CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 24494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 26 gennaio 2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna il 21 novembre 2017 in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, Cod.Strada. L'esponente, con unico motivo, lamenta violazione di legge, per non avere la Corte di merito debitamente valutato le componenti oggettive e soggettive della condotta dall'imputato. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, le doglianze si risolvono in una perorazione affatto priva di specificità sia in ordine alle valutazioni della Corte di merito, sia in ordine alle conseguenze sanzionatorie, e di fatto risultano prive di ogni argomentazione a sostegno, oltre ad attingere - sia pure in termini affatto vaghi e disancorati da elementi tangibili - questioni demandate ai giudici di merito e non sottoponibili a scrutinio di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 17 marzo 2022