CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 16526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 5.05.2022 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via L.Mantegazza n.24 presso lo studio del dott.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - CO ntro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.863/7/17 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 15 marzo 201 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza, indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia -nella controversia originata dall'impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dilettantistica a r.l. di avvisi di accertamento, relativi a IRES, IVA, IRAP e IVA degli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, e da parte di [OSCURATO:PERSONA], socio, dei conseguenti avvisi di accertamento ai fini dell'IRPEF degli stessi anni di imposta- confermava la decisione di primo grado che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla Società e dal socio In particolare, il giudice di appello riteneva che gli avvisi di accertamento, emessi ai sensi dell'art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell'art.51 del d.P.R. n.633 del 1972, fossero legittimi, in quanto il contribuente non aveva inteso avvalersi del contraddittorio, e fondati non essendo stata fornita alcuna prova contraria. In ordine alla distribuzione degli utili e alla mancata applicazione delle ritenute sugli utili distribuiti al socio, la C.T.R. rigettava il gravame ritenendo essere irrilevante la disposizione statutaria concernente il divieto di distribuzione di utili in mancanza di prova di un loro reinvestimento. Avverso la sentenza la Società e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, su quattro motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod. proc.civ., (kJ alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo si deduce violazione di legge nonché omesso esame di un fatto decisivo laddove la C.T.R. aveva ritenuto che anche per il conto acceso presso il Banco di Napoli i contribuenti non avevano voluto avvalersi del contraddittorio benchè a ciò invitati, mentre tra i conti per i quali risultava essere stato effettuato l'invito risultava un conto diverso da quello citato nell'avviso di accertamento. 1.1. La censura, con riguardo al dedotto vizio di omesso esame di un fatto, è inammissibile non solo ai sensi dell'ultimo comma dell'art.348 ter cod. proc.civ. (vertendosi in ipotesi di cd.doppia conforme) ma, ancora prima, per la genericità del mezzo di impugnazione che riportando solo stralci, inidonei allo scopo, dell'atto impositivo impugnato. E' inammissibile anche la censura relativa alla violazione di legge alla luce del principio autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, e a oggi seguito, in materia di contraddittorio endoprocedimentale (cfr.Cass.Sez.U. n 24823 del 09/12/2015 <<In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito». 2.Con il secondo motivo si deduce nuovamente l'omesso esame e l'assenza di motivazione circa un fatto decisivo consistente nella osservazione del contribuente che chiedeva limitarsi l'importo dell'accertamento alla differenza tra il fatturato individuato presuntivamente dall'ufficio sulla base dei conti correnti bancari e il fatturato reale e dichiarato dalla società. 2.1.La censura è inammissibile. In disparte, anche con riferimento a tale mezzo di impugnazione, l'inammissibilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art.348 ter cod.proc.civ., va rilevato che non si individua, neanche nell'illustrazione del motivo, un fatto, nell'accezione fenomenica di cui all'invocato n.5 dell'art.360 cod.proc.civ. quanto piuttosto una prospettazione difensiva sulla quale, peraltro, la C.T.R. ha esplicitamente e motivatamente pronunciato. 3.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell'art.2697 cod.civ. Si censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. eluso la questione della prova da parte dell'Ufficio della distribuzione di utili extra bilancio, ponendo in essere una doppia presunzione in violazione del divieto di concatenazione di presunzioni. 3.1. La censura è, all'evidenza, inammissibile alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7155 del 21/03/2017 («in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"). E', infatti, consolidato orientamento, in materia, di questa Corte secondo cui in materia di imposte sui redditi, nelle ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (cfr., tra le altre, Cass.n.15824 del 29.07.2016). Nella specie, la Società constava di soli due soci dei quali l'odierno ricorrente per una quota pari al 95 per cento e la motivazione, sul punto, della sentenza impugnata è conforme ai principi sopra illustrati. Di contro, l'argomentazione, pure oggetto di censura (relativa all'assenza di un'assemblea che abbia deliberato la distribuzione degli utili) è stata svolta dalla C.T.R. al fine di evidenziare, ad abundantiam, l'assenza di qualsiasi prova di segno contrario da parte del socio. 4.Con il quarto motivo di ricorso, infine, si deduce l'omesso esame e l'assenza di motivazione in relazione al fatto costituito dalla percentuale di redditività applicata. 4.1.11 mezzo, a fronte del tenore testuale della sentenza impugnata la quale contiene un'articolata motivazione sulla correttezza della percentuale di redditività applicata, è inammissibile per la sua genericità. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna in solido dei ricorrenti, soccombenti, alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della controversia P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.600, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso