CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 14207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20048/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via A. Bargoni n. 8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro COMUNE di LANCIANO, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 209, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 1018/2017 depositata il7/6/2017; udita la relazione svolta nella camera diconsiglio del 31/3/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 397/2009, rigettava la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’omonima impresa, nei confronti del Comune di Lanciano perché venisse accertata, in relazione al contratto con cui l’amministrazione municipale gli aveva appaltato i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del locale palazzo di giustizia, l’illegittimità delle sospensioni disposte dalla stazione appaltante e del comportamento dalla stessa tenuto, con la conseguente condanna al pagamento dei maggiori oneri e dei danni subiti. 2. La Corte d’appello dell’Aquila, a seguito dell’impugnazione del Sabatino, riteneva, rispetto alla riserva n. 1, che fosse stata presupposta fra le parti la circostanza che i lavori si sarebbero dovuti eseguire senza la sospensione dell’attività giudiziaria; peraltro, i maggiori oneri asseritamente subiti erano stati indicati in misura complessiva, senza individuare alcun parametro a cui gli stessi potessero essere commisurati o riferiti, così come erano rimasti indimostrati e mancanti di allegazione sia il pregiudizio al quale era stata commisurata la richiesta, sia l’ammontare di quest’ultima. Riteneva che le sospensioni dei lavori contestate con le riserve n. 9, 10 e 11 fossero, tutte, legittime e giustificate, perché ricollegate ad eventi non prevedibili o alla necessità di espletare i lavori in un periodo diverso da quello invernale. Condivideva, inoltre, la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che non era stato allegato e dimostrato alcun concreto pregiudizio discendente dalle riserve, dovendosi escludere che tale pregiudizio sussistesse per il solo fatto obiettivo della sospensione. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 giugno 2017, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Comune di Lanciano. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione alla statuizione di rigetto della domanda concernente la riserva n. 1, la violazione degli artt. 1206 e 1226 cod. civ., perché il Comune di Lanciano , pur volendo ipotizzarsi che i lavori dovessero essere eseguiti senza la sospensione dell’attività giudiziaria, avrebbe dovuto, comunque, adoperarsi diligentemente per collaborare con l’impresa al trasloco degli arredi delle aule e degli uffici interessati dai lavori, mentre i relativi costi, oneri e disagi erano rimasti totalmente addossati all’impresa. 5. Il motivo è inammissibile. Lo stesso ricorrente ha precisato (alle pagg. 19 e 20 del ricorso) di aver argomentato la propria domanda, sia in primo che in secondo grado, nei termini esplicitati nella voce del registro di contabilità depositato in atti, al cui interno si lamentava che l’occupazione del palazzo di giustizia per tutta la durata dei lavori avesse comportato maggiori oneri “per la disorganizzazione complessiva del cantiere, ritardi nell’avanzamento dei lavori e per le interferenze nell’esecuzione dei lavori medesimi, con prolungamento dei tempi di circa trenta giorni”. In questo modo è stato espressamente dedotto un intralcio alle opere di cantiere dovuto al fatto che le stesse erano state svolte mentre l’attività giudiziaria continuava il suo normale corso; e coerentemente con questa deduzione era stato censurato, con l’appello, “il rigetto della riserva n. 1 afferente il rimborso dei maggiori oneri discendenti l'effettuazione dei lavori appaltati durante lo svolgimento della normale attività giudiziaria all'interno del Palazzo di Giustizia” (v. pag. 2 della sentenza impugnata). Il motivo in esame non censura la ratio decidendi della decisione impugnata, secondo la quale l’impresa era al corrente, e quindi aveva accettato, che i lavori si svolgessero senza sospensione dell’attività giudiziaria, ma adduce un fatto completamente nuovo, costituito dalla mancata collaborazione della stazione appaltante al trasloco degli arredi delle aule e degli uffici via via interessati dai lavori, i cui oneri erano rimasti per intero a carico dell’appaltatore. Ne discende la sua inammissibilità, perché la censura non solo attiene a una questione – comportante accertamenti in fatto - che non è stata affrontata nella sentenza impugnata, sicché il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente chiarire se essa fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del gravame (si veda in questo senso, per tutte, Cass.23675/2013), ma anche perché si appunta su una condotta della stazione appaltante e un danno del tutto diversi da quelli indicati nella riserva iscritta in contabilità. 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, in relazione alle riserve n. 9, 10 e 11, la violazione degli artt. 30 d.P.R. 1063/1962 e 246 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello non ha considerato che le sospensioni dei lavori, in ogni caso, non potevano superare i sei mesi e che l’incapacità dei testi era stata ritualmente eccepita prima dell’escussione e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. 6.2 Il terzo motivo di ricorso assume la violazione degli artt. 30 d.P.R. 1063/1962, 5 e 16 r.d. 350/1895 e 2697 cod. civ.: la Corte distrettuale non ha considerato che i tempi legittimi delle sospensioni non potevano comunque eccedere i sei mesi ed era onere del Comune dimostrare la legittimità delle varianti intervenute e l’assenza di una propria colpa; emergeva, invece, dalle risultanze processuali che le perizie di variante e le conseguenti sospensioni contestate con le riserve n. 9, 10 e 11 avevano supplito a carenze del progetto appaltato. 6.3 Il quinto motivo di ricorso adduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello ha omesso di rilevare il giudicato interno formatosi in relazione all’entità delle somme rivendicate dall’impresa, che non erano mai state contestate né dalla direzione dei lavori, né dal committente sia in primo grado che in sede di appello. 7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il secondo e il terzo in parte infondati, in parte inammissibili, il quinto inammissibile. 7.1 La Corte d’appello non si è limitata a rilevare che l’eccezione di incapacità a deporre del direttore dei lavori non era stata tempestivamente riproposta dopo l’assunzione della deposizione o in sede di precisazione delle conclusioni, ma ha osservato, in primo luogo, che la stessa non era fondata. Nessuna contestazione è stata sollevata rispetto a questa valutazione. Ne discende l’inammissibilità delle doglianze rivolte al secondo ordine di argomenti offerto dai giudici distrettuali: infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017). 7.2 La Corte d’appello ha ritenuto che ciascuna delle riserve fosse infondata, stante la correttezza della sospensione intervenuta (e in ragione della sottoscrizione di un atto di sottomissione che aveva fatto venire meno la sola riserva n. 9). I mezzi in esame contestano un simile giudizio, come a voler sollecitare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, dell’esame nel merito della vicenda oggetto di lite. Al riguardo va ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. 331/2020, Cass.21098/2016, Cass. 27197/2011). 7.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in relazione agli appalti pubblici – come quello in esame - in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. 554/1999, recante il regolamento attuativo della l. 109/1994, l'art. 232 del primo, nel dettare la relativa disciplina transitoria, ha, al comma 2, assoggettato al regime del tempus regit actum le sue disposizioni riguardanti il contenuto delle obbligazioni (e dei correlativi diritti) derivanti dal contratto per ciascuna delle parti e le loro modalità di esecuzione, da individuarsi in base alla classificazione prescelta dal regolamento stesso, laddove, invece, per le riserve, le quali esulano da tale ambito perché riconducibili a un procedimento amministrativo di contabilità dei lavori, occorre tener conto di quanto sancito dal comma 4 del menzionato articolo, che considera decisivi l'esaurimento, o meno, dell'atto nonché della situazione procedimentale; ne consegue che, ove le stesse siano state iscritte tutte in epoca successiva alla data di entrata in vigore del citato d.P.R., sarà ad esse applicabile la nuova disciplina prevista da quest'ultimo (Cass.15029/2016). Va, dunque, escluso che alle riserve indicate nei mezzi in esame trovasse applicazione il disposto dell’art. 30 d.P.R. 1063/1962, dato che le stesse, tutte posteriori al 13 maggio 2000, data di entrata in vigore del D.P.R. 554/1999, rimanevano regolate dall’art. 133 di quest’ultimo decreto. 7.4 Una volta disconosciuto, definitivamente, l’an debeatur, stante la legittimità della condotta tenuta dalla stazione appaltante e l’infondatezza di tutte le riserve iscritte , non si può che rilevare l’inammissibilità del quinto mezzo, concernente l’entità delle somme rivendicate dall’impresa a ristoro del pregiudizio subito. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico (perché dirette le une a negare la fondatezza delle riserve iscritte, le altre a rilevare la mancata dimostrazione di pregiudizi discendenti dalle medesime riserve), la ritenuta infondatezza delle doglianze mosse rispetto alle prime rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012). Il che rende superfluo rilevare che il principio di non contestazione previsto dall’art. 115 cod. proc. civ. non provoca la formazione di alcun giudicato, ma semmai fa sì che i fatti rimasti incontroversi esulino dal thema probandum e facciano parte della con gerie istruttoria soggetta al prudente apprezzamento del giudice ai fini della decisione della lite. 8. Il quarto motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in relazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal mancato riconoscimento all’impresa dei costi e dei maggiori oneri conseguenti alle opere di sistemazione esterna, di risanamento strutturale e, in parte, di quelle antincendio. La Corte d’appello avrebbe così omesso di motivare circa il mancato riconoscimento delle opere non comprese nello schema di sottomissione del 24 ottobre 2001. 9. Il motivo lamenta, nella sostanza, che la Corte d’appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non si sia pronunciata sul mancato riconoscimento delle opere non comprese nell’atto di sottomissione, ma non adduce in alcun modo che fosse stata presentata impugnazione a questo proposito. Ne discende la sua inammissibilità, tale dovendosi ritenere, per violazione del principio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano richiamati nella loro essenza all’interno del ricorso, sì da consentire a questa Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. 17049/2015). 10. In forza dei motivi sopra illustrati ilricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto de