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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 16046/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/10/2022 del TRIBUNALE DI MELFIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 settembre 2022 il G.i.p. del Tribunale di Melfi applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1), 110 cod. pen., 10 e 12 legge n. 497/1974 (capo 17), 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (capo 20).Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale di Melfi, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, annullava il provvedimento del G.i.p. limitatamente al reato di cui al capo 1), confermando l'applicazione della misura di massimo grado.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e alla scelta della misura della custodia in carcere.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Con atto in data 10 marzo 2023, il difensore ha rinunziato al ricorso, con dichiarazione sottoscritta dall'indagato, ora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. La rituale rinuncia al ricorso da parte dell'indagato comporta la inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.

2. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata (il ricorrente, cui la misura di massimo grado è stata sostituita, aveva contestato anche la sussistenza stessa delle esigenze cautelari).Ìir P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/10/2022 del TRIBUNALE DI MELFIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 settembre 2022 il G.i.p. del Tribunale di Melfi applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1), 110 cod. pen., 10 e 12 legge n. 497/1974 (capo 17), 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (capo 20).Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale di Melfi, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, annullava il provvedimento del G.i.p. limitatamente al reato di cui al capo 1), confermando l'applicazione della misura di massimo grado. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e alla scelta della misura della custodia in carcere. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Con atto in data 10 marzo 2023, il difensore ha rinunziato al ricorso, con dichiarazione sottoscritta dall'indagato, ora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rituale rinuncia al ricorso da parte dell'indagato comporta la inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito. 2. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata (il ricorrente, cui la misura di massimo grado è stata sostituita, aveva contestato anche la sussistenza stessa delle esigenze cautelari).Ìir P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Cos
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