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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02936/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31083/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 èdomiciliata; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3269 del 2019, depositatail 15 aprile 2019 non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ottogennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società dedita all’attività di commercio all’ingrosso di rottami, dell’avviso di accertamento n.

TF3030802311-2017, relativo all’anno di imposta 2013, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito di impresa in euro 335.866, a seguito del rilievo, in sede di verifica fiscale conclusasi con il processo verbale di constatazione del 18.12.2014, dell’omessa contabilizzazione di ricavi per euro 272.407. 2.La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso della società ritenendo illegittimo l’accertamento per difetto di motivazione in quanto privo di qualsiasi riferimento alle osservazioni contenute nella memoria presentata dalla contribuente dopo la notifica del processo verbale di constatazione.

3. La CTR della Campania, adita dall’Agenzia delle Entrateper la riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l’appello sottolineando la violazione da parte dell’amministrazione finanziaria, che aveva motivato solo per relationem con rinvio al contenuto del processo verbale di constatazione, dell’obbligo di specifica motivazione previsto dall’art. 12 legge n. 212 del 2000 con riferimento alle osservazioni presentate successivamente dal contribuente.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi a due motivi, e la contribuente si è difesa depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000 dal momento che la CTR avrebbeerroneamente desunto dalla norma l’obbligo di motivazione rafforzata dell’atto impositivo rispetto alle osservazioni del contribuente che, invece,l’amministrazione finanziaria ha solo l’obbligo di valutare.

La sentenza impugnata si sarebbe anche posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui non necessariamente la mancanza della c.d. motivazione rafforzata determina la nullità dell’atto impositivo, gravando,comunque, sul contribuente l’onere di provare di aver fornito all’amministrazione elementi di novità decisivi rispetto alle risultanze istruttorie cristallizzate nel verbale di constatazione.

2. C on il secondo motivo l’A genzia delle E ntrate ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’erroneità della ricostruzione analitico induttiva dei maggiori ricavi senza tener conto del fatto che il costo del venduto era stato calcolato traendo il dato del costo degli acquisti dell’anno 2013 dal registro di carico e scarico dei rottami edil dat o del ricarico medio applicato dalle dichiarazioni confessorie del socio [OSCURATO:PERSONA].

Infine, la CTR non avrebbe considerato la sentenza favorevole all’ufficio emessa dalla CTR n. 9869 del 2017 in relazione all’anno di imposta 2012.

3. Prima di procedere all’esame dei motivi del ricorso è necessario evidenziare che la sentenza impugnata poggia su una duplice ratio decidendiciascuna di per sé idonea a sorreggere la decisione.

La CTR ha, infatti, respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato ritenendo, in primo luogo, la nullità dell’atto impositivo per l’inosservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata desumibile dalla previsione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 200 che impone all’ufficio la valutazione delle osservazioni presentate dal contribuente e, in secondo luogo, l’esistenza , nel merito , dall’anomalia della motivazione contenuta nel processo verbale di constatazione richiamato nell’accertamento, sottolineata dal contribuente nelle osservazioni con riferimento all ’erroneità dei dati utilizzati per la determinazione del costo del venduto.

3.1. Nella situazione descritta viene in rilievo ilprincipio affermato dalla Cortesecondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372del 2006; Cass. n. 9647 del 2011 ; Cass. n. 6985 del 2019 ; Cass.n. 10815 del 2019; Cass.

SU 34476 del 2019 ).

In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenza con riferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisione senza averle utilmente e fondatamente censurate tutte.

3.2. Nel caso di specie il primo motivo di impugnazione, in tesi fondato sulla base dell’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte che esclude la necessità a pena di nullità della c.d. motivazione rafforzata dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 12 legge n. 212 del 2000 , diviene inammissibile per effetto dell’inammissibilità del secondo motivo volto a censurarenel merito l ’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata.

4. Il secondo motivo è, infatti, inammissibile perché , sebbene formalmente declinato come violazione di legge in relazione a ll’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 , si risolve nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito laddove ha ritenuto erroneo il calcolo del costo del venduto sulla base dei dati utilizzati ed esposti dai verificatori nel processo verbale di constatazione.

4.1. La giurisprudenza della Corte,con riferimento ad un motivo che pur prospettando l'omesso esame di risultanze probatorie in realtà tendeva ad una diversa ricostruzione del merito, ha affermato il principio secondo cui È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. ( Cass. Sez.

Un. 34476 del 2019; Cass. 2021 n. 5987).

4.2. Nel caso di specie la ricorrente ha denunciato la violazione della norma richiamataper lamentare la mancata valutazione da parte della CTR del fatto che, in conformità alla previsione, la rideterminazione del costo del venduto operata nel processo verbale di constatazione si era correttamentebasata, oltre che sulle risultanze della contabilità aziendale, su ogni informazione utile reperita nel corso delle attività di controllo e, in particolare, sulle annotazionidel registro di carico scarico dell’anno 2013 e sulle dichiarazioni di natura confessoria del socio [OSCURATO:PERSONA], ignorate dalla CTR nonostante la loro valenza di prova legale.

