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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2026

Cassazione n. 13730/2026

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essa dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] eLuisa Renzo, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 10/04/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza emessa il 08/07/2022 conla quale il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, previa concessionedell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. equivalente alla recidiva eall'aggravante contestate, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni6 di reclusione ed euro 1.500 di multa (oltre alle pene accessorie di legge) per ilreato di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. commesso il 18/10/2020in danno di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., mancanza o illogicità della motivazione sul punto della decisioneriguardante l'attendibilità del riconoscimento fotografico e di persona effettuatodalla persona offesa.Il difensore rileva che la Corte di appello aveva sostanzialmente omesso dimotivare (o aveva motivato in maniera illogica) in relazione ai plurimi argomenticon i quali la difesa aveva contestato l'attendibilità del riconoscimento delLiccardi come autore della rapina effettuato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Siera infatti evidenziato: che il riconoscimento era stato condizionato dal fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] aveva accidentalmente incontrato l'imputato davanti al Commissariatoprima di effettuare l'individuazione di persona; che la vittima poteva essere ingrado di effettuare un riconoscimento credibile in quanto per sua stessaammissione il rapinatore indossava una mascherina COVID e l'evento delittuoso,secondo quanto accertato dal consulente della difesa, era durato molto poco (unminuto e 22 secondi); che il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato il riconoscimento fotograficosu una foto segnaletica del [OSCURATO:PERSONA] del 2013 (allorquando l'imputato aveva 20anni) ma aveva poi descritto il rapinatore come un uomo di 27/30 anni di età.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc. pen., la mancanza o l'illogicità della motivazione in relazione allavalutazione della consulenza di parte della difesa.Secondo il difensore la Corte di appello avrebbe omesso di valutare laconsulenza antropometrica della difesa asserendo in maniera del tutto apoditticache la stessa difettava di scientificità e attendibilità.

Inoltre, non erano stativalutati i chiarimenti forniti dal consulente di parte con i quali lo stesso avevaevidenziato che, impiegando strumenti più sofisticati, era riuscito a visionare edesaminare immagini delle telecamere di sorveglianza che ritraevano la rapina piùchiare e nitide di quelle del perito del Tribunale; ciò dava conto dei diversirisultati cui era giunto il consulente di parte.2.3.

Con il terzo motivo di denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen., violazione degli artt. 442, comma 2, e 438, comma 5, cod. proc. pen.Il difensore rileva che, tanto in primo grado quanto in appello, aveva chiestodi “recuperare” la riduzione per il rito abbreviato condizionato, che era statorichiesto al G.u.p. e da quest'ultimo illegittimamente rigettato.

Il Tribunale avevarespinto l’istanza, mentre la Corte di appello aveva motivato sul punto inmaniera illogica non tenendo conto che la consulenza antropometrica di parte (dicui era stata chiesta l'acquisizione) aveva fornito un apporto probatorio rilevante.2.4.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché illogicità della motivazione inpunto di riconoscimento della recidiva.Secondo il difensore, i giudici di merito, disattendendo i principi di diritto piùvolte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbero applicato al Liccardila contestata recidiva in modo automatico sulla sola base dei precedenti penali in3.

Il 24/01/2026 il difensore ha depositato memoria di replica allarequisitoria scritta del PG nella quale ha illustrato le ragioni per le quali il ricorsoera ammissibile, insistendo per l’accoglimento dei motivi già articolati.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo di ricorso col quale si deduce mancanza e manifestaillogicità della motivazione con riguardo all'attendibilità dell'individuazionefotografica e di persona operata dalla persona offesa, è inammissibile in quanto èmeramente reiterativo di doglianze sulle quali la Corte di appello hacongruamente motivato.La sentenza di appello in relazione alla attendibilità del riconoscimento ècongrua e dettagliata e risponde con puntualità a tutte le censure e i dubbisollevati dalla difesa.

Si è infatti rilevato: che non era emerso alcun elemento perdubitare dell’attendibilità della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva effettuatole individuazioni fotografiche e di persona; che il denunciante aveva resodichiarazioni coerenti e lineari, che aveva ripetuto sia in sede di indagini sia aldibattimento; che il riconoscimento era intrinsecamente credibile in quanto ildenunciante aveva avuto modo di riconoscere l'imputato anche se indossava lamascherina, atteso che quest'ultima gli lasciava comunque scoperta gran partedel volto (quanto meno dalla fronte al labbro); che la vittima aveva visto davicino il rapinatore, per un lasso di tempo considerevole e in strada benilluminata; che il fatto che accidentalmente la vittima avesse incontratol'imputato fuori del Commissariato prima di effettuare l'individuazione di personae lo avesse in quella occasione riconosciuto, avvalorava l'attendibilità deldichiarante, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non sapeva in alcun modo perché la personaincontrata e riconosciuta si trovasse anche lui lì per la vicenda della rapina; chele discrepanze emerse in ordine al tempo di durata della rapina, così come quellesull’età del rapinatore, erano marginali e dunque non rilevanti.Nel motivo di ricorso il difensore non fa che reiterare argomenti già espostiin appello sui quali la Corte ha ampiamente motivato, senza peraltro introdurrealcun elemento di criticità, contraddittorietà o illogicità della motivazione;motivazione con la quale omette di confrontarsi, risultando quindi il motivo privodella necessaria specificità.Sul punto è poi appena il caso di ribadire che, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica effettuata nel corsodelle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esamedibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale ereiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e dellegaranzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività deimezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, lacui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questiresa (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 – 01; Sez. 4, n.47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 – 01).

In sostanza, ai fini della provadel fatto, ciò che rileva non sono le modalità con le quali l'individuazione vieneeffettuata nel corso delle indagini, bensì la credibilità della persona che, in sededi individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata e taledichiarazione confermi al dibattimento (Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana,Rv. 277471 – 03).Ciò detto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il fatto che (comenel caso in esame) la persona chiamata ad effettuare l’individuazione abbia giàoccasionalmente e accidentalmente incontrato la persona da riconoscere al difuori di un contesto investigativo non è di per sé circostanza idonea ad inficiarel'attendibilità del riconoscimento e la credibilità del dichiarante (in tal senso Sez.4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598 – 01).

Del resto,tale eventualità è espressamente contemplata anche dall'art. 213 cod. proc. pen.– il giudice deve infatti preliminarmente chiedere alla persona chiamata allaricognizione “se, prima o dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche seriprodotta in fotografia o altrimenti la persona da riconoscere” – senza che lanorma ricolleghi alla sua verificazione alcuna sanzione processuale o alcunaparticolare conseguenza sulla efficacia dimostrativa del riconoscimento.

Per lemedesime ragioni non possono essere decisive le modalità di collazionedell’album fotografico mostrato dalla polizia giudiziaria alla persona offesa.Quanto poi al fatto che dai filmati acquisiti la rapina avrebbe avuto unadurata (un minuto e mezzo circa) inferiore a quella indicata dalla vittima, ancheprescindendo dal fatto che la percezione del tempo è estremamente soggettiva econdizionata da innumerevoli fattori, va evidenziato che un minuto e mezzo ècomunque, con tutta evidenza, un tempo più che sufficiente per poterriconoscere una persona che si ha di fronte e con la quale si interloquisce.

Non èquindi dato comprendere in che modo l'incongruenza evidenziata dalla difesapotrebbe influire sull’attendibilità della individuazione.In conclusione, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e latenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01).

Non è infatti deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217 – 01).2.

Parimenti inammissibile, sia perché versato in fatto sia perché aspecifico,è il secondo motivo, con cui si denuncia mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione con riguardo alla valutazione della consulenza tecnica di parte.Anche in questo caso, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, laCorte territoriale ha ampiamente e congruamente motivato in ordine alle ragioniper le quali non ha inteso condividere e prendere in considerazione le conclusionicui era pervenuto il consulente tecnico di parte, evidenziando una serie di dati difatto in virtù dei quali la consulenza in esame risultava priva del necessariorigore scientifico.

Si è in tal senso valorizzato il fatto: che la consulenzaantropometrica era stata elaborata sulla base delle misurazioni del Liccardieffettuate in carcere dal difensore dell'imputato (dunque soggetto nonqualificato); che gli abiti indossati dal rapinatore immortalato dallavideosorveglianza non consentivano rilievi antropometrici esatti; che il rapinatoreera seduto su uno scooter sicché la valutazione della sua altezza non erapossibile con certezza e senza grosso margine errore; che non vi era prova certache il rapinatore fosse sinistrorso in quanto la mano destra la dovevanecessariamente usare per tenere acceso lo scooter e del resto non c'eraneppure alcuna prova in atti che il [OSCURATO:PERSONA] fosse destrorso.

Con tali argomenti,del tutto logici e di per sé sufficienti a confutare le risultanze della consulenza diparte, la difesa non si confronta, limitandosi ad esaminare il solo profilo dellamaggiore o minore qualità delle immagini visionate dai due consulenti;elemento, quest’ultimo, che non incide minimamente con i sopra espostiargomenti spesi dai giudici di appello.Sempre in punto di specificità intrinseca ed estrinseca del motivo è poiappena il caso di evidenziare che nel ricorso non sono state neppure esposte leragioni per le quali le conclusioni del CT di parte (disattese dai giudici di merito)avrebbero rilevanza decisiva; non è stato infatti chiarito per quali ragioni lerisultanze della consulenza di parte avrebbero smentito l'attendibilità delriconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte della persona offesa.3.

Il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia l’illegittimità delladecisione dei giudici di merito di non riconoscere all'imputato la riduzione per ilrito abbreviato condizionato (richiesto in udienza preliminare e rigettato dalG.u.p.), è inammissibile e comunque manifestamente infondata.In primo luogo, va rilevato che questa Corte ha affermato che la mancatariproposizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, dellarichiesta di giudizio abbreviato condizionato già respinta dal giudice dell'udienzapreliminare preclude l'attivazione del meccanismo del sindacato sulprovvedimento reiettivo e dell'eventuale riconoscimento del diritto alla riduzionedella pena (Sez. 3, n. 25983 del 07/05/2009, Rv. 243910 – 01) – conclusioneperaltro recepita dal legislatore con l'introduzione dell'art. 438, comma 6ter,ultimo periodo, cod. proc. pen. ad opera del D. Lgs 150/22 –.

Nel caso in esame,la difesa non ha né allegato né provato di aver rinnovato la richiesta al Tribunaleprima dell’apertura del dibattimento, conseguentemente non può dolersi delmancato riconoscimento della riduzione di pena.secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di giudizioabbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare ilprovvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo unavalutazione ex ante di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisivitàdella prova richiesta, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, anche delleindicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276311 – 01).

È poi pacifico che in tema di giudizioabbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata diaccesso al rito, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai finidi un solido e decisivo supporto logico valutativo per la deliberazione in meritoad un qualsiasi aspetto della reiudicanda (Sez.

U, n. 44711 del 27/10/2004,Wajib, Rv. 229175 – 01; Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, MaximGheorghe Nicolae, Rv. 274920 – 01).

Nel caso in esame, i giudici di appellohanno correttamente osservato che in sede di udienza preliminare il G.u.p.disponeva di elementi di giudizio solidi (vale a dire un riconoscimentodell'imputato da parte della vittima sul quale non vi era ragione alcuna didubitare) sicché in quella fase non era ravvisabile alcuna incompletezza dellaprova e dunque alcuna necessità di integrare il materiale probatorio giàacquisito.

Del resto, anche gli esiti del dibattimento, alla luce della scarsarilevanza avuta dalla consulenza di parte poi acquisita, non fanno checonfermare la correttezza e legittimità della decisione del G.u.p.4.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico easpecifico.La Corte di appello (p. 12 della sentenza) ha infatti motivato in maniera deltutto adeguata e congrua in ordine alla recidiva.

Sono stati infatti valorizzati iprecedenti penali specifici del [OSCURATO:PERSONA] per rapine anche recenti, la totale assenzadi segni di discontinuità rispetto ai trascorsi criminali, e si è quindi da ciò desuntocon apprezzamento di merito (non sindacabile in questa sede) che il fatto per cuisi procede era espressione di maggiore pericolosità e accresciuta capacità adelinquere dell'imputato.

Trattasi di motivazione, non manifestamente illogica,con la quale il difensore non si confronta.5.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essa dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] eLuisa Renzo, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10/04/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza emessa il 08/07/2022 conla quale il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, previa concessionedell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. equivalente alla recidiva eall'aggravante contestate, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni6 di reclusione ed euro 1.500 di multa (oltre alle pene accessorie di legge) per ilreato di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. commesso il 18/10/2020in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., mancanza o illogicità della motivazione sul punto della decisioneriguardante l'attendibilità del riconoscimento fotografico e di persona effettuatodalla persona offesa.Il difensore rileva che la Corte di appello aveva sostanzialmente omesso dimotivare (o aveva motivato in maniera illogica) in relazione ai plurimi argomenticon i quali la difesa aveva contestato l'attendibilità del riconoscimento delLiccardi come autore della rapina effettuato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Siera infatti evidenziato: che il riconoscimento era stato condizionato dal fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] aveva accidentalmente incontrato l'imputato davanti al Commissariatoprima di effettuare l'individuazione di persona; che la vittima poteva essere ingrado di effettuare un riconoscimento credibile in quanto per sua stessaammissione il rapinatore indossava una mascherina COVID e l'evento delittuoso,secondo quanto accertato dal consulente della difesa, era durato molto poco (unminuto e 22 secondi); che il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato il riconoscimento fotograficosu una foto segnaletica del [OSCURATO:PERSONA] del 2013 (allorquando l'imputato aveva 20anni) ma aveva poi descritto il rapinatore come un uomo di 27/30 anni di età.2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc. pen., la mancanza o l'illogicità della motivazione in relazione allavalutazione della consulenza di parte della difesa.Secondo il difensore la Corte di appello avrebbe omesso di valutare laconsulenza antropometrica della difesa asserendo in maniera del tutto apoditticache la stessa difettava di scientificità e attendibilità. Inoltre, non erano stativalutati i chiarimenti forniti dal consulente di parte con i quali lo stesso avevaevidenziato che, impiegando strumenti più sofisticati, era riuscito a visionare edesaminare immagini delle telecamere di sorveglianza che ritraevano la rapina piùchiare e nitide di quelle del perito del Tribunale; ciò dava conto dei diversirisultati cui era giunto il consulente di parte.2.3. Con il terzo motivo di denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen., violazione degli artt. 442, comma 2, e 438, comma 5, cod. proc. pen.Il difensore rileva che, tanto in primo grado quanto in appello, aveva chiestodi “recuperare” la riduzione per il rito abbreviato condizionato, che era statorichiesto al G.u.p. e da quest'ultimo illegittimamente rigettato. Il Tribunale avevarespinto l’istanza, mentre la Corte di appello aveva motivato sul punto inmaniera illogica non tenendo conto che la consulenza antropometrica di parte (dicui era stata chiesta l'acquisizione) aveva fornito un apporto probatorio rilevante.2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché illogicità della motivazione inpunto di riconoscimento della recidiva.Secondo il difensore, i giudici di merito, disattendendo i principi di diritto piùvolte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbero applicato al Liccardila contestata recidiva in modo automatico sulla sola base dei precedenti penali in3. Il 24/01/2026 il difensore ha depositato memoria di replica allarequisitoria scritta del PG nella quale ha illustrato le ragioni per le quali il ricorsoera ammissibile, insistendo per l’accoglimento dei motivi già articolati.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso col quale si deduce mancanza e manifestaillogicità della motivazione con riguardo all'attendibilità dell'individuazionefotografica e di persona operata dalla persona offesa, è inammissibile in quanto èmeramente reiterativo di doglianze sulle quali la Corte di appello hacongruamente motivato.La sentenza di appello in relazione alla attendibilità del riconoscimento ècongrua e dettagliata e risponde con puntualità a tutte le censure e i dubbisollevati dalla difesa. Si è infatti rilevato: che non era emerso alcun elemento perdubitare dell’attendibilità della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva effettuatole individuazioni fotografiche e di persona; che il denunciante aveva resodichiarazioni coerenti e lineari, che aveva ripetuto sia in