CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 31/10/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 31 ottobre 2022 la Corte di appello di Napoli adita quale giudice dell'esecuzione per la revoca dell'ordine di demolizione disposto a seguito di sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 17.12.1998 e divenuta irrevocabile il 26 febbraio 1999, rigettava l'istanza 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce vizi di motivazione di violazione di legge e di motivazione. Si contesta il rilievo della corte di appello per cui la vendita dell'immobile interessato dalla demolizione, avvenuta il 14 luglio 2022 da parte del comune di Massa di Somma, non avrebbe potuto validare alcun permesso di costruire in sanatoria in quanto l'opera insisteva su area demaniale. Si osserva che tale rilievo sarebbe superato dal dato per cui la demolizione avrebbe riguardo solo alcune superfetazioni inerenti un immobile legittimamente costruito. Si rappresenta, altresì, che per legge, con norme richiamate in ricorso, sarebbe consentito, per le opere realizzate da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, conseguire il condono a date condizioni, pure indicate dal legislatore. Si contesta poi, l'ulteriore rilievo della corte di appello per cui il condono non poteva operare in presenza di ulteriori superfetazioni abusive realizzate nel corso degli anni e non oggetto di istanze di condono. Ciò perchè i predetti interventi non modificavano irreversibilmente le strutture di cui alle domande di sanatoria, trattandosi di un ripostiglio, due tettoie e di un vano in muratura. Opere peraltro demolite dalla stessa ricorrente. Si evidenzia altresì l'intervenuto parere della Soprintendenza in ordine alla pratica di condono anche con riguardo alla eliminazione degli abusi aggiuntivi. Si contesta anche la tesi per cui il provvedimento di condono non sarebbe efficace in quanto a seguito di ordinanza comunale di demolizione antecedente alla richiesta di condono l'immobile era stato acquisito al patrimonio comunale. Laddove invece la presentazione di istanze di condono rende inefficace ogni procedimento sanzionatorio del Comune sino alla definizione del procedimento di condono. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi proposti, attenendo entrambi al tema della individuazione dei requisiti in funzione del condono, devono esaminarsi congiuntamente. Essi sono inammissibili. La ricorrente si oppone, attraverso una mera ricostruzione di merito, come tale inammissibile in questa sede, al tema fondante la prima considerazione della Corte di appello circa la sussistenza di dati ostativi al condono: quello per cui le opere oggetto di domanda nell'ambito delle normative in tema di condono edilizio ex L. 47/85 e 724 /94, furono oggetto di ulteriori abusi, causa di "mutamenti del manufatto non trascurabili e soprattutto ostativi al rilascio del parere favorevole della Soprintendenza", con trasformazione, nel tempo, della conformazione e della volumetria del manufatto rispetto al quale venne prestata istanza di condono (cfr. pag. 4 e 5 della ordinanza impugnata). Si tratta di un rilievo non sindacabile in questa sede, sia perché frutto di un giudizio di fatto non esaminabile da questa Corte in assenza di manifesti difetti logici, sia perché, a conferma di tale ultima considerazione, esso appare in linea con l'indirizzo di questa Corte, che va ribadito, secondo il quale se si proseguono i lavori edilizi su un immobile abusivo dopo la scadenza del termine per il condono, senza che il permesso in sanatoria sia stato rilasciato, si producono due effetti giuridici: la commissione di un ulteriore reato, trattandosi di lavori edilizi su immobile abusivo, e la non concedíbilità del condono richiesto, perché la data a cui fa riferimento la legge serve a fotografare la situazione di fatto esistente su cui valutare la possibilità di rilasciare il titolo in sanatoria ( cfr. non massimata, Sez. 3, n. 2231 del 2022). Tali principi trovano indiretta conferma anche nella chiara lettera della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui in caso dì domanda di condono edilizio è consentito far ricorso alla procedura dì cui alla detta disposizione, che nella sostanza consente limitati interventi in prosecuzione dell'opera abusiva da condonarsi, ancorchè oltre il termine ultimo di "ultimazione" della stessa nel senso accolto dalla disciplina di condono, solo per interventi di "completamento funzionale" dell'opera abusiva medesima, per la quale è stato richiesto il condono. E nel rispetto, rigoroso, delle relative condizioni e procedura. Non di secondo piano appare l'ulteriore notazione della corte dì appello, anche essa frutto di una valutazione di merito che sfugge al perimetro di analisi consentito in sede dì legittimità, per cui le opere ulteriori non oggetto di domande dì condono sono risultate tali da impedire, nella sostanza, il rilascio del parere positivo della Soprintendenza in maniera integrale ovvero non condizionato, come invece avvenuto attraverso la adozione dì specifiche prescrizioni tese ad eliminare del tutto le opere ulteriori realizzate. Osservazione, quest'ultima, in linea con il generale principio di inammissibilità di ogni forma di sanatoria ( ex art. 36 del DPR 380/01 o per condono) ove condizionata ovvero tesa a frazionare parti dell'opera tra profili sanabili e non. Le presentì notazioni in tema di manifesta infondatezza della censura sopra esaminata assorbono ogni altra questione sollevata. 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3 e- P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d