4.3. La sentenza impugnata , però, non ha mai negato, neanche per implicito, la possibilità per l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, di procedere alla ricostruzione analitico induttiva dei ricavi anche a prescindere dalle risultanze della contabilità aziendale regolarmente tenuta, attingendo ad ogni informazione utile reperita nel corso delle attività di controllo.

La CTR si è, infatti, limitata a rilevare l’erroneità del dato del “costo degli acquisti da fattura”,esposto nella tabella contenuta nel PVC e posta a base del calcolo del costo del venduto, in quanto non riconducibile a quello ricavabile dalla contabilità aziendale, unica possibile fonte dell’informazione in questione, ein quanto “divergente anche da quanto potrebbe desumersi dalla tabella indicata quale allegato 10 al PVC nella quale, per ciascuna tipologia di rottami trattati dalla [OSCURATO:SOCIETA], viene indicato, per l’anno 2013 un costo di acquisto medio che, moltiplicato per i quantitativi indicati nel PVC, conduce a dei valori sensibilmente inferiori rispetto a quelli prospettati dai verificatori.”

4.4. L’accertamento dell’erroneità dei dati esposti nelle tabelle contenute nel processo verbale di constatazione e del calcolo compiuto per la determinazione del costo del venduto costituisce una valutazione delle risultanze probatorie riservata al giudice di merito e non rivisitabile in cassazione così come la deduzione della mancata valutazione delle dichiarazioni del socio che, provenendo da un soggetto terzo rispetto alla società di capitali contribuente non hanno alcuna valenza confessoria, si traduce nella richiesta di riesame della valutazione delle risultanze processuali precluso in sede di legittimità.

4.5. In sintesi, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39 comma 1 lett.d) in tema di accertamento analitico induttivo ma ha finito , poi, per censurare solo il giudizio di fatto compiuto dalla CTR nel ritenereerrato il calcolo del costo del vendutosulla base della documentazione puntualmente richiamata in motivazione.

Il secondo motivo di ricorso è, quindi, inammissibile.

5. L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso proposto avverso la sentenza impugnata fondata su una duplice ratio decidendi , come già evidenziato, determina l’inammissibilità per carenza di interesse anche del primo motivo.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

8. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31083/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 èdomiciliata; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3269 del 2019, depositatail 15 aprile 2019 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ottogennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società dedita all’attività di commercio all’ingrosso di rottami, dell’avviso di accertamento n. TF3030802311-2017, relativo all’anno di imposta 2013, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito di impresa in euro 335.866, a seguito del rilievo, in sede di verifica fiscale conclusasi con il processo verbale di constatazione del 18.12.2014, dell’omessa contabilizzazione di ricavi per euro 272.407. 2.La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso della società ritenendo illegittimo l’accertamento per difetto di motivazione in quanto privo di qualsiasi riferimento alle osservazioni contenute nella memoria presentata dalla contribuente dopo la notifica del processo verbale di constatazione. 3. La CTR della Campania, adita dall’Agenzia delle Entrateper la riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l’appello sottolineando la violazione da parte dell’amministrazione finanziaria, che aveva motivato solo per relationem con rinvio al contenuto del processo verbale di constatazione, dell’obbligo di specifica motivazione previsto dall’art. 12 legge n. 212 del 2000 con riferimento alle osservazioni presentate successivamente dal contribuente. 4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi a due motivi, e la contribuente si è difesa depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000 dal momento che la CTR avrebbeerroneamente desunto dalla norma l’obbligo di motivazione rafforzata dell’atto impositivo rispetto alle osservazioni del contribuente che, invece,l’amministrazione finanziaria ha solo l’obbligo di valutare. La sentenza impugnata si sarebbe anche posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui non necessariamente la mancanza della c.d. motivazione rafforzata determina la nullità dell’atto impositivo, gravando,comunque, sul contribuente l’onere di provare di aver fornito all’amministrazione elementi di novità decisivi rispetto alle risultanze istruttorie cristallizzate nel verbale di constatazione. 2. C on il secondo motivo l’A genzia delle E ntrate ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’erroneità della ricostruzione analitico induttiva dei maggiori ricavi senza tener conto del fatto che il costo del venduto era stato calcolato traendo il dato del costo degli acquisti dell’anno 2013 dal registro di carico e scarico dei rottami edil dat o del ricarico medio applicato dalle dichiarazioni confessorie del socio [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la CTR non avrebbe considerato la sentenza favorevole all’ufficio emessa dalla CTR n. 9869 del 2017 in relazione all’anno di imposta 2012. 3. Prima di procedere all’esame dei motivi del ricorso è necessario evidenziare che la sentenza impugnata poggia su una duplice ratio decidendiciascuna di per sé idonea a sorreggere la decisione. La CTR ha, infatti, respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato ritenendo, in primo luogo, la nullità dell’atto impositivo per l’inosservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata desumibile dalla previsione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 200 che impone all’ufficio la valutazione delle osservazioni presentate dal contribuente e, in secondo luogo, l’esistenza , nel merito , dall’anomalia della motivazione contenuta nel processo verbale di constatazione richiamato nell’accertamento, sottolineata dal contribuente nelle osservazioni con riferimento all ’erroneità dei dati utilizzati per la determinazione del costo del venduto. 3.1. Nella situazione descritta viene in rilievo ilprincipio affermato dalla Cortesecondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372del 2006; Cass. n. 9647 del 2011 ; Cass. n. 6985 del 2019 ; Cass.n. 10815 del 2019; Cass. SU 34476 del 2019 ). In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenza con riferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisione senza averle utilmente e fondatamente censurate tutte. 3.2. Nel caso di specie il primo motivo di impugnazione, in tesi fondato sulla base dell’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte che esclude la necessità a pena di nullità della c.d. motivazione rafforzata dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 12 legge n. 212 del 2000 , diviene inammissibile per effetto dell’inammissibilità del secondo motivo volto a censurarenel merito l ’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata. 4. Il secondo motivo è, infatti, inammissibile perché , sebbene formalmente declinato come violazione di legge in relazione a ll’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 , si risolve nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito laddove ha ritenuto erroneo il calcolo del costo del venduto sulla base dei dati utilizzati ed esposti dai verificatori nel processo verbale di constatazione. 4.1. La giurisprudenza della Corte,con riferimento ad un motivo che pur prospettando l'omesso esame di risultanze probatorie in realtà tendeva ad una diversa ricostruzione del merito, ha affermato il principio secondo cui È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. ( Cass. Sez. Un. 34476 del 2019; Cass. 2021 n. 5987). 4.2. Nel caso di specie la ricorrente ha denunciato la violazione della norma richiamataper lamentare la mancata valutazione da parte della CTR del fatto che, in conformità alla previsione, la rideterminazione del costo del venduto operata nel processo verbale di constatazione si era correttamentebasata, oltre che sulle risultanze della contabilità aziendale, su ogni informazione utile reperita nel corso delle attività di controllo e, in particolare, sulle annotazionidel registro di carico scarico dell’anno 2013 e sulle dichiarazioni di natura confessoria del socio [OSCURATO:PERSONA], ignorate dalla CTR nonostante la loro valenza di prova legale. 4.3. La sentenza impugnata , però, non ha mai negato, neanche per implicito, la possibilità per l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, di procedere alla ricostruzione analitico induttiva dei ricavi anche a prescindere dalle risultanze della contabilità aziendale regolarmente tenuta, attingendo ad ogni informazione utile reperita nel corso delle attività di controllo. La CTR si è, infatti, limitata a rilevare l’erroneità del dato del “costo degli acquisti da fattura”,esposto nella tabella contenuta nel PVC e posta a base del calcolo del costo del venduto, in quanto non riconducibile a quello ricavabile dalla contabilità aziendale, unica possibile fonte dell’informazione in questione, ein quanto “divergente anche da quanto potrebbe desumersi dalla tabella indicata quale allegato 10 al PVC nella quale, per ciascuna tipologia di rottami trattati dalla [OSCURATO:SOCIETA], viene indicato, per l’anno 2013 un costo di acquisto medio che, moltiplicato per i quantitativi indicati nel PVC, conduce a dei valori sensibilmente inferiori rispetto a quelli prospettati dai verificatori.” 4.4. L’accertamento dell’erroneità dei dati esposti nelle tabelle contenute nel processo verbale di constatazione e del calcolo compiuto per la determinazione del costo del venduto costituisce una valutazione delle risultanze probatorie riservata al giudice di merito e non rivisitabile in cassazione così come la deduzione della mancata valutazione delle dichiarazioni del socio che, provenendo da un soggetto terzo rispetto alla società di capitali contribuente non hanno alcuna valenza confessoria, si traduce nella richiesta di riesame della valutazione delle risultanze processuali precluso in sede di legittimità. 4.5. In sintesi, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39 comma 1 lett.d) in tema di accertamento analitico induttivo ma ha finito , poi, per censurare solo il giudizio di fatto compiuto dalla CTR nel ritenereerrato il calcolo del costo del vendutosulla base della documentazione puntualmente richiamata in motivazione. Il secondo motivo di ricorso è, quindi, inammissibile. 5. L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso proposto avverso la sentenza impugnata fondata su una duplice ratio decidendi , come già evidenziato, determina l’inammissibilità per carenza di interesse anche del primo motivo. 6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 8. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità che liquida
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