sede di indagini sia aldibattimento; che il riconoscimento era intrinsecamente credibile in quanto ildenunciante aveva avuto modo di riconoscere l'imputato anche se indossava lamascherina, atteso che quest'ultima gli lasciava comunque scoperta gran partedel volto (quanto meno dalla fronte al labbro); che la vittima aveva visto davicino il rapinatore, per un lasso di tempo considerevole e in strada benilluminata; che il fatto che accidentalmente la vittima avesse incontratol'imputato fuori del Commissariato prima di effettuare l'individuazione di personae lo avesse in quella occasione riconosciuto, avvalorava l'attendibilità deldichiarante, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non sapeva in alcun modo perché la personaincontrata e riconosciuta si trovasse anche lui lì per la vicenda della rapina; chele discrepanze emerse in ordine al tempo di durata della rapina, così come quellesull’età del rapinatore, erano marginali e dunque non rilevanti.Nel motivo di ricorso il difensore non fa che reiterare argomenti già espostiin appello sui quali la Corte ha ampiamente motivato, senza peraltro introdurrealcun elemento di criticità, contraddittorietà o illogicità della motivazione;motivazione con la quale omette di confrontarsi, risultando quindi il motivo privodella necessaria specificità.Sul punto è poi appena il caso di ribadire che, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica effettuata nel corsodelle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esamedibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale ereiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e dellegaranzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività deimezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, lacui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questiresa (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 – 01; Sez. 4, n.47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 – 01). In sostanza, ai fini della provadel fatto, ciò che rileva non sono le modalità con le quali l'individuazione vieneeffettuata nel corso delle indagini, bensì la credibilità della persona che, in sededi individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata e taledichiarazione confermi al dibattimento (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana,Rv. 277471 – 03).Ciò detto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il fatto che (comenel caso in esame) la persona chiamata ad effettuare l’individuazione abbia giàoccasionalmente e accidentalmente incontrato la persona da riconoscere al difuori di un contesto investigativo non è di per sé circostanza idonea ad inficiarel'attendibilità del riconoscimento e la credibilità del dichiarante (in tal senso Sez.4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598 – 01). Del resto,tale eventualità è espressamente contemplata anche dall'art. 213 cod. proc. pen.– il giudice deve infatti preliminarmente chiedere alla persona chiamata allaricognizione “se, prima o dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche seriprodotta in fotografia o altrimenti la persona da riconoscere” – senza che lanorma ricolleghi alla sua verificazione alcuna sanzione processuale o alcunaparticolare conseguenza sulla efficacia dimostrativa del riconoscimento. Per lemedesime ragioni non possono essere decisive le modalità di collazionedell’album fotografico mostrato dalla polizia giudiziaria alla persona offesa.Quanto poi al fatto che dai filmati acquisiti la rapina avrebbe avuto unadurata (un minuto e mezzo circa) inferiore a quella indicata dalla vittima, ancheprescindendo dal fatto che la percezione del tempo è estremamente soggettiva econdizionata da innumerevoli fattori, va evidenziato che un minuto e mezzo ècomunque, con tutta evidenza, un tempo più che sufficiente per poterriconoscere una persona che si ha di fronte e con la quale si interloquisce. Non èquindi dato comprendere in che modo l'incongruenza evidenziata dalla difesapotrebbe influire sull’attendibilità della individuazione.In conclusione, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e latenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01). Non è infatti deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217 – 01).2. Parimenti inammissibile, sia perché versato in fatto sia perché aspecifico,è il secondo motivo, con cui si denuncia mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione con riguardo alla valutazione della consulenza tecnica di parte.Anche in questo caso, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, laCorte territoriale ha ampiamente e congruamente motivato in ordine alle ragioniper le quali non ha inteso condividere e prendere in considerazione le conclusionicui era pervenuto il consulente tecnico di parte, evidenziando una serie di dati difatto in virtù dei quali la consulenza in esame risultava priva del necessariorigore scientifico. Si è in tal senso valorizzato il fatto: che la