CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 aprile 2021
Cassazione n. 01872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ischia (NA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emesso in data 07/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna in quanto tardiva, alla luce della data di deposito della stessa, individuata nel 28/04/2021.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 461 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'opposizione era stata tempestivamente depositata in data 23/04/2021, come risulta dal timbro, con sottoscrizione del cancelliere, attestante il deposito; ciò risulta dalla seconda pagine dell'atto, contenente la nomina del difensore, pagina unita alla prima dai timbri di congiunzione del Tribunale, nonché dalla marca da bollo apposta dalla difesa sull'originale dell'opposizione, come si evince dalla copia dell'atto stesso. Del tutto inspiegabilmente, quindi, la Cancelleria della sezione distaccata di Ischia ha apposto un nuovo timbro, recante la data 28/04/2021, che ha indotto in errore il giudice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che - come si evince dagli atti trasmessi a questa Corte, cui il Collegio può accedere in considerazione della specifica doglianza formulata che, pur deducendo violazione di legge, si fonda sulla necessaria ricognizione degli atti processuali - risulta come il decreto penale di condanna oggetto di opposizione fosse stato notificato allo Iacono ed all'avv.to Visconti, difensore di ufficio del ricorrente, in data 09/04/2021; ciò in quanto lo Iacono, nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio, precedentemente redatto, si era riservato la nomina del difensore di fiducia. Evidentemente, quindi, la nomina del difensore di fiducia, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], era intervenuta successivamente alla notifica del decreto penale di condanna e, quindi, era stata depositata in data 23/04/2021 presso la cancelleria; peraltro, solo in seguito a tale nomina quale difensore di fiducia l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accedere al fascicolo processuale, non avendo, in precedenza ed in assenza di nomina, alcuna legittimazione alla consultazione degli atti. Ne discende che appare pacifico come la nomina dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta in data 23/04/2021, come risulta dal timbro di cancelleria apposto sul documento, presente in copia agli atti trasmessi a questa Corte. Altrettanto evidentemente una copia di tale atto di nomina era stato allegato all'atto di opposizione al decreto penale, depositato presso la cancelleria in data 28/04/2021, come si evince dal timbro in calce all'atto di opposizione stesso, recante la sigla del funzionario preposto. Diversamente non si comprende - né la difesa offre alcuna plausibile argomentazione in tal senso - per quale ragione il personale di cancelleria avrebbe dovuto apporre due distinti timbri, entrambi sottoscritti, recanti due diverse date, uno in calce al secondo foglio - ossia all'atto di nomina - e l'altro in calce all'atto di opposizione al decreto penale, peraltro apponendo il secondo timbro in assenza del difensore. Appare, inoltre, del tutto generico evocare un errore da parte del personale di cancelleria, atteso che l'attestazione di deposito di un atto processuale, provenendo da un pubblico ufficiale, costituisce atto pubblico fidefacente. Ne consegue che per contestare la data di deposito, apposta con timbro di cancelleria e sottoscrizione in calce all'atto di opposizione, sarebbe stato necessario proporre querela di falso, il che, nella specie, non risulta essersi verificato. La circostanza che la marca da bollo apposta sull'atto di opposizione rechi la data di emissione del 23/04/2021, appare circostanza del tutto irrilevante, in quanto evidentemente la stessa marca avrebbe potuto essere acquistata nella data di emissione ed apposta su di un atto depositato dopo qualche giorno. Nessuna disposizione, infatti, prescrive che la marca debba essere emessa nella stessa data in cui l'atto su cui è apposta viene depositato presso la cancelleria competente a riceverlo. Parimenti non dirimente risulta il timbro di congiunzione, atteso che evidentemente l'atto di nomina del difensore di fiducia, allegato in copia all'opposizione al decreto penale, era già stato depositato in precedenza, ossia il 23/04/2021, come attestato dal relativo timbro e, successivamente, era stato allegato in copia all'atto di opposizione, quest'ultimo depositato il 28/04/2021. Ne discende, quindi, come l'atto di opposizione, intervenuto in data 28/04/2021, sia effettivamente tardivo rispetto al termine di giorni quindici - come rilevato dal giudice procedente -, a fronte del decreto penale notificato in data 09/04/2021, ai sensi dell'art. 461 cod. proc. pen. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000,00 i favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,