, per violazione degli artt. 24, 27, secondo comma, e 111 Cost.2.2.

Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. a), 179, 591 e 609, comma 2, cod. proc. pen., perché il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del reclamo, attività di competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza. 2 .0"

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe in maniera errata affermato che avverso il provvedimento con il quale viene rigettata la richiesta di liberazione anticipata non può essere oggetto di reclamo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova in diritto premettere che l'art. 69-bis Ord. pen. prevede che «sull'istanza di concessione di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale (...).

Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio».

Pertanto, il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata è adottato sempre de plano «senza la presenza delle parti», il contraddittorio è eventuale e differito, essendone contemplata la instaurazione solo in caso di impugnazione, davanti al giudice ad quem: al riguardo, l'impugnazione specificamente prevista dalla legge è costituita dal reclamo al tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] - pur rinnovando il principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399) - ritiene che, come correttamente rilevato dal ricorrente, il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del reclamo.

In tema di procedimento di sorveglianza, infatti, è stato stabilito che è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo (proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata) emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203).2.

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglian

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 14 luglio 2023 del Magistrato di sorveglianza di Bologna, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 26 gennaio 2023, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liberazione anticipata relativa ai semestri riconnpresi nei periodi dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 e dal 30 giugno 2022 al 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha evidenziato che l'impugnazione non rispettava i requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non essendo stato trasmesso all'indirizzo PEC riferibile all'Ufficio di sorveglianza (che aveva emesso il provvedimento reclamato), ma in maniera errata a quello del Tribunale di sorveglianza. Il provvedimento impugnato, inoltre, non era in ogni caso reclannabile, ma eventualmente ricorribile dinanzi alla Corte di cassazione. 2. Il ricorrente articola più motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riferimento all'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché - pur volendo sostenere che il deposito del reclamo fosse stato trasmesso a un indirizzo PEC errato - il giudice di merito avrebbe dovuto trasmettere l'atto al giudice competente, in forza del principio di conservazione dell'atto. Considerando la natura di impugnazione dell'atto di reclamo, il ricorrente solleva questione di costituzionalità della sopra citata norma laddove prevede l'inammissibilità dell'atto in caso di trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, per violazione degli artt. 24, 27, secondo comma, e 111 Cost.2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. a), 179, 591 e 609, comma 2, cod. proc. pen., perché il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del reclamo, attività di competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza. 2 .0" 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe in maniera errata affermato che avverso il provvedimento con il quale viene rigettata la richiesta di liberazione anticipata non può essere oggetto di reclamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che l'art. 69-bis Ord. pen. prevede che «sull'istanza di concessione di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale (...). Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio». Pertanto, il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata è adottato sempre de plano «senza la presenza delle parti», il contraddittorio è eventuale e differito, essendone contemplata la instaurazione solo in caso di impugnazione, davanti al giudice ad quem: al riguardo, l'impugnazione specificamente prevista dalla legge è costituita dal reclamo al tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] - pur rinnovando il principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399) - ritiene che, come correttamente rilevato dal ricorrente, il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del reclamo. In tema di procedimento di sorveglianza, infatti, è stato stabilito che è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo (proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata) emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203).2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglian
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