consulenzaantropometrica era stata elaborata sulla base delle misurazioni del Liccardieffettuate in carcere dal difensore dell'imputato (dunque soggetto nonqualificato); che gli abiti indossati dal rapinatore immortalato dallavideosorveglianza non consentivano rilievi antropometrici esatti; che il rapinatoreera seduto su uno scooter sicché la valutazione della sua altezza non erapossibile con certezza e senza grosso margine errore; che non vi era prova certache il rapinatore fosse sinistrorso in quanto la mano destra la dovevanecessariamente usare per tenere acceso lo scooter e del resto non c'eraneppure alcuna prova in atti che il [OSCURATO:PERSONA] fosse destrorso. Con tali argomenti,del tutto logici e di per sé sufficienti a confutare le risultanze della consulenza diparte, la difesa non si confronta, limitandosi ad esaminare il solo profilo dellamaggiore o minore qualità delle immagini visionate dai due consulenti;elemento, quest’ultimo, che non incide minimamente con i sopra espostiargomenti spesi dai giudici di appello.Sempre in punto di specificità intrinseca ed estrinseca del motivo è poiappena il caso di evidenziare che nel ricorso non sono state neppure esposte leragioni per le quali le conclusioni del CT di parte (disattese dai giudici di merito)avrebbero rilevanza decisiva; non è stato infatti chiarito per quali ragioni lerisultanze della consulenza di parte avrebbero smentito l'attendibilità delriconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte della persona offesa.3. Il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia l’illegittimità delladecisione dei giudici di merito di non riconoscere all'imputato la riduzione per ilrito abbreviato condizionato (richiesto in udienza preliminare e rigettato dalG.u.p.), è inammissibile e comunque manifestamente infondata.In primo luogo, va rilevato che questa Corte ha affermato che la mancatariproposizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, dellarichiesta di giudizio abbreviato condizionato già respinta dal giudice dell'udienzapreliminare preclude l'attivazione del meccanismo del sindacato sulprovvedimento reiettivo e dell'eventuale riconoscimento del diritto alla riduzionedella pena (Sez. 3, n. 25983 del 07/05/2009, Rv. 243910 – 01) – conclusioneperaltro recepita dal legislatore con l'introduzione dell'art. 438, comma 6ter,ultimo periodo, cod. proc. pen. ad opera del D. Lgs 150/22 –. Nel caso in esame,la difesa non ha né allegato né provato di aver rinnovato la richiesta al Tribunaleprima dell’apertura del dibattimento, conseguentemente non può dolersi delmancato riconoscimento della riduzione di pena.secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di giudizioabbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare ilprovvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo unavalutazione ex ante di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisivitàdella prova richiesta, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, anche delleindicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276311 – 01). È poi pacifico che in tema di giudizioabbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata diaccesso al rito, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai finidi un solido e decisivo supporto logico valutativo per la deliberazione in meritoad un qualsiasi aspetto della reiudicanda (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004,Wajib, Rv. 229175 – 01; Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, MaximGheorghe Nicolae, Rv. 274920 – 01). Nel caso in esame, i giudici di appellohanno correttamente osservato che in sede di udienza preliminare il G.u.p.disponeva di elementi di giudizio solidi (vale a dire un riconoscimentodell'imputato da parte della vittima sul quale non vi era ragione alcuna didubitare) sicché in quella fase non era ravvisabile alcuna incompletezza dellaprova e dunque alcuna necessità di integrare il materiale probatorio giàacquisito. Del resto, anche gli esiti del dibattimento, alla luce della scarsarilevanza avuta dalla consulenza di parte poi acquisita, non fanno checonfermare la correttezza e legittimità della decisione del G.u.p.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico easpecifico.La Corte di appello (p. 12 della sentenza) ha infatti motivato in maniera deltutto adeguata e congrua in ordine alla recidiva. Sono stati infatti valorizzati iprecedenti penali specifici del [OSCURATO:PERSONA] per rapine anche recenti, la totale assenzadi segni di discontinuità rispetto ai trascorsi criminali, e si è quindi da ciò desuntocon apprezzamento di merito (non sindacabile in questa sede) che il fatto per cuisi procede era espressione di maggiore pericolosità e accresciuta capacità adelinquere dell'imputato. Trattasi di motivazione, non manifestamente illogica,con la quale il difensore non si confronta.5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13730/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris