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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42751/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Rilevato che l'imputato è stato ritenuto responsabile, nelle due sentenze conformi, del reato di cui all'art. 186-bis, comma 1 lett. c), comma 3 in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis cod. strada.

Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta:

1. Inosservanza e/o erronea applicazione del codice di rito con particolare riguardo alla inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge ex art. 191, 195, 203 cod. proc. pen. 2.

Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla statuizione di penale responsabilità dell'imputato ed alla insussistenza del reato oggetto di contestazione; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; parziale e distorta valutazione delle risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria

3. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla statuizione circa l'applicazione di una pena maggiormente congrua e confacente, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 e 62-bis cod. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono manifestamente infondati: la prova in ordine alla responsabilità dell'imputato è stata desunta dal contenuto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], Agente di [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito all'uscita di strada del furgone condotto dall'imputato e lo aveva soccorso, e dalle risultanze dell'alcoltest, effettuato dai Carabinieri, fatti convergere sul luogo del fatto dagli agenti di Polizia municipale.

La lamentata inutilizzabilità delle prove assunte ed il richiamo alla violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., risultano del tutto destituiti di fondamento.

Il teste di polizia municipale ha chiarito che il furgone condotto dall'imputato era finito in un fossato laterale alla strada; intervenuto a soccorrere l'imputato, aveva avvertito "l'odore vinoso, logorrea, l'equilibrio un po' precario", facendo intervenire sul posto i carabinieri muniti di etilometro.

I fatti su cui ha deposto l'Ag.

Ricci potevano formare oggetto di testimonianza, essendo stati da questi direttamente percepiti.

Quanto ai risultati delle prove dell'alcoltest, gli scontrini che ne attestano il risultato rappresentano accertamenti di natura irripetibile legittimamente utilizzabili ai fini del convincimento del giudice, anche nella parte in cui si precisano le circostanze spazio-temporali dell'accertamento [in termini Sez. 4, n. 32631 del 07/06/2017, Buliga, Rv. 270422, così massimata:"In tema di guida in stato di ebbrezza, il verbale contenente gli esiti dell'alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna del conducente l'autovettura, anche in assenza dell'escussione dei verbalizzanti, ritenendo utilizzabili i verbali e i documenti prodotti, da cui risultava che l'imputato era stato controllato, nella data e nei luoghi indicati, mentre era alla guida dell'autovettura ed era risultato positivo all'esame dell'alcoltest)].

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la doglianza riguardante la qualità professionale dell'imputato è inammissibile, non essendo stata devoluta alla Corte di merito: è ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio in base al quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi si appalesano del tutto generici: la Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine ai profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata all'imputato ed il rigetto della concessione delle attenuanti comuni, delle attenuanti generiche e di ogni altro beneficio, ponendo in rilievo il negativo comportamento processuale serbato dall'imputato e la gravità complessiva del fatto, in ragione della pericolosità della condotta.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, da ribadirsi in questa sede, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex multis , Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che l'imputato è stato ritenuto responsabile, nelle due sentenze conformi, del reato di cui all'art. 186-bis, comma 1 lett. c), comma 3 in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1. Inosservanza e/o erronea applicazione del codice di rito con particolare riguardo alla inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge ex art. 191, 195, 203 cod. proc. pen. 2. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla statuizione di penale responsabilità dell'imputato ed alla insussistenza del reato oggetto di contestazione; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; parziale e distorta valutazione delle risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria 3. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla statuizione circa l'applicazione di una pena maggiormente congrua e confacente, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 e 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono manifestamente infondati: la prova in ordine alla responsabilità dell'imputato è stata desunta dal contenuto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], Agente di [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito all'uscita di strada del furgone condotto dall'imputato e lo aveva soccorso, e dalle risultanze dell'alcoltest, effettuato dai Carabinieri, fatti convergere sul luogo del fatto dagli agenti di Polizia municipale. La lamentata inutilizzabilità delle prove assunte ed il richiamo alla violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., risultano del tutto destituiti di fondamento. Il teste di polizia municipale ha chiarito che il furgone condotto dall'imputato era finito in un fossato laterale alla strada; intervenuto a soccorrere l'imputato, aveva avvertito "l'odore vinoso, logorrea, l'equilibrio un po' precario", facendo intervenire sul posto i carabinieri muniti di etilometro. I fatti su cui ha deposto l'Ag. Ricci potevano formare oggetto di testimonianza, essendo stati da questi direttamente percepiti. Quanto ai risultati delle prove dell'alcoltest, gli scontrini che ne attestano il risultato rappresentano accertamenti di natura irripetibile legittimamente utilizzabili ai fini del convincimento del giudice, anche nella parte in cui si precisano le circostanze spazio-temporali dell'accertamento [in termini Sez. 4, n. 32631 del 07/06/2017, Buliga, Rv. 270422, così massimata:"In tema di guida in stato di ebbrezza, il verbale contenente gli esiti dell'alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna del conducente l'autovettura, anche in assenza dell'escussione dei verbalizzanti, ritenendo utilizzabili i verbali e i documenti prodotti, da cui risultava che l'imputato era stato controllato, nella data e nei luoghi indicati, mentre era alla guida dell'autovettura ed era risultato positivo all'esame dell'alcoltest)]. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la doglianza riguardante la qualità professionale dell'imputato è inammissibile, non essendo stata devoluta alla Corte di merito: è ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio in base al quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi si appalesano del tutto generici: la Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine ai profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata all'imputato ed il rigetto della concessione delle attenuanti comuni, delle attenuanti generiche e di ogni altro beneficio, ponendo in rilievo il negativo comportamento processuale serbato dall'imputato e la gravità complessiva del fatto, in ragione della pericolosità della condotta. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, da ribadirsi in questa sede, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex multis , Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 o
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