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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 04169/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26586-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 345/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 26586/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Catanzaro in riforma della pronuncia del Tribunale di Cosenza, verificata la tempestività degli avvisi bonari da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato dovuti da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, i contributi alla [OSCURATO:PERSONA] per i crediti dalla stessa prodotti negli anni 2009 e 2010, avendo ritenuto che nel periodo di riferimento ella svolgesse abitualmente attività professionale; [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ. la ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell' art. 2935 c.c., art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 113 c.p.c., art. 17 del dpr del 7 dicembre 2001 n. 435, art. 3 comma 3

I. 212 del 27.07.2000, d.p.c.m. 10.06.2010 e 12.05.2011 erronea interpretazione della disciplina della prescrizione"; contesta la ricostruzione della Corte d'appello relativamente alle circostanze temporali di maturazione del diritto dell'[OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dei cc. 25 e 26

I. 335/95 e dell'art. 18

I. 111/201, per inesistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria e/o d'ufficio alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA]"; con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 convertito in I. 326/2004 e dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., inesistenza e mancata prova dell'abitualità; omesso esame di fatto decisivo controverso"; il secondo e il terzo motivo pongono in discussione le argomentazioni attraverso le quale la Corte territoriale è giunta ad affermare la natura abituale dell'attività professionale svolta dalla ricorrente negli anni di causa; ragioni logiche rendono opportuno partire dall'esame congiunto del secondo e del terzo motivo in quanto evidentemente connessi; essi non meritano accoglimento; quanto all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] in presenza di un'attività libero professionale con un reddito inferiore a euro 5.000,00, la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021), secondo cui l'esiguità del reddito prodotto non implica necessariamente l'occasionalità dell'attività professionale, ma rappresenta unicamente un indice presuntivo da valutare insieme ad altri (quali l'iscrizione all'albo, l'accensione della partita IVA l'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività); sicché, spetta al giudice del merito accertare in fatto se un'attività professionale debba ritenersi abituale anche in presenza di un reddito inferiore al limite di legge (Euro 5.000,00); nel caso in esame la Corte di appello, nel rilevare l'esistenza di un reddito professionale inferiore a Euro 5.000,00 ha motivatamente escluso qualsiasi automatismo derivante dal mero dato reddituale in merito all'occasionalità dell'attività prestata dalla professionista, al tempo stesso ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento circa l'esistenza di indici presuntivi dell'abitualità di esercizio della professione, atteso che quest'ultima non solo emergeva dalla circostanza dell'iscrizione all'albo degli avvocati, quanto soprattutto dall'esplicito riconoscimento, da parte dell'interessata, di aver svolto in modo continuativo l'attività nel periodo di causa; quanto al primo motivo, ne va parimenti dichiarata l'infondatezza; corretta appare la ricostruzione delle circostanze temporali relative alla maturazione del dies a quo da parte del provvedimento impugnato, richiamate dalla stessa ricorrente, il che non fa che confermare la tempestività della richiesta; quanto all'individuazione del dies ad quem essa fonda sul differimento della scadenza operato dai D.P.C.M. ratione temporis applicabili (d.p.c.m. 10.06.2010 e d.p.c.m. 12.05.2011); a tal proposito giova ricordare che questa Corte attribuisce ai predetti decreti valore di norma inderogabile la cui applicazione da parte del giudice è indispensabile ai fini del compiersi della fattispecie estintiva per intervenuta prescrizione (Cfr. per tutte Cass n. 28565 del 2022);in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26586-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 345/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 26586/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Catanzaro in riforma della pronuncia del Tribunale di Cosenza, verificata la tempestività degli avvisi bonari da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato dovuti da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, i contributi alla [OSCURATO:PERSONA] per i crediti dalla stessa prodotti negli anni 2009 e 2010, avendo ritenuto che nel periodo di riferimento ella svolgesse abitualmente attività professionale; [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ. la ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell' art. 2935 c.c., art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 113 c.p.c., art. 17 del dpr del 7 dicembre 2001 n. 435, art. 3 comma 3 I. 212 del 27.07.2000, d.p.c.m. 10.06.2010 e 12.05.2011 erronea interpretazione della disciplina della prescrizione"; contesta la ricostruzione della Corte d'appello relativamente alle circostanze temporali di maturazione del diritto dell'[OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dei cc. 25 e 26 I. 335/95 e dell'art. 18 I. 111/201, per inesistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria e/o d'ufficio alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA]"; con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 convertito in I. 326/2004 e dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., inesistenza e mancata prova dell'abitualità; omesso esame di fatto decisivo controverso"; il secondo e il terzo motivo pongono in discussione le argomentazioni attraverso le quale la Corte territoriale è giunta ad affermare la natura abituale dell'attività professionale svolta dalla ricorrente negli anni di causa; ragioni logiche rendono opportuno partire dall'esame congiunto del secondo e del terzo motivo in quanto evidentemente connessi; essi non meritano accoglimento; quanto all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] in presenza di un'attività libero professionale con un reddito inferiore a euro 5.000,00, la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021), secondo cui l'esiguità del reddito prodotto non implica necessariamente l'occasionalità dell'attività professionale, ma rappresenta unicamente un indice presuntivo da valutare insieme ad altri (quali l'iscrizione all'albo, l'accensione della partita IVA l'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività); sicché, spetta al giudice del merito accertare in fatto se un'attività professionale debba ritenersi abituale anche in presenza di un reddito inferiore al limite di legge (Euro 5.000,00); nel caso in esame la Corte di appello, nel rilevare l'esistenza di un reddito professionale inferiore a Euro 5.000,00 ha motivatamente escluso qualsiasi automatismo derivante dal mero dato reddituale in merito all'occasionalità dell'attività prestata dalla professionista, al tempo stesso ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento circa l'esistenza di indici presuntivi dell'abitualità di esercizio della professione, atteso che quest'ultima non solo emergeva dalla circostanza dell'iscrizione all'albo degli avvocati, quanto soprattutto dall'esplicito riconoscimento, da parte dell'interessata, di aver svolto in modo continuativo l'attività nel periodo di causa; quanto al primo motivo, ne va parimenti dichiarata l'infondatezza; corretta appare la ricostruzione delle circostanze temporali relative alla maturazione del dies a quo da parte del provvedimento impugnato, richiamate dalla stessa ricorrente, il che non fa che confermare la tempestività della richiesta; quanto all'individuazione del dies ad quem essa fonda sul differimento della scadenza operato dai D.P.C.M. ratione temporis applicabili (d.p.c.m. 10.06.2010 e d.p.c.m. 12.05.2011); a tal proposito giova ricordare che questa Corte attribuisce ai predetti decreti valore di norma inderogabile la cui applicazione da parte del giudice è indispensabile ai fini del compiersi della fattispecie estintiva per intervenuta prescrizione (Cfr. per tutte Cass n. 28565 del 2022);in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis de
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